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Sentenza — n. 10551/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting the defense's evidence regarding the statute of limitations and document authenticity. The court rejected these claims, noting the appellate court had already corrected a clerical error and that the appellant failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The appeal must be dismissed if the arguments are generic, manifestly unfounded, or fail to provide a specific legal confrontation with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness lack of specific reasoning statute of limitations document authenticity clerical error correction atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp.
Art. 129, 2° comma cod. proc. pen.
La sentenza emessa in appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, 2° comma cod. proc. pen.
Art. 82, 2° comma cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pa- gamento sia delle spese processuali sia, tenuto conto della causa di inammissibi- lità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen
Stando così le cose, la regola di giudizio cui doveva attenersi la Corte d’Ap- pello ai fini della valutazione di un proscioglimento nel merito era quella dell’evi- denza della prova di innocenza di cui all’art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pa- gamento sia delle spese processuali sia, tenuto conto della causa di inammissibi- lità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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SS.UU. n. 36208 del 28/03/2024
Si tenga conto, innanzitutto, che la Corte d’Appello ha correttamente rile- vato la completa estraneità al caso di specie del noto principio sancito da SS.UU. n. 36208 del 28/03/2024, Rv.
Corte costituzionale n. 182 del 2021
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 428/2026 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI UP - 04/03/2026 RENATA SESSA R.G.N. 43275/2025 RICCARDO NERUCCI - Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Monni Salvatore Angelo nato a GHILARZA il 10/06/1963 avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva di- chiarato non doversi procedere contro Monni Salvatore Angelo per prescrizione del reato di cui al capo H) relativamente alla determinazione del 2/7/2014 dell’ammi- nistratore unico di SGT s.r.l. e ai verbali di assemblea in data 7/7/2014 di SGT s.r.l. e in data 29/6/2015 di Al.Ga.Da. Appalti s.r.l.

2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si denunciano, in particolare, erronea applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con ri- ferimento agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., 24, 27 e 117 Cost., 6 CEDU e 48 e 53 della Carta di Nizza. La sentenza emessa in appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, 2° comma cod. proc. pen.

Tale valutazione secondo il ricorrente è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10551/2026 Roma, lì, 19/03/2026 però errata, in quanto nell’atto di appello si erano citati espressamente i punti della memoria difensiva in data 1/9/2024 e alcuni documenti che dimostravano l’evidente innocenza dell’imputato (con particolare riferimento alla conoscenza da parte del teste d’accusa Attilio Congiu della liquidazione di SGT s.r.l. e all’autenti- cità della deliberazione assembleare di Al.Ga.Da s.r.l. in data 29/6/2015).

Ebbene, la Corte d’Appello ha citato espressamente i dettagliati motivi di impugnazione esposti dalla difesa del Monni, giungendo però alla conclusione che tali motivi non erano specifici e implicavano una serie di complesse valutazioni incompatibili, come tali, con il parametro di giudizio postulato dall’art. 129, 2° comma cod. proc. pen. La documentazione prodotta dalla difesa, tuttavia, dimostrava ictu oculi che gli atti di cui si contestava la falsità erano autentici e noti al querelante Congiu e la Corte d’Appello ha errato nel pretendere dall’atto di impugnazione quell’imme- diata evidenza della causa di proscioglimento che, invece, doveva e poteva essere tratta dalle suddette prove documentali.

Il ricorrente ha inoltre citato la giurispru- denza di legittimità che impone al giudice di appello, in caso di prescrizione del reato e in presenza di contraddittorietà della prova, di applicare la regola del ra- gionevole dubbio ai fini dell’assoluzione anziché attenersi al parametro del “più probabile che non”, attinente invece al caso in cui vi sia costituzione di parte civile (qui assente in quanto revocata ex art. 82, 2° comma cod. proc. pen.). Il ricorrente ha infine sollecitato la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui riporta un’imputazione palesemente diversa da quella contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Si tenga conto, innanzitutto, che la Corte d’Appello ha correttamente rile- vato la completa estraneità al caso di specie del noto principio sancito da SS.UU. n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 - 01 (“Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fon- date sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”): la prescrizione del reato, infatti, non è stata dichiarata dalla Corte d’Appello bensì dal giudice di primo grado, che coerentemente neanche si era pronunciato sulle statuizioni civili (tanto più, come riconosce lo stesso ricor- rente, che l’azione civile era ormai venuta meno ex art. 82, 2° comma cod. proc. pen).

Stando così le cose, la regola di giudizio cui doveva attenersi la Corte d’Ap- pello ai fini della valutazione di un proscioglimento nel merito era quella dell’evi- denza della prova di innocenza di cui all’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. Detto questo, la sentenza impugnata ricava la non evidenza di una causa di proscioglimento nel merito sia dall’abbondanza e dal carattere articolato delle prove documentali allegate dalla difesa sia dalla produzione di una relazione di consulenza grafologica sulla quale non si era formato alcun contraddittorio e che avrebbe dovuto, semmai, giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio sotto forma di accertamento peritale.

Ebbene, si tratta di affermazioni logiche, puntuali, giuridicamente corrette e sulle quali, a ben vedere, il ricorrente non prende posizione in quanto si limita, di fatto, a ribadire pedissequamente la propria tesi circa l’esistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. Quanto all’errore materiale consistente nell’indicazione in sentenza di un’imputazione diversa da quella contestata, si può solo rilevare che la Corte d’Ap- pello è già intervenuta con ordinanza di correzione del 26/11/2025 riportata in calce al provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, data la palese inconsistenza degli argomenti in diritto pro- posti dal ricorrente e preso atto, altresì, dell’assenza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Segue la condanna del ricorrente al pa- gamento sia delle spese processuali sia, tenuto conto della causa di inammissibi- lità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RICCARDO NERUCCI LUCA PISTORELLI