Italian Court dismisses appeal against second-instance plea bargain for non-existent acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a second-instance plea bargain based on non-existent acquittal grounds. The appellant argued the appellate court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such verification is not required when parties agree to a new sentence, as the appeal's devolutive effect limits review to non-renounced grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In second-instance plea bargains, the appellate court is not required to verify the absence of acquittal grounds when parties agree to a new sentence.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cozzolino Antonio, nato a NAPOLI il 25/09/1965 avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza appellata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti.
2. Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa verifica, da parte della Corte di appello di Napoli, dell'insussistenza di cause di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1,cod. proc. pen. secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di rito, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia per lamentare il difetto di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., questa Corte ha in più occasioni posto in evidenza che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00. 1 1 8 8 - REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE BRANCACCIO - Presidente - Ord. n. sez. 285/2026 ANDREINA OCCHIPINTI CC - 11/02/2026 MICHELE CUOCO R.G.N. 42105/2025 MARIO MORRA - Relatore - ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
Cozzolino Antonio, nato a NAPOLI il 25/09/1965 avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza appellata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti.
2. Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa verifica, da parte della Corte di appello di Napoli, dell'insussistenza di cause di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1,cod. proc. pen. secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di rito, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia per lamentare il difetto di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., questa Corte ha in più occasioni posto in evidenza che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente C.) .7"Z rio Morr :à- Matilde B.rancaccio C.) .- tv' fl\ O 2 C) W -P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente C.) .7"Z rio Morr :à- Matilde B.rancaccio C.) .- tv' fl\ O 2 C) W -