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Sentenza — n. 10272/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10272/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte d’assise di Napoli condannava Antonio Bellofiore, Prisco Castiglione, Ciro Cella, Francesco Esposito, Giuseppe Mele e Antonio Varriale alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio di Carmine Pesce (aggravato dalla premeditazione, dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 e, per i soli Cella e Mele, anche dal n. 6 dell’art. 61 cod. pen.) e delle connesse violazioni della disciplina in materia di armi (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967), parimenti aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991.

Regesto Legislator

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art. 61 cod. pen, art. 627 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, artt. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10272/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla sussistenza dell’aggravante ex art. 7 e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.5. Il 21 novembre 2025, la difesa di Giuseppe Mele ha articolato un motivo nuovo a mezzo del quale, sui medesimi dati fattuali, deduce anche inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 627 e 628 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, non essendosi la sentenza impugnata uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento ed avendo ritenuto che le chiamate in reità dei collaboratori di giustizia fossero convergenti e idonee a fondare l’affermazione di penale responsabilità.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio perito indipendente imparzialità e indipendenza revisione della sentenza penale riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 61 cod. pen
6 dell’art. 61 cod. pen.) e delle connesse violazioni della disciplina in materia di armi (artt.
art. 627 cod. proc. pen
Il 21 novembre 2025, la difesa di Giuseppe Mele ha articolato un motivo nuovo a mezzo del quale, sui medesimi dati fattuali, deduce anche inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 627 e 628 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Il terzo deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 1554/2025 Renata Sessa UP – 09/12/2025 Maria Elena Mele R.G.N. 22039/2025 Michele Cuoco - Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Mele Giuseppe nato a Napoli il 6 settembre 1973; Bellofiore Antonio nato a Napoli il 20 giugno 1965; Castiglione Prisco nato a Napoli il 21 agosto 1967; Varriale Antonio nato a Napoli il 18 gennaio 1956; avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte d’assise d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il rigetto;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10272/2026 Roma, lì, 17/03/2026 uditi i difensori, avvocati Mario Pasquale Fortunato nell'interesse di Antonio Bellofiore, Valerio Spigarelli e Claudio Davino nell’interesse di Giuseppe Mele, Ciro De Simone per Antonio Varriale, Gabriele Valentini per Prisco Castiglione, che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte d’assise di Napoli condannava Antonio Bellofiore, Prisco Castiglione, Ciro Cella, Francesco Esposito, Giuseppe Mele e Antonio Varriale alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio di Carmine Pesce (aggravato dalla premeditazione, dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 e, per i soli Cella e Mele, anche dal n. 6 dell’art. 61 cod. pen.) e delle connesse violazioni della disciplina in materia di armi (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967), parimenti aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991.

Gli elementi di prova a carico degli imputati si sostanziavano nelle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia, alcuni intranei al clan Marfella (Raffaele Bavero, Giovanni Romano e Luigi Pesce) ed altri appartenenti ai clan Mazzarella e Misso (Gennaro Panzuto, Ciro Giovanni Spirito, Michelangelo Mazza e Giuseppe Misso), riscontrate, secondo la prospettazione offerta nel primo giudizio, dagli esiti delle intercettazioni disposte in altri procedimenti e, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni n. 228 del 21 settembre 2009 e n. 3094 del 13 aprile 2010.

2. La sentenza veniva sostanzialmente confermata in appello, ad esclusione che per il Varriale, che veniva assolto dall’imputazione di cui al capo B), relativa alle violazioni della disciplina in materia di armi.

3. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte (con sentenza n. 39940 del dell’11 maggio 2018) rigettava le impugnazioni di Ciro Cella e di Francesco Esposito, ma annullava la sentenza impugnata in relazione alle residue posizioni di Bellofiore, Castiglione, Mele e Varriale, evidenziando nel complessivo tessuto argomentativo, plurimi vizi motivazionali, singolarmente indicati in ragione delle differenti individuali posizioni.

4. Celebrato il giudizio di rinvio e rinnovata l’istruttoria dibattimentale (con il nuovo esame di Giovanni Romano e di Pasquale Pesce, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, dichiarata la prescrizione in relazione al concorrente reato di porto e detenzione di pistola (contestato al capo B), la Corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato nuovamente il giudizio di responsabilità di tutti i ricorrenti in relazione alla principale imputazione di omicidio volontario pluriaggravato. E avverso tale sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione Bellofiore, Castiglione, Mele e Varriale.

5. Il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Mele si articola in due motivi d’impugnazione, entrambi formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, il primo afferente alla ritenuta responsabilità ed il secondo al trattamento sanzionatorio. 5.1. La difesa premette che la Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Romano, Bavero e Luigi Pesce, erroneamente ritenute convergenti, e delle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio da Pasquale Pesce, fonte (in parte primaria, in parte a sua volta de relato) delle notizie riferite da Luigi Pesce. 5.2.

Quanto alle dichiarazioni di Romano e Bavero, avrebbe ricostruito la catena di trasmissione della notizia individuando tre sorgenti dirette e autonome, in quanto testi oculari di tre fasi distinte dell'azione: Pasquale Pesce, che, a sua volta è fonte diretta e de relato da Basso e dalla Polverino, e da esse Russolillo, comune fonte di entrambi, avrebbe attinto le sue informazioni sul luogo del fatto e subito dopo il suo accadimento. Ma, sostiene la difesa, da un canto, entrambi i collaboratori finiscono per avere la medesima fonte, Basso e Polverino, e, quindi, finiscono per non essere caratterizzate dal necessario requisito dell’indipendenza; dall’altro, continuerebbero a non emergere - dalla motivazione del provvedimento impugnato - elementi idonei a sostenere che il Russolillo ebbe ad apprendere la dinamica dei fatti e l'individuazione dei suoi autori da Gina Polverino, moglie di Basso, in quanto anche il provvedimento impugnato, su tale punto, continua a limitarsi ad un'apodittica, indimostrata, asserzione (limitandosi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la Polverino ed il marito di costei, Basso, in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito all’omicidio di Carmine Pesce).

Peraltro, fonte di Bavero sarebbe non direttamente Russolillo, ma Giovanni Romano (che aveva acquisito le notizie poi riferite da Russolillo, con il quale aveva avuto colloqui in carcere) o sua moglie; e non solo Russolillo non aveva avuto colloqui con Romano, ma lo stesso Romano smentisce la circostanza, rinviando addirittura a Bavero e Balestrieri quali sue fonti di conoscenza e Balestrieri esclude la partecipazione del Mele. Tutte circostanze da leggersi, continua la difesa, alla luce delle ragioni d’astio che ben avrebbero potuto spingere il Romano ad accusare il Mele (al quale, peraltro, aveva attribuito anche la responsabilità per l’agguato ai danni di Pasquale Pesce, per poi emergere che al momento del fatto il Mele era detenuto). 5.3.

Anche l’altro contributo dichiarativo (proveniente da Luigi Pesce, quale fonte de relato da Pasquale Pesce, suo cugino e fratello della vittima, a sua volta a conoscenza dei fatti anche perché riferiti dalla moglie di Diego Basso, Gina Polverino) si prospetta, sostiene la difesa, come di incerta valutazione, avendo lo stesso collaboratore lasciato intendere, dopo le iniziali propalazioni, che la presenza del Mele non fosse stata riferita dal cugino, ma da lui stesso dedotta insieme ad altri associati; incertezza ancor più significativa se letta alla luce dei tempi della collaborazione, avendo il Pesce riferito dell’omicidio solo dopo sette anni e mezzo dall’inizio della sua collaborazione.

Peraltro, la presenza di Diego Basso al momento dell’omicidio e la sua fuga successiva sono circostanze che il collaboratore riferisce come apprese dal cugino, ma che sembrano deduzioni derivanti da altre e diverse conoscenze; né, d’altronde, la presenza di una persona diversa dalla vittima suoi luoghi del delitto può ritenersi provata dalla disposizione dei bossoli sul manto stradale, circostanza che dà conto del tentativo di fuga della vittima, ma non già della presenza di altra persona sui luoghi del delitto. Tutto ciò anche alla luce delle evidenti incongruità emerse dal narrato di Giovanni Romano con riferimento all’ubicazione all’interno delle stanze dei vari detenuti. 5.4.

Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla sussistenza dell’aggravante ex art. 7 e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.5. Il 21 novembre 2025, la difesa di Giuseppe Mele ha articolato un motivo nuovo a mezzo del quale, sui medesimi dati fattuali, deduce anche inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 627 e 628 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, non essendosi la sentenza impugnata uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento ed avendo ritenuto che le chiamate in reità dei collaboratori di giustizia fossero convergenti e idonee a fondare l’affermazione di penale responsabilità.

6. Il ricorso proposto nell’interesse di Prisco Castiglione si articola in un unico motivo d’impugnazione ed è formulato in termini di inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 627, 192 e 195 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione. La difesa premette che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter ricondurre le dichiarazioni rese da Bavero e Romano a tre sorgenti autonome, Pasquale Pesce, Gina Polverino (che stava affacciata sul balcone) e suo marito Diego Basso, senza, però, considerare che la visuale della Polverino esclude che abbia potuto vedere le fasi iniziali (svoltisi sotto il porticato), il coinvolgimento del Basso è dubbio (non avendo il Basso mai confermato alcunché), per cui l’unica fonte diretta – con riferimento alla posizione del ricorrente, non potrebbe che essere Pasquale Pesce (che l’avrebbe riportata a Giovanni Russolillo e poi a Luigi Pesce), che, divenuto solo in questa fase collaboratore di giustizia ed esaminato in dibattimento, ha dichiarato di essersi limitato a confermare quello che il cugino Luigi gli riferiva di aver saputo, senza indicare la fonte; e per Luigi Pesce la partecipazione del Castiglione era dubbia.

In ogni caso, la comune provenienza della fonte primaria delle varie dichiarazioni de relato (quelle di Bavero, Romano e Luigi Pesce) esclude la possibilità di un loro reciproco riscontro ed esclude anche che possano essere utilizzate come riscontro di quanto riferito da Pasquale Pesce, loro fonte diretta. Analoghe censure anche con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, quanto alle dichiarazioni rese da Schiano e, in particolare, alla fonte della sua conoscenza, individuata dalla Corte territoriale in Pasquale Pesce, pur a fronte dell’esplicita negazione dello stesso.

7. Il ricorso proposto nei confronti di Antonio Bellofiore si compone di quattro motivi di censura. 7.1. Il primo deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non aver rispettato la sentenza impugnata il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, con riguardo alla valutazione dell’intercettazione ambientale riferibile a Massimiliano Schiano, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto di poter individuare la fonte diretta della sua conoscenza in Pasquale Pesce e di utilizzare il propalato quale conferma del contenuto e della completezza della notizia trasmessa da Pasquale al cugino nel primo colloquio utile, così confermando l’originaria accusa della fonte primaria e avvalorando la genuinità della chiamata de relato di Luigi Pesce.

In questi termini, la sentenza impugnata, da un canto, avrebbe violato il principio contenuto nella sentenza rescindente (non avendo considerato l’assoluta carenza di autonomia delle fonti de relato, riconducibili tutte a Pasquale Pesce); dall’altro, avrebbe introdotto un dato non esistente nel materiale probatorio, ossia che Schiano avrebbe appreso da Pasquale Pesce la presenza di Bellofiore, circostanza mai riferita né dallo Schiano, né dallo stesso Pasquale Pesce (che, al contrario, ne ha negato la presenza). 7.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 16-quater, comma 9, d.l. n. 8 del 1991 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Romano (quanto all’indicazione nella Polverino della sua fonte diretta di conoscenza) rese oltre il termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione, senza fornire alcuna argomentazione a valutazione della tardività. 7.3.

Il terzo deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e connessa violazione del principio di diritto indicato nella sentenza rescindente. La Corte territoriale, sostiene la difesa, nell’individuare la catena di trasmissione della notizia giunta a Luigi Pesce e, parallelamente, a Bavero e Romano, non avrebbe tenuto conto né dell’unicità della fonte diretta (individuata in Pasquale Pesce) e della conseguente impossibilità di un reciproco riscontro fra le successive dichiarazioni de relato, né delle esplicite dichiarazioni rese da Pasquale Pesce in sede di rinnovazione dibattimentale (che ha escluso categoricamente la presenza di Bellofiore), né della circostanza che le tre fonti dirette della conoscenza di Pesce Luigi (Pasquale Pesce, Basso e Polverino) afferiscono, in realtà, a tre frazioni diverse dell’episodio (Polverino è fonte diretta di Pesce Pasquale della parte finale del colpo ferale a Pesce Carmine per mano del solo esecutore materiale; mentre Basso è fonte diretta di Pesce Pasquale per la parte concernente l'inseguimento fin sotto il suo portone da parte di Cella) e tutte convergono sulla assenza di Bellofiore Antonio. 7.4.

Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’asserito riscontro tra le dichiarazioni de relato e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da Pasquale Pesce. Sotto il primo profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, si riconosce che le dichiarazioni dei collaboratori (Pasquale Pesce, Polverino e Basso) attengono a tre fasi distinte dell’azione e poi, sull’asserita autonomia genetica, si ipotizza il reciproco riscontro. Sotto il secondo profilo, la motivazione sarebbe viziata nella parte cui avrebbe espresso un giudizio di inattendibilità di Pasquale Pesce limitatamente alla sola negata partecipazione di Bellofiore, fondato su ipotizzate esigenze eteroprotettive volte al soccorso del coimputato.

Una valutazione:

a) priva di riscontri processuali;

b) in contraddizione con il giudizio di generale attendibilità intrinseca elaborato sul collaboratore;

c) internamente contraddittoria, in quanto si ritiene che Pasquale Pesce abbia offerto spiegazioni al cugino Luigi senza preoccuparsi delle intercettazioni e poi si riportano le precisazioni offerte dallo stesso collaboratore sul modo criptico di dialogare;

d) manifestamente illogica, nella parte in cui rileverebbe, erroneamente, una contraddizione nelle dichiarazioni di Pesce Pasquale allorquando riferisce di non aver divulgato i nomi del commando (laddove il riferimento deve intendersi a persone esterne allo stretto nucleo familiare) e nella parte in cui ipotizza che Pasquale Pesce sia venuto in soccorso di un soggetto - Antonio Bellofiore - che avrebbe partecipato all’omicidio del fratello e, nel conflitto fra i clan, si sarebbe schierato con gli scissionisti e quindi contro lui stesso.

8. Nell’interesse di Antonio Varriale sono stati proposti due distinti ricorsi, l’uno a firma dell’avv. Ciro De Simone e l’altro a firma dell’avv. Giuliano Dominici. 8.1. Il primo si compone di tre motivi d’impugnazione. 8.1.1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., nella parte in cui, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fondato l’accertamento della responsabilità del Varriale alla luce di una motivazione apodittica ed apparente. 8.1.2. Il secondo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione, attiene alla valutazione di attendibilità dei collaboratori e deduce che nessuno avrebbe mai indicato una fonte diretta che, a sua volta, avrebbe ricevuto il mandato o che avrebbe assistito al conferimento del mandato da parte del Varriale; e l’esistenza di un ipotizzato interesse del ricorrente all’omicidio di Carmine Pesce, per quanto suggestivo, non è elemento sufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità.

Nell’esaminare partitamente le dichiarazioni dei singoli collaboratori, si evidenzia: - Raffaele Bavero (deceduto nel 2007 e, quindi, non esaminato in contraddittorio) e Giovanni Romano (genericamente e per la prima volta in dibattimento) riferiscono confidenze ricevute da Giovanni Russolillo (deceduto nel 2004), ma - non essendo presente né alla fase esecutiva dell'omicidio, né a quella del mandato - la fonte primaria è rimasta ignota; - Luigi Pesce, detenuto all’epoca dell’omicidio, ne sarebbe venuto a conoscenza la settimana successiva nel corso di un colloquio in carcere dal cugino Pasquale, fratello della vittima; le dichiarazioni sono generiche e riferite a voci correnti; - Ciro Giovanni Spirito, deceduto nel 2009, pur avendo dichiarato che il mandante dell’omicidio fosse Varriale, non ha mai indicato la sua fonte di conoscenza.

I giudici di merito, ritenendolo un collaboratore avente conoscenza diretta della vicenda per aver partecipato all’incontro tra Vincenzo Mazzarella e Ciro Cella (nel corso del quale sarebbe stato programmato l’omicidio), hanno attribuito particolare importanza alle sue dichiarazioni. Senza tener conto, però, che, come riferito dallo stesso collaboratore, successivamente a tale incontro, la situazione mutò e dell’omicidio si interessò Michelangelo Mazza affidando l’esecuzione a Umberto Ponziglione. Di tanto non vi è traccia nella sentenza; - Giuseppe Misso, sentito nel 2015, ha riferito di essere stato detenuto dal 1999 al 2004 e di aver saputo dal cugino Michelangelo Mazza degli omicidi avvenuti a Napoli in quel periodo, compreso quello di Carmine Pesce.

