Sentenza — n. 10622/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACiccarelli Giovanni nato a Napoli il 26/07/1971 2. Ciccarelli Ciro nato a San Giorgio aCremano il 21/05/1994 3. Ciccarelli Antonio nato a Napoli il 17/01/1970 avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni de l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiestodi dichiarare inammissibili i ricors i .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10622/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, senza versare agli atti di questo procedimento "i risultati intercettativi e i relativi provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria". 2.4. Il quarto motivo contesta la partecipazione di Giovanni Ciccarelli e Ciro Ciccarelli alla associazione mafiosa e a quella di narcotraffico, in quanto i collaboratori di giustizia avrebbero riferito solo in merito all'attività di commercio degli stupefacenti gestita dai due all'interno del parco verde di Caivano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Ciccarelli Giovanni nato a Napoli il 26/07/1971 2. Ciccarelli Ciro nato a San Giorgio aCremano il 21/05/1994 3. Ciccarelli Antonio nato a Napoli il 17/01/1970 avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni de l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiestodi dichiarare inammissibili i ricors i .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli , investito de i ricorsiex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza cautelare con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato la custodia in carcere nei confronti di Antonio Ciccarelli, Giovanni Ciccarelli e Ciro Ciccarelli in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (tutti e tre) e a quello di cui all'art. 74 T.U stup. (gli ultimi due). E segnatamente: -Antonio Ciccarelli è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza quale capo, promotore e organizzatore della organizzazione camorristica denominata "clan Ciccarelli" operante nel territorio di Caivano; ruolo mantenuto anche durante la detenzione in carcere; -Giovanni Ciccarelli è accusato di aver assunto un ruolo apicale nel clan dopo l'arresto di Nicola Sautto e Massimo Gallo, avvenuto nel marzo 2020, dettando la strategia operativa nel settore delle estorsioni, nel controllo degli appalti, nella custodia delle armi da fuoco, nonché di aver gestito, in posizione di vertice, l'organizzazione di narcotraffico attiva nel c.d. "Parco Verde di Caivano"; -a Ciro Ciccarelli si addebita la partecipazione al clan mafioso e a quello di narcotraffico, quale "braccio destro e stretto collaboratore" dello zio Giovanni Ciccarelli.
2. Avverso il provvedimento ricorrono gli indagati,con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionalein relazione alla omessa valutazione del memoriale depositato da Antonio Ciccarelli all'udienza del 10 ottobre 2025 dinanzi al Tribunale del riesame. Nel memoriale l'indagato spiegava il contenuto della videochiamata con il fratello Domenico e il nipote Ciro, precisava che tutte le videochiamate intercettate nel procedimento parallelo (n. 25024/2024 RGNR) erano state regolarmente autorizzate e non presentavano natura illecita, si dichiara estraneo ad ogni addebito essendo detenuto dal 2014.
Il Tribunale non ha tenuto conto del memoriale, incorrendo in una violazione del diritto di difesa e in un vizio di omessa motivazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo circa la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato a carico dei ricorrenti. Secondo la difesa l'iscrizione del nominativo dei Ciccarelli nel registro degli indagati dovrebbe essere retrodatata al procedimento n. 8073/2022, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti oltre il termine di un anno. 2.3.
Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, senza versare agli atti di questo procedimento "i risultati intercettativi e i relativi provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria". 2.4. Il quarto motivo contesta la partecipazione di Giovanni Ciccarelli e Ciro Ciccarelli alla associazione mafiosa e a quella di narcotraffico, in quanto i collaboratori di giustizia avrebbero riferito solo in merito all'attività di commercio degli stupefacenti gestita dai due all'interno del parco verde di Caivano.
Nell'ambito di questa censura, il difensore evidenzia poi che le condotte di Antonio Ciccarelli riferite dai collaboratori di giustizia si collocano in un periodo precedente al suo arresto avvenuto nel 2014.
3. I ricorsi, propostiin data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattat i in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibil i .
2. Il primo motivo, concernente la sola posizione di Antonio Ciccarelli, è inammissibile. In forza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l'omessa valutazione, in sede cautelare,di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive(cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 -01).
Tale principio opera, per l'evidente analogia delle situazioni, anche rispetto a un memorialeredatto personalmente dall'indagato, dato che nessuna sanzione di nullità è prevista per la mancanza di espressa confutazione delle dichiarazioni ivi contenute. Nella specie la doglianza è manifestamente infondata nella parte in cui deduce una nullità palesemente insussistente, ed è generica nella parte in cui lamenta un vizio motivazionale senza spiegare in che termini l'omessa valutazione del memoriale difensivo sia in grado di incrinare la tenuta del costrutto argomentativo esposto nell'ordinanza impugnata.
3. Il secondo e il terzo motivi sono inammissibili per genericità. Circa il secondo motivo va osservato, anzitutto, che i ricorrenti invocano il disposto di una norma non suscettibile di applicazione ratione temporis. Invero, come ha già osservato il Tribunale del Riesame, «l'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma, come nella specie, nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale» (Sez. 6, n. 39681 del 10/09/2024, Umina, Rv. 287042 -01).
Assume, in ogni caso, portata decisiva la considerazione per cui èonere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(cfr. per tutte Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Tale onere, nella specie, è rimasto inadempiuto, dato che i ricorsi non indicano in maniera precisa gli atti di indagine asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari e le specifiche intercettazioni eseguite in altro procedimento, né chiariscono la portata decisiva di tali atti rispetto all'apparato probatorio posto a base dell'ordinanza cautelare.
4. Il quarto motivo esula dal novero dei vizi consentiti. 4.1. Va premesso che ireati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi(cfr. per tutte Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris Rv. 241883 -01). L'ordinanza impugnata si fa carico di spiegare come, nel caso concreto, le due strutture associative convivessero (pagg.
49) e fornisce motivazione circa l'inserimento, riferito da concordanti chiamate dei collaboratori di giustizia, di Giovanni Ciccarelli e Ciro Ciccarelli nell'organigramma non solo dell'associazione di narcotraffico ma anche del clan camorristico di cui la prima costituiva emanazione (cfr. pagg. 35-40 per Giovanni Ciccarelli e pagg. 40-45 per Ciro Ciccarelli). A fronte di tanto le deduzioni difensive si risolvono in generici assunti tendenti a una rivisitazione del materiale indiziario, del tutto privi di effettivo confronto con le ragioni della decisione. 4.2.
Il vizio di aspecificità involge anche la censura diretta a rimarcare l'estraneità al sodalizio di Antonio Ciccarelli a partire dall'inizio della sua carcerazioneavvenuta nel 2014. Il ricorso oppone mere affermazioni, inidonee a contrastare l'analitico scrutinio svolto dal Tribunale del r iesame (pagg. 17 -34), da cui emerge che Antonio Ciccarelli, fondatore e capo storico dell'omonimo clan, continua a svolgere il proprio ruolo nonostante lo stato detentivo, intessendo rapporti con altri soggetti, dettando indicazioni e linee guida ai propri sodali che a tutt'oggi lo riconoscono come essenziale punto di riferimento.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda all