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Ordinanza — n. 12077/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of special defense counsel as required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the request instead of engaging a special defense counsel. The court noted that the lower court correctly rejected the petition for home detention and semi-liberty based on this procedural defect. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, 1° comma cod. proc. pen.; Art. 610, 5° comma cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party without the assistance of a special defense counsel registered on the Court's roll, and such inadmissibility may be declared without formalities, resulting in a condemnation for costs.

Parole chiave

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criminal procedure appeal special defense counsel inadmissibility declaration court costs liability penalty fund fine procedimento in contumacia indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, 1° comma cod. proc. pen.
Art. 610, 5° comma cod. proc. pen.
pen.);rilevato che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura exart. 610, 5° comma cod.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Nigrelli Ettorina nato a MILANO il 08/08/1965avverso l'ordinanza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOrilevato che il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza in data 8/2/2024 con cui la VIISezione Penale di questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso contro il prov-vedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta aveva dichiaratonon luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare pro-poste dalla ricorrente;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;ritenuta l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto personalmente dall’inte-ressata anziché attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte diCassazione (art. 613, 1° comma cod. proc. pen.);rilevato che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura exart. 610, 5° comma cod. proc. pen. e che ad essa segue la condanna al pagamentodelle spese processuali;ritenuto inoltre, alla luce della causa di inammissibilità del ricorso, che la ricorrentedebba essere condannata anche al pagamento della somma di euro 4.000 a favoredella Cassa delle Ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-mende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ROSA PEZZULLO