Il collaboratore, però, non mai espressamente attribuito il mandato ad Antonio Varriale (che esclude di aver conosciuto e così smentendo quanto riferito dal cugino in ordine ad un presunto incontro avvenuto, tra Misso e Varriale, nel quartiere Sanità), pur indicando – contrariamente al cugino - il coinvolgimento del Russolillo, negato, invece, dal Mazza. In altri termini, quindi, il collaboratore riferisce notizie de relato, in contrasto con quanto dichiarato dalla sua diretta fonte di conoscenza; - Michelangelo Mazza, sentito nel 2015, ha escluso di conoscere gli autori dell’omicidio e di averne mai parlato con Varriale, con il quale avrebbe avuto un incontro; riferisce di un fugace incontro con Umberto Ponziglione il quale gli “fece capire” del mandato di Varriale.

Quindi una deduzione e non una diretta conoscenza dei fatti; - Gennaro Panzuto riferisce conoscenze de relato (da Pasquale Pesce), prive di elementi specifici, formulate in modo perplesso e generico e senza alcuna indicazione della fonte diretta. Né varrebbero gli elementi di riscontro logico utilizzati dalla Corte territoriale (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini del Varriale; la conta degli associati rimasti fedeli al clan Mastella e quelli che sarebbero passati al Varriale; le alleanze stipulate subito dopo l’omicidio contro Varriale e non contro altri), non potendo la circostanza che all’esito dell’omicidio fossero mutate le forze che governavano Pianura, rappresentare un riscontro individualizzante rispetto al mandato omicidiario.

Né, in ultimo, varrebbero le dichiarazioni di Pasquale Pesce, che, esaminato nel 2004, nel corso delle indagini preliminari, riferisce di non essere stato presente al momento dell’omicidio e non aver sospetti su alcuno; esaminato nel 2017, riferisce di non aver mai conosciuto il Varriale; risentito nel 2023, riferisce di essere stato raggiunto, successivamente all’omicidio, da Giovanni Russolillo, di ritorno da un incontro con il Varriale. Da un canto, però, non spiega il come e il perché il Russolillo si trovasse, proprio in quel momento, a casa di quest’ultimo; dall’altro, riferisce di un’iniziativa estemporanea degli esecutori, non volendo il Varriale giungere all’omicidio.

E la Corte d’appello non spiega il procedimento logico utilizzato per superare tali difformità. 8.1.3. Il terzo motivo attiene alle due contestate aggravanti (la premeditazione e l’agevolazione mafiosa) e deduce la totale assenza di motivazione in ordine alle questioni dedotte con il primo ricorso per cassazione (ma assorbite dalla relativa pronuncia di annullamento), afferenti, appunto, alla sussistenza delle predette circostanze: la prova della premeditazione sarebbe riferita non allo specifico fatto delittuoso, ma ad un generico programma di scissione e, comunque, mancherebbe la specifica indicazione degli elementi costitutivi la ritenuta circostanza (quanto, in particolare, alla preventiva ideazione e al tempo intercorso tra l’ideazione e l’esecuzione); parallelamente, non vi è certezza dell’inquadramento del fatto omicidiario all’interno delle dinamiche camorristiche e non in vicende strettamente personali. 8.2.

Il ricorso a firma dell’avv. Dominici si compone di tre motivi d’impugnazione. 8.2.1. Il primo deduce difetto di motivazione in ordine alle specifiche questioni sollevate dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese da Ciro Spirito; in particolare: - alla collocazione temporale dell’occasione nella quale il collaboratore avrebbe appreso del mandato da parte del Varriale; - al coinvolgimento di Umberto Ponziglione, rimasto sempre estraneo al delitto; - alla natura delle informazioni assunte da Michelangelo Mazza, mere proprie deduzioni;- all’impossibilità di comprendere appieno il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, cristallizzate in un unico verbale, datato e ampiamente omissato. 8.2.2.

Il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle sopravvenute dichiarazioni di Pasquale Pesce (alla luce della diversità delle varie dichiarazioni rese nel corso del tempo dal predetto) ed è formulato in termini analoghi alla censura formulata all’interno del secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. De Simone. 8.2.3. Il terzo attiene alla sussistenza delle aggravanti contestate ed è formulato in termini analoghi al terzo motivo di censura del parallelo ricorso a firma dell’avv. De Simone, ulteriormente argomentando in ordine all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi, si sostiene, alla luce della diversità dell’esecuzione rispetto a quanto, in ipotesi, originariamente programmato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati, non essendosi uniformata – la Corte territoriale - ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento.

2. Va logicamente premesso – e questo Collegio intende ribadirlo – che l'annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738;

Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345). Ciononostante, pur non essendo vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova), il giudice del rinvio è comunque tenuto a non ripetere i vizi della motivazione già causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali già rilevati nella sentenza rescindente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629).

