Italian Court converts criminal appeal to appeal due to procedural rules on pecuniary penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the defendant's criminal appeal into a regular appeal, transmitting the case to the Tribunal of Marsala. The defendant argued for a direct cassation review based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding evidence and damages. The court ruled that because the judgment imposed only a fine, the defendant had the right to appeal, making the direct cassation request procedurally improper under the relevant code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1, ultimo periodo d.lgs 274/2000: When a judgment imposing only a pecuniary penalty includes civil rulings, the defendant may appeal, converting a direct cassation request into an appeal if the alleged vices are not radical.
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ORDINANZAsul ricorso proposto da:ABRUZZO MARIA nata a Castelvetrano il 28/08/1949avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE DI PACE di CastelvetranoUdita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;lette le conclusioni del Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. VITO SIGNORELLO, per la parte civile, che ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata, con vittoria di spese.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 23 giugno2025 dal Giudice di pace di Castelvetrano, che ha condannato per minaccia MariaAbbruzzo alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno nei confrontidella costituita parte civile.2.
Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputata si componedi due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge perché– si legge nel ricorso – il Giudice di pace avrebbe motivato in maniera insufficientecirca l’attendibilità della persona offesa, trascurando una serie di dettagli che, adetta della ricorrente, avrebbero dovuto far dubitare della versione dellaquerelante.2.2.
Il secondo motivo di ricorso lamenta «contraddittorietà e genericità delledichiarazioni testimoniali – difetto di motivazione sulla valutazione delle prove esull’idoneità della condotta a integrare il reato».2.3. Il terzo motivo di ricorso contesta che il Giudice di pace abbia valutato inmalam partem la scelta dell’imputata di non fornire un proprio contributoricostruttivo.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allacondanna al risarcimento del danno.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 569, comma 3 cod. proc. pen.2.
La sentenza impugnata era appellabile dall’imputata ex art. 37, comma 1,ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, norma secondo la quale l’imputato puòproporre appello avverso le sentenze del Giudice di pace che applicano solo unapena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili, comeavvenuto nella specie.3. L’appellabilità della sentenza impugnata impone di ritenere che il ricorsoper cassazione proposto dall'imputata avverso detta pronunzia sia un ricorso persaltum, in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello; sicché trovaapplicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc.pen., che pone fuori dal regime del ricorso immediato i casi – come quello subiudice – in cui vengono denunziati vizi motivazionali, salvo che essi non sianotalmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una strutturaargomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Ebbene, i vizi che la ricorrente lamenta non si risolvono in anomalie di talespessore e, pertanto, si impone, ai sensi dell'art. 569, comma 3, secondo periodo,cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alTribunale di Marsala quale Giudice competente per l’appello.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11272/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta daROSSELLA CATENA - Presidente - Ord. n. sez. 1934/2025MARIA TERESA BELMONTE CC - 10/12/2025PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 31785/2025CARLO RENOLDIROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:ABRUZZO MARIA nata a Castelvetrano il 28/08/1949avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE DI PACE di CastelvetranoUdita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;lette le conclusioni del Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv.
VITO SIGNORELLO, per la parte civile, che ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata, con vittoria di spese.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 23 giugno2025 dal Giudice di pace di Castelvetrano, che ha condannato per minaccia MariaAbbruzzo alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno nei confrontidella costituita parte civile.2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputata si componedi due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge perché– si legge nel ricorso – il Giudice di pace avrebbe motivato in maniera insufficientecirca l’attendibilità della persona offesa, trascurando una serie di dettagli che, adetta della ricorrente, avrebbero dovuto far dubitare della versione dellaquerelante.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta «contraddittorietà e genericità delledichiarazioni testimoniali – difetto di motivazione sulla valutazione delle prove esull’idoneità della condotta a integrare il reato».2.3.
Il terzo motivo di ricorso contesta che il Giudice di pace abbia valutato inmalam partem la scelta dell’imputata di non fornire un proprio contributoricostruttivo.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allacondanna al risarcimento del danno.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 569, comma 3 cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata era appellabile dall’imputata ex art. 37, comma 1,ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, norma secondo la quale l’imputato puòproporre appello avverso le sentenze del Giudice di pace che applicano solo unapena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili, comeavvenuto nella specie.3.
L’appellabilità della sentenza impugnata impone di ritenere che il ricorsoper cassazione proposto dall'imputata avverso detta pronunzia sia un ricorso persaltum, in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello; sicché trovaapplicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc.pen., che pone fuori dal regime del ricorso immediato i casi – come quello subiudice – in cui vengono denunziati vizi motivazionali, salvo che essi non sianotalmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una strutturaargomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Ebbene, i vizi che la ricorrente lamenta non si risolvono in anomalie di talespessore e, pertanto, si impone, ai sensi dell'art. 569, comma 3, secondo periodo,cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alTribunale di Marsala quale Giudice competente per l’appello.
P.Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA BORRELLI ROSSELLA CATENAP.Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA BORRELLI ROSSELLA CATENA