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Ordinanza — n. 12074/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the penalty was not illegal under general or specific statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12074/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged a sentence agreed upon with the Public Prosecutor for theft and administrative forgery, arguing the penalty was illegal. The court ruled that illegality exists only when the penalty exceeds general or specific statutory limits, not merely when intermediate calculation steps are flawed.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 23, 65, 71, cod. pen.; A cassation appeal challenging the legality of a settled penalty is inadmissible unless the final sentence exceeds the limits established by general provisions or specific crime definitions, disregarding procedural flaws in intermediate calculations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty legality limits agreed sentence challenge intermediate calculation errors de plano declaration eccezione di illegalità risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che, secondo il diritto vivente,la pena determinata è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittaligenerali previsti dagli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, senzaformalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.5.
Art. 23, cod. pen.
Art. 65, cod. pen.
Art. 71, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha applicato adAlessandro Quirini ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto daQuirini Alessandro nato a Mantova il 13/06/1977avverso la sentenza del 26/09/2025 del Tribunale di PiacenzaUdita la relazione svolta dal Consigliere Irene ScordamagliaRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha applicato adAlessandro Quirini ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordato con il Pubblicoministero in relazione a varie imputazioni (meglio in rubrica descritte) di furto inabitazione aggravato in concorso e di falso in certificazione amministrativacommesso dal privato.2.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in punto diillegalità della pena.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che, secondo il diritto vivente,la pena determinata è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittaligenerali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.,oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevandoil fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianocomputati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 - 01)4. L’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, senzaformalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene Scordamaglia Rosa Pezzullo