Cassation appeal against settlement sentence dismissed as penalty calculation grievances are inadmissible under 2017 procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the sentencing calculation lacked proper motivation, but the court noted that grievances regarding penalty determination were explicitly removed from admissible grounds by the 2017 legislative reform. Consequently, the appeal failed because it challenged a matter outside the limited scope of admissible complaints regarding settlement agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, complaints regarding the calculation of the penalty are inadmissible as they fall outside the specific grounds permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACAPORI ARDIT nato il 06/02/1995 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusionj,del—Ft—CINZIA PARASPORO udito il di ore
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Catanzaro ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 2300,00 di multa in relazione ai reati contestatigli.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al calcolo della pena comminata.
3. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile. 3.1. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di detta sentenza, mentre sono inammissibili, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01).
Orbene, tali condizioni non si riscontrano nel caso in esame dal momento che il ricorso ha censurato il difetto di motivazione in relazione al calcolo della pena effettuato, ipotesi, questa, che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. A)A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 ottobre 2025 Il Consiglier estensore Il Presi nte Ann auro Grazia Ro Miccoli a A CUL CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCE