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Ordinanza — n. 10935/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being filed personally instead of by a special defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10935/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than through a special defense counsel. The defendant argued for the constitutionality of requiring technical representation, but the court relied on prior precedent establishing that this requirement does not limit defensive rights. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, 1° comma cod. proc. pen.; The requirement for technical representation in cassation appeals does not limit defensive faculties, rendering appeals filed personally inadmissible.

Parole chiave

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special defense counsel cassation appeal personal filing procedural inadmissibility technical representation defense rights court costs patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, 1° comma cod. proc. pen.
1.1 Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613, 1° comma cod. proc. pen. sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 6 CEDU
1.1 Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613, 1° comma cod.
art. 613 cod. proc. pen
8914 del 21/12/2017, secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di illegit- timità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Ord. n. sez. 404/2026 TIZIANO MASINI CC - 25/02/2026 ANDREINA OCCHIPINTI R.G.N. 3425/2026 RICCARDO NERUCCI - Relatore - ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Emmid Abdelhak nato in MAROCCO il 11/12/1983 avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'Appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613, 1° comma cod. proc. pen. sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost. Basterà sul punto richiamare, fra le altre, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8914 del 21/12/2017, secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di illegit- timità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella di- screzionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive”. 1.2 Preso atto di tale orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in quanto proposto dall’interessato personalmente anziché attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, 1° comma cod. proc. pen.).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10935/2026 Roma, lì, 23/03/2026 All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura ex art. 610, 5° comma bis cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, alla luce della causa di inammissibilità del ricorso, l’imputato deve essere condannato anche al pagamento della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RICCARDO NERUCCI GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI