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Ordinanza — n. 12073/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of appeal right; defendant waived appeal and ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant had explicitly waived the right to challenge the lower court's judgment. The appellant, represented by a special procurator, voluntarily renounced the appeal against the Palermo Peace Judge's decision of April 24, 2024. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, 1° comma lett. d) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant has expressly waived the right to appeal, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility express waiver of appeal special procurator representation procedural costs award waiver of litigation rights ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, 1° comma lett. d) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Sicari Mario nato a PALERMO il 09/04/1971avverso la sentenza del 24/04/2024 del GIUDICE DI PACE di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOrilevato che il ricorrente, tramite procuratore speciale, ha rinunciato all’impugna-zione proposta contro la sentenza in data 24/4/2024 del Giudice di Pace di Pa-lermo;rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza forma-lità di procedura, ai sensi degli artt. 591, 1° comma lett. d) e 610, comma 5 biscod. proc. pen.;rilevato che il ricorrente deve essere inoltre condannato al pagamento delle speseprocessuali e, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro4.000 a favore della Cassa delle Ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-mende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ROSA PEZZULLO