Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of evident non-punishment grounds in theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Pietro William Giacalone inadmissible without procedural formalities. Giacalone argued that the lower court failed to explicitly state the absence of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a ground must be evident from the judgment text to be contestable, which it was not here. Consequently, the appeal was rejected, and Giacalone was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of evident non-punishment grounds is inadmissible unless the lower court's judgment explicitly demonstrates such grounds, as the absence of explicit mention precludes a valid challenge under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da Giacalone Pietro William nato a Mazara del Vallo il 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Pietro William Giacalone in ordine al reato di furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 1 1189 L REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Matilde Brancaccio - Presidente - Ord. n. sez. 288/2026 Andreina Occhipinti CC - 11/02/2026 Michele Cuoco - Relatore - R.G.N. 42605/2025 Mario Morra Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giacalone Pietro William nato a Mazara del Vallo il 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Pietro William Giacalone in ordine al reato di furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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