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Ordinanza — n. 12251/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for aggravated theft due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The appellant challenged the reasoning regarding the absence of exonerating elements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such complaints are only admissible if the lower court's text explicitly indicates a lack of punishability, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis c.p.p.; Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds, and complaints regarding omitted exonerating elements require explicit textual evidence of non-punishability in the contested judgment.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds omitted exonerating elements aggravated theft code of criminal procedure ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Law n. 103 of 2017
articolo 444 cod. proc. pen
articolo 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019
pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenzaimpugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (ex multis,Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv.
Sez. 5, n. 13809 del 07/02/2024
Sez. 4, n. 14896 del 03/04/2024
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Salhi Amine nato in Algeria il 02/02/2006avverso la sentenza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;rilevato che l’imputato Salhi Amine ricorre avverso la menzionata sentenza delTribunale di Milano pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. edapplicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furtoaggravato;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazionedella sentenza impugnata (in relazione all’omessa motivazione circa la possibileassoluzione dell'imputato), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuoridei casi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdottodalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza;considerato che la doglianza circa l'omessa motivazione, da parte del Tribunale, inrelazione all'inesistenza di elementi idonei al proscioglimento dell'imputato exarticolo 129 cod. proc. pen., non considera la pacifica giurisprudenza di questaCorte secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiestadelle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previstedall'articolo 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenzaimpugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (ex multis,Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102 e, più di recente, Sez. 5, n. 13809del 07/02/2024, Sez. 4, n. 14896 del 03/04/2024): laddove, nella specie, nulla èstato neanche accennato al riguardo, mentre dalla sentenza impugnata risultaesattamente il contrario;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., eche il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/01/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreLuciano Cavallone Rosa Pezzullo