Italian Supreme Court dismisses appeal regarding plea bargain waiver of acquittal grounds under Art. 599-bis. The court holds that waiving objections to the plea agreement precludes further cassation challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the second-instance court's acceptance of a plea agreement, arguing the court failed to verify statutory acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that by entering into the plea agreement, the defendant waived all objections, including those regarding the factual basis for acquittal, thereby precluding any further litigation on these matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of objections made in connection with a plea agreement on penalty precludes the filing of cassation appeals regarding the factual prerequisites for acquittal, as the agreement signifies a full judicial assessment of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso proposto da:Ripaccioli Pierangelo nato a SANTA FLAVIA il 24/11/1950avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOIl difensore dell'imputato Ripaccioli Pierangelo ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11162/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta daGRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Ord. n. sez. 2020/2025ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI CC - 18/12/2025LUCIANO CAVALLONE - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Ripaccioli Pierangelo nato a SANTA FLAVIA il 24/11/1950avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOIl difensore dell'imputato Ripaccioli Pierangelo ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano Cavallone Grazia Rosa Anna MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano Cavallone Grazia Rosa Anna Miccoli