In altre parole, pur essendo investito di pieni poteri di cognizione (che legittimano - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – anche l’integrale rivisitazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio), la motivazione deve essere fondata sulla base di argomentazioni differenti da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. E, in questi termini, la rilevanza degli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, che, pur non essendo vincolanti per il giudice del rinvio, fungono comunque come punti di riferimento al fine della individuazione dei vizi segnalati (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174;

Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413).

3. Ciò considerato in linea generale, la sentenza rescindente ha chiaramente delineato i confini del successivo giudizio di rinvio, indicando - in relazione alle posizioni di Bellofiore, Castiglione, Mele e Varriale – i plurimi vizi motivazionali che dovevano essere sanati, riconducibili, sostanzialmente, ai criteri adottati nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori Romano, Bavero e Luigi Pesce e all’apprezzamento della valenza probatoria da attribuire all’intercettazione ambientale n. 3094. Le dichiarazioni (de relato) rese dai collaboratori Romano e Bavero, inerenti alla dinamica dell'omicidio e all'individuazione dei soggetti che vi hanno partecipato, non erano caratterizzate dal necessario requisito dell'indipendenza (in quanto provenienti, entrambe, da Giovanni Russolillo) ed erano prive dell’identificazione della fonte primaria di trasmissione della notizia (solo assertivamente individuata in Gina Polverino); parallelamente, quelle riferite da Luigi Pesce, pur essendo stata ricostruita correttamente la catena di trasmissione della notizia (pervenuta al collaboratore dal cugino Pasquale) e superata la smentita delle accuse de relato data dalle fonti primarie, erano prive dei necessari riscontri individualizzanti, non potendo, a tal fine, essere utilizzate né le dichiarazioni di Romano e Bavero (per le ragioni anzidette), né l’intercettazione ambientale n. 3094 nella parte in cui Massimiliano Schiano ricostruisce la dinamica dei fatti e indica gli autori, in quanto relativa a notizie acquisite logicamente de relato (non potendosi, dal dato fattuale secondo cui lo Schiano ebbe a recarsi solo dopo l'esecuzione dell'omicidio insieme a Pasquale Pesce nell'appartamento di Esposito, adibito a base del commando, logicamente dedursi che lo Schiano avesse visto, in quella sede, i partecipanti al commando medesimo, attribuendo a percezione diretta i riferimenti all’identità degli esecutori dell'omicidio, ai ruoli dei predetti, alla specifica dinamica del fatto ed alla individuazione del mandante), in relazione alle quali la fonte diretta è rimasta ignota.

Seguiva, poi, l’individuale riscontro in relazione alle individuali posizioni processuali di ciascuno degli imputati, rilevandosi: - con riferimento al Castiglione, un contrasto emergente tra le dichiarazioni di Luigi Pesce, de relato da Pasquale, e quelle, de relato, riferite dal collaboratore Romano (in quanto mentre quest'ultimo indica Castiglione nel ruolo di autista, incaricato di aspettare il commando dietro il palazzo - quindi, per forza di cose non visibile da chi gode di una visuale diretta sul luogo del fatto - Pesce Luigi, lo annovera tra gli esecutori dell'aggressione, secondo la descrizione del fatto proveniente dalla fonte diretta, Pesce Pasquale, collocato sul balcone della propria abitazione con visuale sui luoghi dell'aggressione); - per il Mele, l’unicità della fonte comune, individuata in Pasquale Pesce, delle dichiarazioni rese dai due collaboratori Luigi Pesce e Gennaro Panzuto; - per il Varriale, oltre a quanto osservato in ordine alle dichiarazioni de relato dei collaboratori Bavero e Romano (e, per la specifica posizione del Varriale, ipotetico mandante, l'individuazione di Gina Polverino come fonte diretta sulla sua specifica posizione, è manifestamente illogica, in quanto la donna, indicata come teste oculare della parte finale della esecuzione dell'omicidio, in assenza di ulteriori deduzioni, non avrebbe mai potuto riferire sulla posizione del ricorrente che, secondo la ricostruzione della sentenza, non figurava tra i componenti del commando incaricato dell'esecuzione materiale del delitto), che:

a) le dichiarazioni di Luigi Pesce (che ha affermato che suo cugino Pasquale gli ebbe a riferire di non aver visto, il giorno dell'omicidio, Antonio Varriale, "anche se tutti sapevano che lo stesso era il mandante") non potevano essere utilmente apprezzate, in quanto rimandavano a voci correnti ;

