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Ordinanza — n. 12070/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for theft conviction because the defendant personally filed the petition instead of using a registered lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12070/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition for cassation, violating the mandatory requirement to use a registered lawyer. Although the appellant argued this procedural rule violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, the court rejected these claims as the legislature retains discretion to require technical representation for appeals. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7 Cost.; Art. 117, comma 1 Cost.; Art. 6 CEDU: The requirement that appeals to the Court of Cassation be filed by a registered lawyer is a valid legislative measure that does not infringe upon the right to a fair trial or legal representation.

Parole chiave

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cassation appeal procedure mandatory lawyer representation personal filing inadmissibility constitutional complaint rejection court costs and fine diritto a un difensore perseguimento penale per truffa tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Avverso tale decisione l’imputato lamenta, con ricorso propostopersonalmente, vizio di manifesta illogicità della motivazione e deduce ilcontrasto dell’art. 613 cod.
Art. 111, comma 7 Cost.
pen., laddove prevede che il ricorso percassazione deve essere proposto a mezzo di avvocato iscritto all’albo specialedella Corte di cassazione, con l’art. 111, settimo comma, Cost.
Art. 117, comma 1 Cost.
e con l’art. 117,primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art.
Art. 6 CEDU
117,primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Invero, Sez.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Avverso tale decisione l’imputato lamenta, con ricorso propostopersonalmente, vizio di manifesta illogicità della motivazione e deduce ilcontrasto dell’art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Padalino Leonardo nato a Galliate il 25/07/1979avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Torino ha confermato ladecisione di primo grado di condanna del ricorrete alla pena di anni tre e mesiquattro di reclusione per il delitto di furto.2. Avverso tale decisione l’imputato lamenta, con ricorso propostopersonalmente, vizio di manifesta illogicità della motivazione e deduce ilcontrasto dell’art. 613 cod. proc. pen., laddove prevede che il ricorso percassazione deve essere proposto a mezzo di avvocato iscritto all’albo specialedella Corte di cassazione, con l’art. 111, settimo comma, Cost. e con l’art. 117,primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Invero, Sez.

U n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hachiarito che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avversoqualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.La stessa sentenza ha sottolineato che è manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., comemodificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazionedegli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piùla proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quantorientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnicaper l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcunalimitazione delle facoltà difensive.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalitàprescritta dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, il 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Rosa Pezzullo