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Ordinanza — n. 12252/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of sentencing arguments via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12252/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived specific sentencing arguments during a plea agreement in the second instance. The appellant argued that the waiver covered only liability, not the application of statutory minimums or the balance of mitigating and aggravating circumstances. The court held that such agreements create preclusive effects, barring any further claims on the sanctioning treatment in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A plea agreement regarding the penalty entails a waiver of all subsequent grievances concerning the sentencing treatment, rendering them inadmissible in the cassation proceeding.

Parole chiave

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waiver of sentencing arguments plea agreement preclusive effect inadmissible cassation appeal balance of circumstances statutory minimum penalty sanzioni penali pena pecuniaria sospesa modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 giugno 2025, sulla base diquanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-biscod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Giovanni Conti,deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, considerato che, nella specie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alladeclaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 giugno 2025, sulla base diquanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-biscod.
art. 616 cod. proc.pen
186, della Corte costituzionale, considerato che, nella specie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alladeclaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.285619 - 01).
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481 - 01, sulla non deducibilità dellaprescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:IODICE GIUSEPPE nato il 01/06/1963 A CASALNUOVO DI NAPOLIavverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Nola ha condannato, tragli altri, Giuseppe Iodice, alla pena di 4 anni di reclusione inflitta, con le attenuantigeneriche equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 219 legge fall., per i delittiprevisti dall’art. 223, primo comma, 216, primo comma, n. 2, legge fall. (capo A)e dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.2.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 giugno 2025, sulla base diquanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha rideterminato, in relazione ai suddetti delitti, la penacomplessiva in 3 anni di reclusione.3. Giuseppe Iodice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Giovanni Conti,deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.,l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ciò in quanto la rinunciaavrebbe riguardato soltanto i motivi sulla responsabilità, ma non anche quelli concui la difesa sollecitava l’applicazione del minimo della pena, il riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e i benefici dilegge.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con ilricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbiarinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limitala cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (così, tra le tante, Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 - 02;

Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.285619 - 01). Infatti, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nelsuccessivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l’unica eccezionedell’irrogazione di una pena illegale (v. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, sulla non deducibilità dellaprescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, sueventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;

Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, non massimata su censure inerenti altrattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, sulla mancata applicazione di penesostitutive). Peraltro, non appare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, laCorte di appello si è pronunciata specificamente anche sul giudizio di bilanciamentodelle circostanze e ha ritenuto, con apprezzamento di merito comunqueinsindacabile in sede di legittimità, che la prevalenza delle attenuanti generichedovesse essere riconosciuta soltanto al coimputato, tenuto conto del ruolo diminore rilevanza dal medesimo rivestito nella vicenda.

Quanto, poi, all’invocataapplicazione del minimo edittale, ad essa si è comunque fatto luogo da parte dellaCorte di appello, mentre i benefici di legge, solo genericamente indicati nel ricorso,non sarebbero stati in ogni caso concedibili in ragione del quantum della penaapplicata, pari a 3 anni di reclusione.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella specie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alladeclaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, d i una sommadi denaro, la quale deve essere, equitativamente, fissata in 4.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Rosa Pezzullo