Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds regarding sentencing and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Vella inadmissible, rejecting his four grounds for review. The appellant argued for vitiating the court's reasoning regarding witness credibility, omitted analysis of contradictory statements, and the application of aggravating and mitigating circumstances. The court found these arguments generic and unsupported, noting that the lower courts had properly evaluated evidence and that generic mitigating circumstances require specific justification which was absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of contradictory reasoning or failure to apply statutory provisions are inadmissible if they do not specifically confront the contested judgment's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLA SALVATORE, nato a AGRIGENTO il 10/06/1974 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIO MORRA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Salvatore Vella per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., per aver minacciato un proprio vicino di casa con l'uso di due coltelli.
2. Il ricorso proposto dall'imputato si articola in quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo viene denunciato vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, la cui deposizione testimoniale presenterebbe una serie di incongruenze rispetto alle dichiarazioni rese in denuncia e rispetto a quanto riferito in dibattimento dai testi D'Anna e Cipolla.2.2. Con il secondo motivo viene dedotta l'omessa motivazione, da parte della Corte di appello, sul motivo di impugnazione riguardante la contraddittorietà della sentenza di primo grado sulla valutazione o meno delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame (dal momento che il Tribunale avrebbe in un passaggio ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, per poi osservare erroneamente che l'imputato non si era sottoposto ad esame). 2.3.
Il terzo motivo attiene all'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., sul riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non essendo stato provato che l'imputato avesse impugnato armi al momento della pronuncia della minaccia, per di più generica. 2.4. Con il quarto motivo viene dedotto infine il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato e le sue precarie condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché, al di là del riferimento contenuto nel terzo motivo ad una violazione della disposizione di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., attengono in realtà tutti all'asserita assenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della condotta delittuosa in contestazione e della circostanza aggravante dell'uso di un'arma. I motivi sono tutti generici e manifestamente infondati perché, da un lato, non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata (e con quella "conforme" di primo grado, richiamata dalla Corte di appello), dall'altro, lamentano contraddizioni della sentenza richiamando elementi probatori in modo parziale o del tutto irrilevanti.
Deve premettersi che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente tra loro ed integrano un unico complesso motivazionale, risultando pienamente soddisfatte le condizioni elaborate da questa Corte di legittimità per i casi di c.d. "doppia conforme": la Corte di appello, infatti, ha esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli usati dal primo giudice ed ha fatto riferimento ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2 I i i I iEbbene, in entrambe le sentenze di merito vi è una esaustiva e coerente valutazione sull'attendibilità della persona offesa, la quale, oltre a non essersi neanche costituita parte civile, risulta aver addirittura rimesso la querela a suo tempo sporta, il che avalla pienamente il giudizio espresso dai giudici territoriali in ordine all'assenza di qualsiasi specifico interesse della stessa rispetto all'esito del procedimento penale.
Le contraddizioni lamentate dalla difesa, tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in denuncia e quelle rese in dibattimento e tra queste ultime e quelle rese dai testi D'Anna e Cipolla sono del tutto trascurabili (riguardando i dettagli di uno dei coltelli impugnati dall'imputato o le parole precisamente pronunciate, nel corso di un'azione comunque protrattasi per alcuni minuti) e non incidono minimamente sulla ricostruzione complessiva della vicenda, nel corso della quale, come riferito sia dalla persona offesa che dal teste D'Anna, l'imputato, dopo aver avuto un alterco con la persona offesa, profferiva gravi minacce brandendo due coltelli (o un coltello e una rondella, come riferito dal D'Anna), per uno dei quali la persona offesa forniva anche una descrizione (con lama bianca e striscia colorata).
Nessuna contraddizione, dunque, può essere ravvisata nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del reato e alla configurabilità della circostanza aggravante contestata. Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, in entrambe le sentenze di merito se ne dà espressamente atto, così come delle ragioni per le quali le stesse dovevano ritenersi inattendibili, a nulla rilevando che, in un passaggio della sentenza del Tribunale di Agrigento, probabilmente a causa di un mero refuso, venga erroneamente indicato che l'imputato non si era sottoposto ad esame.
3. Anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è infondato. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze, non preventivamente codificabili, che abbiano l'attitudine di incidere sul disvalore del fatto o sulla valutazione della capacità a delinquere del suo autore. La necessità di tale adeguamento non può mai essere data per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando affermi la sussistenza di tali circostanze, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900;
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). 3Si è altresì precisato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244;
Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla sua discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della logicità e coerenza. Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che non emergessero elementi significativi positivamente valutabili nei confronti dell'imputato o comunque tali da prevalere rispetto alle plurime condanne riportate dallo stesso, dando altresì conto del fatto che il giudice di primo grado non aveva attribuito rilievo alla recidiva aggravata ed aveva applicato una pena di poco superiore al minimo edittale.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 11185 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE BRANCACCIO - Presidente - Sent. n. sez. 275/2026 ANDREINA OCCHIPINTI CC - 11/02/2026 MICHELE CUOCO R.G.N. 40028/2025 MARIO MORRA - Relatore - ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
VELLA SALVATORE, nato a AGRIGENTO il 10/06/1974 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIO MORRA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Salvatore Vella per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., per aver minacciato un proprio vicino di casa con l'uso di due coltelli.
2. Il ricorso proposto dall'imputato si articola in quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo viene denunciato vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, la cui deposizione testimoniale presenterebbe una serie di incongruenze rispetto alle dichiarazioni rese in denuncia e rispetto a quanto riferito in dibattimento dai testi D'Anna e Cipolla.2.2. Con il secondo motivo viene dedotta l'omessa motivazione, da parte della Corte di appello, sul motivo di impugnazione riguardante la contraddittorietà della sentenza di primo grado sulla valutazione o meno delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame (dal momento che il Tribunale avrebbe in un passaggio ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, per poi osservare erroneamente che l'imputato non si era sottoposto ad esame). 2.3.
Il terzo motivo attiene all'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., sul riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non essendo stato provato che l'imputato avesse impugnato armi al momento della pronuncia della minaccia, per di più generica. 2.4. Con il quarto motivo viene dedotto infine il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato e le sue precarie condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché, al di là del riferimento contenuto nel terzo motivo ad una violazione della disposizione di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., attengono in realtà tutti all'asserita assenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della condotta delittuosa in contestazione e della circostanza aggravante dell'uso di un'arma. I motivi sono tutti generici e manifestamente infondati perché, da un lato, non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata (e con quella "conforme" di primo grado, richiamata dalla Corte di appello), dall'altro, lamentano contraddizioni della sentenza richiamando elementi probatori in modo parziale o del tutto irrilevanti.
Deve premettersi che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente tra loro ed integrano un unico complesso motivazionale, risultando pienamente soddisfatte le condizioni elaborate da questa Corte di legittimità per i casi di c.d. "doppia conforme": la Corte di appello, infatti, ha esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli usati dal primo giudice ed ha fatto riferimento ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2 I i i I iEbbene, in entrambe le sentenze di merito vi è una esaustiva e coerente valutazione sull'attendibilità della persona offesa, la quale, oltre a non essersi neanche costituita parte civile, risulta aver addirittura rimesso la querela a suo tempo sporta, il che avalla pienamente il giudizio espresso dai giudici territoriali in ordine all'assenza di qualsiasi specifico interesse della stessa rispetto all'esito del procedimento penale.
Le contraddizioni lamentate dalla difesa, tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in denuncia e quelle rese in dibattimento e tra queste ultime e quelle rese dai testi D'Anna e Cipolla sono del tutto trascurabili (riguardando i dettagli di uno dei coltelli impugnati dall'imputato o le parole precisamente pronunciate, nel corso di un'azione comunque protrattasi per alcuni minuti) e non incidono minimamente sulla ricostruzione complessiva della vicenda, nel corso della quale, come riferito sia dalla persona offesa che dal teste D'Anna, l'imputato, dopo aver avuto un alterco con la persona offesa, profferiva gravi minacce brandendo due coltelli (o un coltello e una rondella, come riferito dal D'Anna), per uno dei quali la persona offesa forniva anche una descrizione (con lama bianca e striscia colorata).
Nessuna contraddizione, dunque, può essere ravvisata nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del reato e alla configurabilità della circostanza aggravante contestata. Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, in entrambe le sentenze di merito se ne dà espressamente atto, così come delle ragioni per le quali le stesse dovevano ritenersi inattendibili, a nulla rilevando che, in un passaggio della sentenza del Tribunale di Agrigento, probabilmente a causa di un mero refuso, venga erroneamente indicato che l'imputato non si era sottoposto ad esame.
3. Anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è infondato. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze, non preventivamente codificabili, che abbiano l'attitudine di incidere sul disvalore del fatto o sulla valutazione della capacità a delinquere del suo autore. La necessità di tale adeguamento non può mai essere data per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando affermi la sussistenza di tali circostanze, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900;
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). 3Si è altresì precisato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244;
Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla sua discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della logicità e coerenza. Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che non emergessero elementi significativi positivamente valutabili nei confronti dell'imputato o comunque tali da prevalere rispetto alle plurime condanne riportate dallo stesso, dando altresì conto del fatto che il giudice di primo grado non aveva attribuito rilievo alla recidiva aggravata ed aveva applicato una pena di poco superiore al minimo edittale.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMario Morra Matilde Brancaccio \ DEPOSITATO IN CP,!\:.'C.1,711...r.-7.2!A 2 5 NAIR 2026r;',7 Hvro Sabring Belf-No,r7 e 4 • 'P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMario Morra Matilde Brancaccio \ DEPOSITATO IN CP,!\:.'C.1,711...r.-7.2!A 2 5 NAIR 2026r;',7 Hvro Sabring Belf-No,r7 e 4 • '