Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12076/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; restitution issues must be handled by execution judge, not cassation court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court applied a negotiated sentence regarding seized property without ordering its return. The appellant argued that no agreement existed on restitution and demanded the vehicle's return, but the Court held that such decisions fall under the execution judge's jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 263, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, a judgment failing to order the return of seized property cannot be challenged via cassation appeal; the interested party must instead address the execution judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargaining procedure seized property restitution cassation admissibility execution judge jurisdiction negotiated sentence application sequestro del veicolo bene sequestrato dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 263, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
269542).Ciò in quanto il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di PotenzaUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza applicava al ricorrentela pena concordata dalle parti.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualelamenta violazione di legge per omesso dissequestro e restituzione del bene insequestro.Evidenzia, al riguardo, che le parti nulla avevano concordato in ordine allarestituzione ad esso ricorrente dell’autocarro marca Iveco tg.

DF32LP oggetto disequestro in sede di arresto in flagranza e che, pertanto, la decisione censurataavrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione del bene stesso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Come questa Corte ha avuto già modo di chiarire, infatti, in temadi patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né larestituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata conricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542).Ciò in quanto il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., èrigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudicedell'esecuzione.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Rosa Pezzullo