b) Mazza non era fonte "diretta" in relazione alla posizione del ricorrente, rispetto al quale, invece, la dichiarazione, deve più correttamente ritenersi de relato, con le derivanti conseguenze in tema di valutazione, in quanto il Mazza (il quale affermò che il Ponziglione gli "fece capire che"), riferì una sua deduzione personale, e come tale avrebbe dovuto essere apprezzata da parte del giudice di merito;

c) emergeva una contraddizione nel testo della motivazione della sentenza, laddove, da un lato, espressamente si escludeva che il Varriale sia interessato dalle intercettazioni, dall'altro, invece, si era ritenuto che il riferimento, nell'intercettazione ambientale, a tale Totore Varriale (come soggetto che era stato appostato con gli esecutori materiali nell'appartamento di Esposito Francesco), fosse ragionevolmente riconducibile all'imputato (anche se l’intercettazione era molto sporca ed il nome pronunciato dall'interlocutore poteva essere Tonino o Totò).

4. Chiamata a colmare questi vizi motivazionali, la Corte territoriale ha provveduto ad esaminare Pasquale Pesce, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e, nuovamente, Giovanni Romano. 4.1. Pasquale Pesce ha confermato il narrato del cugino Luigi, riferendo di aver assistito, dal balcone dell'abitazione dello zio, alla fase iniziale dell'agguato, ossia all'irruzione su via Cannavino del gruppo di fuoco, composto da Castiglione, Cella, Mele, Esposito e Bellofiore; la fase esecutiva, della quale aveva udito l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, gli era stata riferita da Diego Basso, che aveva visto coloro che materialmente avevano sparato i colpi (Cella e Mele), mentre gli altri si erano posti al suo inseguimento; la fase finale dell'esecuzione gli era stata narrata dalla Polverino che, dal balcone della sua abitazione, aveva visto Mele avvicinarsi al cugino, già a terra e, sordo alle implorazioni della donna, sparargli il colpo di grazia.

L'intera azione dunque era caduta, in momenti distinti ma in rapida sequenza sotto la percezione visiva di Pasquale, di Basso, anch'esso vittima dell'azione fuoco, e infine della Polverino. Il collaboratore ha precisato anche il ruolo di Giovanni Russolillo, specificando che non era presente sul luogo e al momento del fatto, ma era giunto in via Cannavino trenta minuti circa dopo l'accaduto, raggiungendolo nell'abitazione di Salvatore Pesce, dove si era recato, insieme a Diego Basso, al primo arrivo delle forze dell'ordine. Egli, allora, aveva riferito al Russolillo di avere visto e riconosciuto i componenti del commando e Russolillo, dal canto suo, aveva raccontato al nipote (Pasquale Pesce) e al Basso di essere stato messo al corrente dell'imminenza dell'agguato da Varriale, dal quale si era recato per un tentativo di mediazione, suscitando la riprovazione e il biasimo del secondo. 4.2.

L’ulteriore acquisizione probatoria è rappresentata, per come si è detto, dalle nuove dichiarazioni rese dal collaboratore Romano, nel corso dell'esame dibattimentale disposto in rinnovazione dell’istruttoria. Riesaminato nel giudizio di rinvio, il collaboratore ha confermato la confidenza ricevuta da Russolillo nel carcere di Isernia (quanto all’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti), precisando, però, che i dettagli sull'episodio delittuoso li aveva acquisiti solo dopo la sua scarcerazione, parlando e confrontandosi con i familiari e apprendendo direttamente dalla viva voce della Polverino quanto da lei stessa visto dal balcone della sua abitazione; e, in questi termini, modificando la fonte (Polverino e non Russolillo) delle informazioni già rese al riguardo nelle precedenti sedi procedimentale e dibattimentale.

