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Sentenza — n. 11179/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated property crime convictions for clan intimidation and assault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11179/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeals by two defendants convicted of attempted private violence and assault, which were aggravated by clan intimidation. The appellants argued the appellate court merely copied the lower court's reasoning without independently evaluating alternative narratives of neighborhood disputes. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment provided sufficient critical analysis regarding the defendants' dangerous personality and the gravity of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appellate court's failure to independently evaluate facts or provide critical reasoning does not constitute a violation of the duty to motivate if the decision is supported by the overall argumentative structure of the judgment.

Parole chiave

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duty to motivate clan intimidation attempted private violence assault charges appellate review criminal appeal clan aggravating circumstance allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 416-bis cod. pen.
Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato chiesto in misura prevalente rispetto alla recidiva.
art. 416-bis cod. pen
Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis.1 cod.
art. 99 cod. pen
Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte di appello avrebbe confermato le pene inflitte in primo grado, senza indicare i criteri adottati né fare riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen
Quanto alle sentenze pronunciate nei confronti di Marrazzo e di Iuliano, va rilevato che l'art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene consenta l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, dispone, tuttavia, che siano valutate a norma degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon
Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon, Rv.
Sez. 6, n. 1751 del 16 gennaio 2018, Zarrillo
276080; Sez. 6, n. 1751 del 16 gennaio 2018, Zarrillo, Rv.
Sez. 3, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Al riguardo, va ricordato che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura 7argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola
284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA MARIO nato a NAPOLI il 08/04/1979 SIMEONE ALESSIO nato a NAPOLI il 18/08/1991 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che - perquanto qui di interesse - aveva condannato Allocca Mario alla pena di due anni di reclusione per il reato di tentata violenza privata e Simeone Alessio alla pena di un anno di reclusione per il reato di percosse, entrambi i delitti aggravati dalla circostanza di avere commesso il fatto «avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e segnatamente della forza di intimidazione derivante dall'esistenza, notorietà e operatività del clan camorristico capeggiato da Giannelli Alessandro, operante nella zona di Bagnoli-Agnano».

Entrambi gli episodi si inserirebbero in un'unitaria operazione criminale finalizzata a ottenere la disponibilità dell'alloggio occupato, seppur abusivamente, dai coniugi Guermi Soufiane e Lamberti Immacolata. L'Allocca, in concorso con Marrazzo Gennaro (imputato in separato procedimento), si sarebbe recato presso l'abitazione di Lamberti Immacolata, accedendovi con prepotenza e senza alcun invito, e avrebbe prospettato alla donna gravi conseguenze se lei e il marito non avessero lasciato l'alloggio occupato, sito all'interno del Parco Verde di Via Raffaele Ruggiero n. 81/A.

Il Simeone, in concorso con luliano Diego (imputato in separato procedimento), avrebbe percosso Guermi Soufiane con calci e pugni e con l'uso di una mazza di legno.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, si sarebbe limitata a recepirne integralmente le conclusioni, omettendo qualsiasi autonoma valutazione delle circostanze dedotte dagli imputati e dalla difesa. La Corte di appello avrebbe adottato un approccio meramente adesivo, rinviando «per relationem» alla motivazione del Tribunale, senza confrontarsi in modo critico con le censure sollevate dalla difesa.

In particolare, avrebbe ignorato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dagli imputati, che avevano attribuito le condotte contestate a una degenerazione di rapporti di vicinato, caratterizzati da reciproche provocazioni e aggressioni. Inoltre, non avrebbe svolto alcun vaglio critico sull'attendibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni sarebbero state assunte senza considerare il loro diretto interesse nel procedimento, derivante dalla loro costituzione di parte civile e dalla posizione di occupanti abusivi dell'immobile oggetto del contendere. 2.2.

Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'aggravante mafiosa, senza fornire una motivazione adeguata. Si sarebbe limitata a recepire integralmente le valutazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni difensive volte a escludere la sussistenza dell'aggravante. In particolare, non avrebbe fornito alcun chiarimento in merito alla decisione di discostarsi da altre sentenze, relative agli imputati coinvolti nei medesimi fatti e giudicati con rito alternativo, nei confronti dei quali tale aggravante sarebbe stata esclusa.

Secondo i ricorrenti, mancherebbe «qualsivoglia prova che l'apporto degli odierni ricorrenti sia stato prestato con la consapevole volontà di agevolare un'associazione criminale o con la consapevole volontà di servirsi della forza intinnidatrice della stessa». 2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. Contestano l'applicazione della recidiva ad Allocca Mario, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare genericamente i precedenti penali dell'imputato, senza procedere ad alcuna valutazione concreta circa la sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti per l'applicazione della recidiva. 2.4.

Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato chiesto in misura prevalente rispetto alla recidiva. 2.5. Con un quinto motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla «mancata concessione dei benefici di legge». La Corte di appello avrebbe confermato le pene inflitte in primo grado, senza indicare i criteri adottati né fare riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Non avrebbe, inoltre, fornito alcuna spiegazione circa la mancata sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, relativamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.

4. L'avv. Mirella Baldascino, per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. Con esso, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifestAgicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a sindacare le valutazioni di merito e la ricostruzione dei fatti operate dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Va, al riguardo ribadito che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Va, inoltre, rilevato che risulta manifestamente infondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado e avrebbe omesso di valutare l'attendibilità delle 4persone offese. Il giudice di secondo grado, invero, ha effettuato autonome valutazioni, collegate ai motivi di appello, e ha adeguatamente vagliato le dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testi (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va rilevato che il Tribunale aveva motivato in maniera ampia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando che i due fatti contestati erano parte di una vicenda evidentemente unitaria, nella quale si era «palesemente estrinsecata la capacità intimidatoria derivante dall'operatività dell'organizzazione malavitosa egemone sul territorio di Bagnoli-Cavalleggeri d'Aosta».

Il giudice di primo grado aveva chiarito anche le ragioni per le quali riteneva di «doversi discostare dalle valutazioni operate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nella sentenza di condanna degli imputati luliano Diego e Marrazzo Gennaro» (in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento): «con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., all'esito della più ampia ed approfondita conoscenza dei fatti derivante dall'espletata istruttoria dibattimentale - che ha evidenziato l'esercizio di una crescente pressione intimidatoria nei confronti dei coniugi Guermi-Lamberti, estrinsecatasi in una brutale aggressione fisica del primo ed in una serie di successive minacce rivolte ad entrambi, finalizzata ad ottenere la disponibilità dell'unità abitativa occupata dalla coppia e caratterizzata dalla costante evocazione dello spessore criminale dei soggetti dai quali proveniva la richiesta (del quale le parti lese erano del resto ben consapevoli, come confermato in dibattimento da entrambe) -, non possono condividersi le argomentazioni sostenute ... dal Giudice per le indagini preliminari».

Ha, in particolare, ritenuto che, nei fatti esposti, in ragione dell'accertato riferimento - in occasione del pestaggio del 14 febbraio 2016 e della formulazione delle reiterate intimidazioni successive - all'appartenenza, dei soggetti interessati a riottenere la disponibilità dell'unità abitativa, all'organizzazione malavitosa egemone sul territorio (i cui vertici erano ben noti alle parti offese, consapevoli anche della disponibilità di armi da parte delle figure apicali del clan, come chiarito da entrambe nel corso del dibattimento), fossero ravvisabili elementi tali da individuare gli elementi costitutivi della prima ipotesi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

A fronte di tale ampia motivazione, gli appellanti si erano limitati a sostenere l'insussistenza dell'aggravante, "invocando" genericamente l'esito dei giudizi separati che avevano riguardato luliano Diego e Marrazzo Gennaro. Al riguardo, in primo luogo, va osservato che lo stesso motivo di appello si presentava generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di 5diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistente l'aggravante. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale ha risposto in maniera adeguata al motivo di appello.

In particolare, ha condiviso le motivazioni della sentenza di primo grado, ponendo in rilievo che: «gli imputati avevano ripetutamente e con determinazione sostenuto le proprie minacce nei confronti delle persone offese facendo riferimento non soltanto alla cosca camorristica Giannelli, egemone sul territorio bagnolese, citandone alcuni esponenti noti alle persone offese, ma anche alla cosca egemone sulla parte confinante del quartiere Fuorigrotta, la cosca Vecchione, arrivando addirittura ad affermare che Maria di Bagnoli avesse trovato l'accordo anche con i Vecchione nell'intenzione di imporre alla Lamberti e al Guermi di abbandonare l'abitazione ove risiedevano»;

«nelle attività di minaccia e violenza poste in essere per esercitare pressione sulle vittime, si erano avvicendate oltre cinque persone, ciascuna facendo riferimento alla presenza di una pluralità di soggetti, criminali e tra loro organizzati, interessati alla liberazione dell'abitazione e pronti a "fare del male" alle vittime se non avessero obbedito». Tale motivazione si "salda" a quella di primo grado, nella quale le censure mosse dai ricorrenti in ordine alla sussistenza dell'aggravante avevano trovato già completa e corretta risposta.

Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Quanto alle sentenze pronunciate nei confronti di Marrazzo e di Iuliano, va rilevato che l'art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene consenta l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, dispone, tuttavia, che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, Zuccaro, Rv. 174394). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valutato le sentenze pronunciate nei confronti di Marrazzo e di Iuliano, che avevano escluso l'aggravante in questione, correttamente rilevando che esse facevano «stato esclusivamente nei confronti dei coimputati giudicati in quella sede, ... dal momento che le sostenute liti 6condominiali dovute a questioni di vicinato riguardavano soltanto loro, cioè le controversie che opponevano Marrazzo/Iuliano a Lamberti/Guermi e le relative modalità di estrinsecazione, non certo gli odierni imputati, estranei a controversie di vicinato con le persone offese».

Va aggiunto, per completezza, che, nel caso in esame, non sarebbe prospettabile neppure un potenziale contrasto tra giudicati, che non potrebbe mai avere a oggetto una circostanza del reato (cfr. Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon, Rv. 276080; Sez. 6, n. 1751 del 16 gennaio 2018, Zarrillo, Rv. 271966). 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, invero, sulla recidiva, ha reso una motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, evidenziando come la gravità dei fatti, i motivi a delinquere, la pervicacia nel perseguire il fine, lo spregio delle condizioni anche personali delle vittime fossero indicativi di una maggiore capacità a delinquere e di un'accentuata pericolosità sociale del reo (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). 1.4.

Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che non sussisteva alcun elemento valorizzabile al fine del riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen. I ricorrenti, peraltro, a fronte di tale motivazione, non indicano quali sarebbero gli elementi che avrebbero, invece, dovuto indurre al riconoscimento delle generiche. 1.5. Il quinto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla gravità dei fatti.

Le pene applicate (un anno di reclusione a Simeone Alessio e due anni di reclusione ad Allocca Mario), peraltro, essendo ben al di sotto della media edittale, non richiedevano una motivazione particolarmente ampia e dettagliata da parte del giudice (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Va, infine, rilevato che la risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata in maniera del tutto generica dagli appellanti, emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosa e trasgressiva personalità degli imputati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Al riguardo, va ricordato che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura 7argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097).

2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 1 1 1 7 9 - REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE BRANCACCIO - Presidente - Sent. n. sez. 1345/2025 TIZIANO MASINI UP - 07/11/2025 MICHELE CUOCO R.G.N. 28078/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA MARIO nato a NAPOLI il 08/04/1979 SIMEONE ALESSIO nato a NAPOLI il 18/08/1991 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che - perquanto qui di interesse - aveva condannato Allocca Mario alla pena di due anni di reclusione per il reato di tentata violenza privata e Simeone Alessio alla pena di un anno di reclusione per il reato di percosse, entrambi i delitti aggravati dalla circostanza di avere commesso il fatto «avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e segnatamente della forza di intimidazione derivante dall'esistenza, notorietà e operatività del clan camorristico capeggiato da Giannelli Alessandro, operante nella zona di Bagnoli-Agnano».

Entrambi gli episodi si inserirebbero in un'unitaria operazione criminale finalizzata a ottenere la disponibilità dell'alloggio occupato, seppur abusivamente, dai coniugi Guermi Soufiane e Lamberti Immacolata. L'Allocca, in concorso con Marrazzo Gennaro (imputato in separato procedimento), si sarebbe recato presso l'abitazione di Lamberti Immacolata, accedendovi con prepotenza e senza alcun invito, e avrebbe prospettato alla donna gravi conseguenze se lei e il marito non avessero lasciato l'alloggio occupato, sito all'interno del Parco Verde di Via Raffaele Ruggiero n. 81/A.

