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Ordinanza — n. 10614/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Leone and Santucci inadmissible without procedural formalities. The defendants argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds listed in Article 448, paragraph 2, bis, of the Code of Criminal Procedure, which did not include the defendants' claim.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for grounds relating to the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general violations of law.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissibility grounds Article 448 paragraph 2 bis Code of Criminal Procedure statutory limitations licenziamento per furto furto aggravato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
L’art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Vissia Conti, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, il Tribunale, verificato la sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino applicava a Paolo Leone ed a Paola Santucci le rispettive pene, concordate fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 56, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, cod. pen.
Art. 707, cod. pen.
e, al capo B, dell’art. 707 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino applicava a Paolo Leone ed a Paola Santucci le rispettive pene, concordate fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati loro ascritti ai sensi, al capo A, degli artt.
art. 707 cod. pen
e, al capo B, dell’art. 707 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Leone Paolo nato a Frascati il 12/04/1969 Santucci Paola nato a Latina il 21/11/1971 avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di Cassino Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino applicava a Paolo Leone ed a Paola Santucci le rispettive pene, concordate fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati loro ascritti ai sensi, al capo A, degli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e, al capo B, dell’art. 707 cod. pen.

2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. Vissia Conti, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, il Tribunale, verificato la sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Il comune motivo addotto nei presenti ricorsi è pertanto inammissibile. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

2. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore I