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Sentenza — n. 12244/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12244/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12244/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsui ricorsi proposti da:ARBIZZI SERENA nata a CARPI il 06/09/1979BEDESCHI GIACOMO nato a FAENZA il 02/03/1973avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili;udito, per la parte civile, l’Avv.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 12244/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Serena Arbizzi e Giacomo Bedeschi hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. MarcoRacano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media diritto di stampa diffamazione segreto professionale dei giornalisti contratto di pubblicazione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
MarcoRacano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
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Testo completo

SENTENZAsui ricorsi proposti da:ARBIZZI SERENA nata a CARPI il 06/09/1979BEDESCHI GIACOMO nato a FAENZA il 02/03/1973avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili;udito, per la parte civile, l’Avv.

ROBERTO SUTICH, che si è associato alleconclusioni del Procuratore generale;udito, per gli imputati, l’Avv. ALESSANDRA VILLANUCCI, comparso in sostituzionedell’Avv. MARCO RACANO, che si è associato alle conclusioni del Procuratoregenerale.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milanoin data 24 novembre 2023 con la quale Serena Arbizzi e Giacomo Bedeschi eranostati condannati alle pene, per entrambi condizionalmente sospese,rispettivamente di 1.000 euro di multa e di 667 euro di multa, in quantoriconosciuti colpevoli, con le attenuanti generiche, la prima del delitto previstodall'art. 595, terzo comma, cod. pen., il secondo del reato previsto dagli artt. 57e 595, terzo comma, cod. pen.; in Milano il 9 febbraio 2022.2.

Serena Arbizzi e Giacomo Bedeschi hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. MarcoRacano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.595 cod. pen., 3 e 16, d.lgs. n. 81 del 2008 e 21 Cost., nonché IL vizio dimotivazione in relazione alla erronea valutazione del contenuto dell’articolo distampa a firma della Arbizzi.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione all'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, costituito dallaconsapevolezza e volontà di ledere la reputazione altrui.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della leggepenale e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la Corte diappello omesso di esaminare l'intero articolo di contenuto asseritamentediffamatorio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reatisono estinti per remissione di querela.2. Va premesso che in data 24 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, copia delladichiarazione con cui l’avv. Roberto Sutich, munito di procura speciale rilasciataglidalla persona offesa, Roberto Agnani, ha rimesso la querela nei confronti di SerenaArbizzi e Giacomo Bedeschi.In pari data è pervenuta una ulteriore nota, stavolta a firma dell’avv.

MarcoRacano, alla quale è stata allagata la dichiarazione con cui i due imputati, SerenaArbizzi e Giacomo Bedeschi, hanno accettato la remissione della querela.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deveessere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per remissione di querela,con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti perremissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Rosa Pezzullo