Il Simeone, in concorso con luliano Diego (imputato in separato procedimento), avrebbe percosso Guermi Soufiane con calci e pugni e con l'uso di una mazza di legno.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, si sarebbe limitata a recepirne integralmente le conclusioni, omettendo qualsiasi autonoma valutazione delle circostanze dedotte dagli imputati e dalla difesa. La Corte di appello avrebbe adottato un approccio meramente adesivo, rinviando «per relationem» alla motivazione del Tribunale, senza confrontarsi in modo critico con le censure sollevate dalla difesa.

In particolare, avrebbe ignorato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dagli imputati, che avevano attribuito le condotte contestate a una degenerazione di rapporti di vicinato, caratterizzati da reciproche provocazioni e aggressioni. Inoltre, non avrebbe svolto alcun vaglio critico sull'attendibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni sarebbero state assunte senza considerare il loro diretto interesse nel procedimento, derivante dalla loro costituzione di parte civile e dalla posizione di occupanti abusivi dell'immobile oggetto del contendere. 2.2.

Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'aggravante mafiosa, senza fornire una motivazione adeguata. Si sarebbe limitata a recepire integralmente le valutazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni difensive volte a escludere la sussistenza dell'aggravante. In particolare, non avrebbe fornito alcun chiarimento in merito alla decisione di discostarsi da altre sentenze, relative agli imputati coinvolti nei medesimi fatti e giudicati con rito alternativo, nei confronti dei quali tale aggravante sarebbe stata esclusa.

Secondo i ricorrenti, mancherebbe «qualsivoglia prova che l'apporto degli odierni ricorrenti sia stato prestato con la consapevole volontà di agevolare un'associazione criminale o con la consapevole volontà di servirsi della forza intinnidatrice della stessa». 2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. Contestano l'applicazione della recidiva ad Allocca Mario, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare genericamente i precedenti penali dell'imputato, senza procedere ad alcuna valutazione concreta circa la sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti per l'applicazione della recidiva. 2.4.

Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato chiesto in misura prevalente rispetto alla recidiva. 2.5. Con un quinto motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla «mancata concessione dei benefici di legge». La Corte di appello avrebbe confermato le pene inflitte in primo grado, senza indicare i criteri adottati né fare riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Non avrebbe, inoltre, fornito alcuna spiegazione circa la mancata sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, relativamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.

4. L'avv. Mirella Baldascino, per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. Con esso, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifestAgicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a sindacare le valutazioni di merito e la ricostruzione dei fatti operate dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Va, al riguardo ribadito che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Va, inoltre, rilevato che risulta manifestamente infondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado e avrebbe omesso di valutare l'attendibilità delle 4persone offese. Il giudice di secondo grado, invero, ha effettuato autonome valutazioni, collegate ai motivi di appello, e ha adeguatamente vagliato le dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testi (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va rilevato che il Tribunale aveva motivato in maniera ampia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando che i due fatti contestati erano parte di una vicenda evidentemente unitaria, nella quale si era «palesemente estrinsecata la capacità intimidatoria derivante dall'operatività dell'organizzazione malavitosa egemone sul territorio di Bagnoli-Cavalleggeri d'Aosta».

Il giudice di primo grado aveva chiarito anche le ragioni per le quali riteneva di «doversi discostare dalle valutazioni operate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nella sentenza di condanna degli imputati luliano Diego e Marrazzo Gennaro» (in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento): «con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., all'esito della più ampia ed approfondita conoscenza dei fatti derivante dall'espletata istruttoria dibattimentale - che ha evidenziato l'esercizio di una crescente pressione intimidatoria nei confronti dei coniugi Guermi-Lamberti, estrinsecatasi in una brutale aggressione fisica del primo ed in una serie di successive minacce rivolte ad entrambi, finalizzata ad ottenere la disponibilità dell'unità abitativa occupata dalla coppia e caratterizzata dalla costante evocazione dello spessore criminale dei soggetti dai quali proveniva la richiesta (del quale le parti lese erano del resto ben consapevoli, come confermato in dibattimento da entrambe) -, non possono condividersi le argomentazioni sostenute ... dal Giudice per le indagini preliminari».

Ha, in particolare, ritenuto che, nei fatti esposti, in ragione dell'accertato riferimento - in occasione del pestaggio del 14 febbraio 2016 e della formulazione delle reiterate intimidazioni successive - all'appartenenza, dei soggetti interessati a riottenere la disponibilità dell'unità abitativa, all'organizzazione malavitosa egemone sul territorio (i cui vertici erano ben noti alle parti offese, consapevoli anche della disponibilità di armi da parte delle figure apicali del clan, come chiarito da entrambe nel corso del dibattimento), fossero ravvisabili elementi tali da individuare gli elementi costitutivi della prima ipotesi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

A fronte di tale ampia motivazione, gli appellanti si erano limitati a sostenere l'insussistenza dell'aggravante, "invocando" genericamente l'esito dei giudizi separati che avevano riguardato luliano Diego e Marrazzo Gennaro. Al riguardo, in primo luogo, va osservato che lo stesso motivo di appello si presentava generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di 5diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistente l'aggravante. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale ha risposto in maniera adeguata al motivo di appello.

In particolare, ha condiviso le motivazioni della sentenza di primo grado, ponendo in rilievo che: «gli imputati avevano ripetutamente e con determinazione sostenuto le proprie minacce nei confronti delle persone offese facendo riferimento non soltanto alla cosca camorristica Giannelli, egemone sul territorio bagnolese, citandone alcuni esponenti noti alle persone offese, ma anche alla cosca egemone sulla parte confinante del quartiere Fuorigrotta, la cosca Vecchione, arrivando addirittura ad affermare che Maria di Bagnoli avesse trovato l'accordo anche con i Vecchione nell'intenzione di imporre alla Lamberti e al Guermi di abbandonare l'abitazione ove risiedevano»;

«nelle attività di minaccia e violenza poste in essere per esercitare pressione sulle vittime, si erano avvicendate oltre cinque persone, ciascuna facendo riferimento alla presenza di una pluralità di soggetti, criminali e tra loro organizzati, interessati alla liberazione dell'abitazione e pronti a "fare del male" alle vittime se non avessero obbedito». Tale motivazione si "salda" a quella di primo grado, nella quale le censure mosse dai ricorrenti in ordine alla sussistenza dell'aggravante avevano trovato già completa e corretta risposta.

Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Quanto alle sentenze pronunciate nei confronti di Marrazzo e di Iuliano, va rilevato che l'art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene consenta l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, dispone, tuttavia, che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, Zuccaro, Rv. 174394). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valutato le sentenze pronunciate nei confronti di Marrazzo e di Iuliano, che avevano escluso l'aggravante in questione, correttamente rilevando che esse facevano «stato esclusivamente nei confronti dei coimputati giudicati in quella sede, ... dal momento che le sostenute liti 6condominiali dovute a questioni di vicinato riguardavano soltanto loro, cioè le controversie che opponevano Marrazzo/Iuliano a Lamberti/Guermi e le relative modalità di estrinsecazione, non certo gli odierni imputati, estranei a controversie di vicinato con le persone offese».

Va aggiunto, per completezza, che, nel caso in esame, non sarebbe prospettabile neppure un potenziale contrasto tra giudicati, che non potrebbe mai avere a oggetto una circostanza del reato (cfr. Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon, Rv. 276080; Sez. 6, n. 1751 del 16 gennaio 2018, Zarrillo, Rv. 271966). 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, invero, sulla recidiva, ha reso una motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, evidenziando come la gravità dei fatti, i motivi a delinquere, la pervicacia nel perseguire il fine, lo spregio delle condizioni anche personali delle vittime fossero indicativi di una maggiore capacità a delinquere e di un'accentuata pericolosità sociale del reo (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). 1.4.

Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che non sussisteva alcun elemento valorizzabile al fine del riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen. I ricorrenti, peraltro, a fronte di tale motivazione, non indicano quali sarebbero gli elementi che avrebbero, invece, dovuto indurre al riconoscimento delle generiche. 1.5. Il quinto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla gravità dei fatti.

Le pene applicate (un anno di reclusione a Simeone Alessio e due anni di reclusione ad Allocca Mario), peraltro, essendo ben al di sotto della media edittale, non richiedevano una motivazione particolarmente ampia e dettagliata da parte del giudice (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Va, infine, rilevato che la risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata in maniera del tutto generica dagli appellanti, emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosa e trasgressiva personalità degli imputati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Al riguardo, va ricordato che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura 7argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097).

2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePieran elo Cirillo Matilde Brancaccio DEPO9UFATO IN CANCELLERIA 2R ZOZS T O S-Ibr,fr.,:i 8P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePieran elo Cirillo Matilde Brancaccio DEPO9UFATO IN CANCELLERIA 2R ZOZS T O S-Ibr,fr.,:i 8