5. Su tali nuove acquisizioni, la Corte ha ritenuto di ricostruire la catena di trasmissione della notizia pervenuta ai collaboratori Bavero e Romano e, alla luce della ritenuta autonomia della fonte, di riscontrare, tra loro, le dichiarazioni di Romano e Bavero, da un lato, e quelle di Pasquale Pesce dall’altro. Tanto, però, in violazione del mandato ricevuto dalla sentenza rescindente. Fonti delle dichiarazioni ricevute da Romano e Bavero sono, infatti, secondo la sentenza impugnata, Russolillo e la Polverino. Ma, da un canto, alla luce delle nuove acquisizioni probatorie introdotte nel giudizio di rinvio, fonte diretta delle dichiarazioni di Russolillo è lo stesso Pasquale Pesce: la circostanza per cui Russolillo ebbe ad acquisire notizie direttamente dalla Polverino rimane ancora un’affermazione semplicemente ipotizzata dalla Corte territoriale (limitatasi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la Polverino ed il marito di costei, Basso, in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito all’omicidio di Carmine Pesce); dall’altro le nuove dichiarazioni rese dal Romano (quanto alla diretta interlocuzione con la Polverino) non sono state valutate nella loro intrinseca attendibilità; valutazione che, al contrario, doveva essere particolarmente pregnante, non solo alla luce del complessivo contesto all’interno del quale è maturato l’omicidio (la scissione interna al clan Marfella, tra i Mele ed i Pesce e il conseguente clima di particolare conflittualità esistente all’interno dell’associazione), ma anche in considerazione dell’iniziale omissione di un’informazione così rilevante e dei tempi della successiva propalazione, avvenuta in un giudizio nel quale – alla luce dell’intervenuto annullamento - era necessaria proprio l’individuazione di una fonte autonoma alle dichiarazioni riferite dai due collaboratori; dati fattuali che, per quanto non incidenti sull’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi del comma 9 dell’art. 16- quater d. l. 15 gennaio 1991, n. 8 (sanzione che non può trovare applicazione in relazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nel contraddittorio tra le parti:

Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287551), avrebbero imposto, comunque, un onere motivazionale particolarmente intenso che desse conto delle ragioni dell’iniziale omissione e della successiva rivelazione. Tanto più che alla luce della parziale diversità di percezione delle singole fasi della complessiva dinamica dei fatti da parte delle tre fonti dirette ipotizzate dalla Corte territoriale, non risulta chiarito quanto direttamente percepito da Basso e Polverino e, quindi, quanto da quest’ultima, in ipotesi, riferito al Russolillo o allo stesso Romano.

Ebbene, la mancata individuazione di una fonte diretta delle dichiarazioni rese da Romano e Bavero, differente da Pasquale Pesce, impedisce un reciproco riscontro delle relative dichiarazioni; riscontro che, come già evidenziato nella sentenza rescindente ed esplicitamente riconosciuto in quella rescissoria, non può essere individuato neanche nella conversazione n. 3094, essendo stata individuata, ancora una volta, la fonte diretta dello Schiano proprio in Pasquale Pesce.

5. Analoghe considerazioni anche con riferimento alla posizione del Varriale. Esclusa la possibilità di apprezzare le dichiarazioni di Luigi Pesce (riferite a voci correnti) e del Mazza (mere deduzioni personali in ordine alle confidenze ricevute dal Ponziglione), la Corte territoriale ha ritenuto di fondare il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dello Spirito, su quelle rese in sede di rinvio da Pasquale Pesce e su una pluralità di elementi di ritenuto riscontro esterno (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini di Varriale; la conta degli associati rimasti fedeli ai Marfella e di quelli che sarebbero passati con Varriale; le alleanze stipulate subito dopo l'omicidio). Ebbene, a) Pasquale Pesce riferisce de relato (dal Russolillo) solo dell’incontro di quest’ultimo con il Varriale nell’imminenza dei fatti e della dichiarata tardività dei tentativi di conciliazione, ma non di uno specifico mandato omicidiario;

b) Ciro Spirito riferisce, per scienza diretta, di una richiesta di sostegno al Mazzarella da parte di Ciro Cella, per conto del Varriale e dell’originaria organizzazione dell’omicidio, affidata, in un primo momento, allo stesso Spirito, poi al Ponziglione con l’interessamento del Mazza, dati che appaiono incongrui con le successive dinamiche fattuali, sicché si sarebbe dovuto argomentare in ordine al permanere del mandato omicidiario all’interno di un diverso contesto organizzativo e alla luce di mutati equilibri criminali;

c) gli elementi indicati quali riscontri oggettivi, in ultimo, sono privi di forza inferenziale, in quanto – proprio perché da valutarsi all’interno di un acceso conflitto tra gruppi criminali – concretamente riconducibili a fattori esterni ed imponderabili.

6. Gli evidenziati vizi motivazionali assorbono le ulteriori doglianze formulate dai ricorrenti ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la riformulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di tutti i ricorrenti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli. Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli