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Sentenza — n. 10062/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10062/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 giugno 2024, in riforma della sentenza della Corte di assise di Busto Arsizio, dichiarava Vincenzo Farao e Francesco Cicino colpevoli del delitto di omicidio loro ascritto, consumato il 26/27 settembre 2008 ai danni di Cataldo Aloisio, in San Giorgio di Legnano. La Corte riconosceva anche le aggravanti dell’avere agito con premeditazione e dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta denominato Farao/Marincola di Cirò (Superiore e Marina), eliminando un aderente alla cosca divenuto inviso ai suoi vertici.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 10062/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Solo in dibattimento, poi, Gaetano Aloe aveva arricchito la propria ricostruzione con ulteriori particolari, quanto all’incontro con Vincenzo a casa di Francesco. E tuttavia Francesco, come detto, aveva negato l’incontro. Così che non si era adeguatamente valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Aloe né che il suo narrato avesse ricevuto conferma da alcun riscontro esterno. 2.1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.

Parole chiave

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testimonianza della vittima partecipazione al reato tentato omicidio aggravato istigazione e aiuto al suicidio circostanza aggravante permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 giugno 2024, in riforma della sentenza della Corte di assise di Busto Arsizio, dichiarava Vincenzo Farao e Francesco Cicino colpevoli del delitto di omicidio loro ascritto, consumato il 26/27 settembre 2008 ai danni di Cataldo Aloisio, in San Giorgio di Legnano. La Corte riconosceva anche le aggravanti dell’avere agito con premeditazione e dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta denominato Farao/Marincola di Cirò (Superiore e Marina), eliminando un aderente alla cosca divenuto inviso ai suoi vertici.

L’omicidio dell’Aloisio era stato contestato ai due odierni ricorrenti in concorso con Silvio Farao e Cataldo Marincola, personaggi di vertice del clan (insieme a Giuseppe Farao, fratello di Silvio, all’epoca detenuto) allora latitanti, che l’avevano deliberato, incaricando della sua esecuzione, appunto, l’odierno ricorrente Vincenzo Farao (figlio di Giuseppe e nipote di Silvio), cognato della vittima (in quanto aveva sposato Elena Farao, anch’ella figlia di Giuseppe Farao), e Vincenzo Rispoli, capo della locale di ‘ndrangheta di Lonate Ceppino (una località sita fra Milano e Varese, ove la cosca Farao-Marincola era, anche, insediata), anch’egli strettamente imparentato con i Farao (in quanto figlio di Maria Grazia Farao, sorella di Silvio e di Giuseppe).

Il compito assegnato a Vincenzo Farao – e secondo la Corte di rinvio portato a compimento - era, in particolare, quello di attirare Cataldo Aloisio nell’agguato organizzato, avendo la piena fiducia del cognato. L’omicidio – proseguiva la Corte di rinvio - era stato consumato oltre che da Vincenzo Rispoli (già condannato per questo in via definitiva, come erano stati ritenuti colpevoli i mandanti Silvio Farao e Cataldo Marincola), anche dall’altro ricorrente, Francesco Cicino, intervenuto nell’esecuzione del delitto quale uomo di fiducia di Vincenzo Alessio Novella (al vertice della locale di Legnano, alleato dei Farao, nel cui territorio era stato consumato).

L’omicidio era stato eseguito a bordo di un’autovettura nella quale la vittima si era trovato in compagnia di Rispoli e di Cicino, seduto al posto del passeggero; l’unico colpo d’arma da fuoco che l’aveva attinto (il cadavere era stato rinvenuto il giorno dopo, il 27 settembre 2008, in aperta campagna) gli era stato esploso dal sedile posteriore, colpendolo al capo e provocandone l’immediato decesso. Erano poi intervenuti, su sollecitazione del Rispoli, altri soggetti partecipi alle attività criminali del clan, in particolare i fratelli Benevento (non chiamati a risponderne nel presente processo), per la ripulitura dell’autovettura e per l’abbandono del cadavere nella campagna circostante. 1.1.

La Corte di assise di Busto Arsizio, nella sentenza di prime cure del 23 novembre 2021, aveva ritenuto colpevole del fatto omicidiario il solo Vincenzo Rispoli, assolvendo così i due odierni ricorrenti ed i presunti mandanti Silvio Farao e Cataldo Marincola. La Corte di assise di appello di Milano, nella prima sentenza di appello, del 1 giugno 2023, aveva confermato la condanna del Rispoli ed aveva riformato le assoluzioni degli odierni ricorrenti e di Silvio Farao e Cataldo Marincola, dichiarandone così la colpevolezza. La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con la sentenza del 13 giugno 2024, aveva rigettato i ricorsi di Vincenzo Rispoli, Silvio Farao e Cataldo Marincola, così definitivamente dichiarati responsabili, nei ruoli indicati, dell’omicidio di Cataldo Aloisio, annullando tuttavia la ricordata sentenza di appello in relazione ai due odierni ricorrenti, Vincenzo Farao e Francesco Cicino. 1.2.

Nella sentenza di annullamento si osservava quanto appresso. Quanto al ricorso di Vincenzo Farao era fondata la censura relativa alla parzialità della rinnovazione istruttoria (ordinata ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. in previsione della riforma della sentenza di assoluzione di prime cure). In particolare, quanto al comportamento da questi tenuto, il giorno dell’omicidio, il 26 settembre 2008 (il cadavere era stato rinvenuto il 27 e l’autopsia aveva collocato il decesso fra le ore serali del 26 e l’una di notte del 27), dopo le ore 16.00 (ora in cui era, ancora, in compagnia di Cataldo Aloisio nell’abitazione dei fratelli Benevento, poi coinvolti nelle fasi post-omicidiarie), che avrebbe concretato il suo concorso nel delitto, consistito nel far rimanere il cognato nella zona di Legnano (invece di tornare, con Antonio De Luca, a Bologna ove dimorava con la moglie Elena Farao), attirandolo anche nel tranello organizzato dal Rispoli, il giudizio dalla Corte d’appello circa l’inattendibilità del narrato di Elena Farao (moglie della vittima) e di Antonio De Luca (cugino della vittima, che aveva accompagnato nel viaggio da Bologna) e la parziale attendibilità di quanto riferito da Francesco Aloisio (fratello della vittima) avrebbe potuto essere formulato soltanto ad esito di una loro nuova escussione, ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.

Doveva, inoltre, essere risentito il collaboratore di giustizia Francesco Farao (fratello del ricorrente Vincenzo e di Elena, moglie della vittima, figlio di Giuseppe e nipote di Sivio Farao) che aveva riferito quanto a sua conoscenza in ordine all’omicidio del cognato Aloisio. Quanto al ricorso di Francesco Cicino, la Prima sezione osservava, come a carico dello stesso, militassero le dichiarazioni d’accusa di un altro collaboratore di giustizia, Emanuele De Castro, e le sequenze video che lo ritraevano con Aloisio fra le 19.08 e le 19.12 di quel 26 settembre 2008 presso il bar Nerocafè (un locale che aveva costituito solo una tappa intermedia del percorso che Aloisio aveva compiuto prima di recarsi nel locale ove lo attendeva Rispoli, il Ritual, e, poi, di trovarsi nell’autovettura in cui era stato tratto a morte).

Ciò premesso, questa Corte osservava come le videoriprese non potessero costituire un valido riscontro individualizzante e decisivo del concorso nel fatto omicidiario di Francesco Cicino, posto che, appunto, si era solo dimostrato che l’imputato e la vittima si erano incontrati qualche ora prima della sua consumazione, avvenuta tuttavia in altro luogo a distanza temporale apprezzabile. Quanto agli ulteriori riscontri individuati nella sentenza d’appello, si rilevava come le emergenze tratte dall’esame dei tabulati del telefono cellulare di Cicino non costituissero neppure esse una valida conferma delle dichiarazioni d’accusa dal momento che non si era adeguatamente chiarito se le celle che risultavano essere state impegnate quel giorno, il 26 settembre 2008, e che, secondo la Corte territoriale, avrebbero dimostrato la presenza di Cicino all’incontro fra Vincenzo Farao e Cataldo Aloisio nell’abitazione dei Benevento, in Legnano, non conducessero, invece, ineluttabilmente a tale conclusione posto che Cicino stesso dimorava nella medesima città di Legnano.

2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo dei propri difensori. 2.1. Gli Avv.ti Gianni Russano e Valerio Vianello Accorretti, per Vincenzo Farao, articolano cinque motivi 2.1.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente. La Corte d’appello aveva proceduto a sanare il vizio, rilevato nella sentenza di annullamento, derivante dalla parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ma non aveva reso quella motivazione rafforzata che sola avrebbe consentito di superare gli argomenti spesi dal primo giudice, la Corte di assise di Busto Arsizio, nell’assolvere l’imputato.

La Corte di rinvio aveva riassunto (alle p. da 82 a 84 della sentenza impugnata) le emergenze probatorie poste a carico dell’imputato, affermando che le medesime consentivano di ritenere accertato il concorso di Vittorio Farao nell’omicidio di Cataldo Aloisio. Il suo ruolo sarebbe stato quello di assicurarsi che il cognato, quel giorno, si recasse in Legnano e non se ne allontanasse (tornando a Bologna ove dimorava con la moglie Elena Farao) e si recasse, in serata, presso quel bar Ritual presso il quale Vittorio Farao gli avrebbe fissato un secondo appuntamento (dopo il primo, presso l’abitazione dei Benevento, nel pomeriggio), ove, invece, l’attendeva Vincenzo Rispoli, che, caricatolo su un’autovettura, ne eseguiva l’omicidio.

Così però la Corte di rinvio aveva modificato l’accusa mossa a Vittorio Farao e fatta propria anche dalla sentenza di annullamento, in cui si era, appunto, sollecitato il giudice del rinvio ad accertare quale fosse stato il concreto comportamento di Vittorio Farao, dopo il primo incontro con Aloisio, tale da costituire la prova del concorso del medesimo nell’omicidio del cognato. Un accertamento che il giudice di rinvio aveva, invece, eluso. A sua volta, la Corte di assise di prime cure, nell’assolvere il ricorrente, aveva osservato come non vi fosse certezza che Vincenzo Farao fosse stato presente al momento dell’omicidio e come, di conseguenza, non vi fosse prova del suo concorso nel fatto.

Né poteva dedursi conferma alcuna dell’ipotesi accusatoria dalle dichiarazioni di Francesco Farao, fratello di Vincenzo, circa le confidenze, del tutto generiche, da questi fattegli, in Calabria, prima dell’omicidio stesso. In sostanza, non vi era elemento alcuno che consentisse di colmare il vuoto probatorio rilevato nella sentenza di annullamento circa la condotta del ricorrente nel pomeriggio e nella serata del 26 settembre, tale da poterne affermare il concorso nel fatto. Per confermarne comunque la compartecipazione al fatto certo non poteva essere ritenuta sufficiente l‘eventuale circostanza che Aloisio fosse stato attirato proprio da Vincenzo Farao nella città di Legnano e poi, in serata, presso il bar Ritual.

Anche considerando che si era detto come Vincenzo Farao avesse fatto fallire i precedenti agguati organizzati ai danni del cognato. Quanto alle dichiarazioni d’accusa dell’altro collaboratore di giustizia escusso nel processo, Emanuele De Castro (che aveva accusato Cicino di avere partecipato, con Rispoli, all’esecuzione materiale dell’omicidio, comandatovi da Novella il capo del clan di Legnano in cui entrambi erano inseriti), si doveva ricordare come questi avesse riferito di essere venuto a conoscenza dell’apporto nell’omicidio di Vincenzo Farao da Vincenzo Rispoli.

A tal proposito, doveva tuttavia precisarsi che la valutazione dell’attendibilità del De Castro, come quella dell’altro collaboratore di giustizia, Francesco Farao, avrebbe dovuto essere ripetuta dal giudice del rinvio, posto che il giudicato di legittimità sul punto si era formato solo sulla credibilità dei collaboranti in ordine alle altre posizioni, quelle di Vincenzo Rispoli, di Silvio Farao e di Cataldo Marincola, così che quantomeno l’esame dell’attendibilità “estrinseca” avrebbe dovuto essere rinnovato nel giudizio di rinvio.

A tale proposito, si sottolineava come, nella prima fase di appello, si era depositata una memoria nella quale si erano rappresentati gli elementi di illogicità interni alla versione dei fatti fornita da De Castro (circa la partecipazione del Farao ai precedenti tentativi di uccidere Aloisio) ed il contrasto della stessa con quella resa dall’altro collaboratore di giustizia, Francesco Farao. De Castro, infatti, aveva collocato Vincenzo Farao nella sola fase preparatoria dell’omicidio mentre Francesco Farao aveva riferito che il fratello vi aveva materialmente partecipato trovandosi all’interno dell’autovettura in cui lo stesso era stato consumato.

Una evidente ed insanabile contraddizione che la Corte d’appello aveva ritenuto di poter risolvere, considerando la diversità delle fonti di conoscenza dei due collaboratori (nessuno dei quali aveva partecipato al fatto di sangue): per De Castro la fonte era stata Vincenzo Rispoli (che non aveva ragioni di mutare il fatto) mentre la fonte di Francesco Farao era stato un altro fratello, Vittorio Farao, che sapeva come lo stesso Francesco non fosse d’accordo nell’eliminare Aloisio e fosse così intenzionato a fornire al congiunto una ricostruzione che non ne causasse una reazione.

Una contraddizione, poi che certo non poteva dirsi già superata dalla sentenza di legittimità (come affermato dal giudice del rinvio) visto che, in tale sede, era stata affrontata in relazione ad una discrasia meno rilevante, il fatto che Rispoli, comunque collocato all’interno dell’autovettura, fosse stato colui che aveva esploso il colpo d’arma da fuoco dal sedile posteriore o colui che guidava la vettura. Neppure si era accertato quale fosse stata la fonte diretta di conoscenza di Vittorio Farao (che aveva riferito il fatto al fratello Francesco), così da inficiare alla radice il portato dichiarativo dello stesso Francesco Farao.

Né su tale punto potevano formularsi eventuali congetture. Nel caso poi si fosse individuata la fonte di conoscenza di Vittorio Farao in Vincenzo Rispoli ne sarebbe discesa l’assenza di reciproca autonomia fra le dichiarazioni dei due collaboranti. Non vi era poi alcuna evidenza dell’intenzione di Francesco Farao di reagire ad un omicidio che non aveva condiviso, né poteva darsi particolare significato alla frase proferita, prima di recarsi a Legnano, da Vincenzo al fratello Francesco (aveva espresso solo un generico dispiacere circa il fatto che si era deciso di eliminare Aloisio) anche considerando che, in precedenza, nulla di significativo Vincenzo aveva confidato, a tal proposito, a Francesco.

Non costituivano, altresì, un valido riscontro a quanto riferito da De Castro neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Aloe, assunte per la prima volta nel giudizio di rinvio, laddove questi aveva riferito che, dopo l’omicidio, Vincenzo Farao gli aveva confidato che se ne era occupato personalmente. Non si era infatti previamente considerato, valutando l’attendibilità delle dichiarazioni dell’Aloe, il fatto che questi avesse un vissuto di tossicodipendenza, tanto che lo stesso Francesco Farao ne aveva escluso l’affidabilità.

Tantomeno poteva ritenersi che Vincenzo Farao avesse confidato un fatto di tale rilievo ad un simile personaggio. Altri elementi a carico di Vincenzo Farao erano stati tratti dai tabulati telefonici del suo cellulare che, secondo la Corte di rinvio, avrebbero attestato la sua presenza in Bologna il 17 settembre ed il 24 settembre 2008, forse in compagnia di Aloisio, ed in Legnano il 25 settembre 2008. E tuttavia nulla, da questi, si poteva dedurre di significativo dal momento che quel che si sarebbe dovuto accertare erano i movimenti del Farao nel pomeriggio del 26 settembre, dopo le ore 16.00, secondo quanto indicato nella sentenza rescindente.

Di contro risultava, invece, decisivo il fatto che si fosse accertato come non vi fosse stato alcuno contatto fra l’imputato ed il cognato dopo tale orario. Si era anche ipotizzato che Vincenzo Farao avesse risposto ad una telefonata proveniente da Vincenzo Rispoli sull’utenza di uno dei fratelli Benevento, ma si trattava di mera congettura, fondata sul fatto che, pochi minuti prima, proprio il ricorrente (la cui voce era stata riconosciuta da un operante) aveva risposto ad altro contatto sulla medesima utenza. Né poteva ritenersi in alcun modo decisiva la circostanza che l’imputato avesse, in ipotesi, attirato il cognato a Legnano, perché, invece, quel che si doveva accertare, come si è detto, era soltanto se e quando Vincenzo Farao e Cataldo Aloisio si fossero nuovamente incontrati dopo il primo abboccamento.

Incontro, questo, che non aveva trovato conferma né da quanto riferito dalla moglie della vittima, Elena Farao, né da quanto dichiarato da Francesco Aloisio, fratello di Cataldo, né dalle deposizioni dei testi Trifino (un conoscente presso il quale esercizio Aloisio si era recato dopo esse stato al Nero Cafe) e Leo. Quanto poi all’attendibilità degli ulteriori testi Antonio De Luca, Elena Farao, moglie della vittima, ed Elena Farao cl. 77, la Corte si era limitata a ritenere prive di credibilità quelle propalazioni che contrastavano con la ricostruzione operata dalla pubblica accusa.

In particolare, Francesco Aloisio era stato ritenuto, seppure solo in parte, attendibile, nonostante quella che era stata definita come la sua comprovata reticenza. E, comunque, costui non aveva offerto le necessarie indicazioni temporali, avendo parlato di un solo appuntamento, quel pomeriggio, fra la vittima e l’imputato, fissandolo alle 18.30, proprio quando era certo che i due non si trovavano insieme. Elena Farao non aveva confermato il secondo appuntamento del marito quel pomeriggio e De Luca lo aveva escluso (parlando anche del cambio di programma di Aloisio, che avrebbe dovuto rientrare a Bologna con lui, dopo avere incontrato Leo).

Elena Farao cl. 77 aveva riferito che Vittorio Farao era rimasto in casa sua la sera del 26 settembre, almeno fino alle 20.30/21.00, così escludendo ogni coinvolgimento dell’imputato nel fatto omicidiario e tuttavia la si era ritenuta inattendibile senza ragione alcuna diversa dal fatto che ciò contrastava l’ipotesi d’accusa. Quanto al colloquio ritenuto significativo fra l’imputato ed il padre Giuseppe, avvenuto in carcere il 3 settembre 2008 (in cui il padre avrebbe acconsentito all’eliminazione del genero), non si era tenuto conto del fatto che, in quella stessa occasione, era presente proprio Aloisio ed era pertanto impossibile che i due avessero discorso della sua eliminazione. 2.1.2.

Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni d’accusa rese da Gaetano Aloe e da Francesco Farao. Non si era, innanzitutto, disposto il richiesto confronto fra i due, necessario alla luce delle divergenze esistenti fra le due dichiarazioni. Aloe, infatti, aveva riferito di aver incontrato Francesco, presso la sua abitazione, in compagnia di Vincenzo, mentre Francesco aveva dichiarato di non ricordarsi di averlo incontrato Gaetano Aloe di recente. Quanto alla attendibilità dello stesso Aloe, non si era considerato, come già più sopra osservato, che questi aveva un passato da tossicodipendente e fosse anche gravato da molte condanne definitive e che lo stesso Francesco Farao lo aveva definito come persona inaffidabile.

Solo in dibattimento, poi, Gaetano Aloe aveva arricchito la propria ricostruzione con ulteriori particolari, quanto all’incontro con Vincenzo a casa di Francesco. E tuttavia Francesco, come detto, aveva negato l’incontro. Così che non si era adeguatamente valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Aloe né che il suo narrato avesse ricevuto conferma da alcun riscontro esterno. 2.1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.

Non si era in alcun modo motivato sulla presunta volontà di Vincenzo Farao di favorire l’attività della cosca né l’elemento soggettivo poteva essere dedotto dal mero vantaggio materiale eventualmente derivatone al sodalizio. 2.1.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione. La Corte aveva motivato soltanto sul piano oggettivo senza scandagliare se anche nell’imputato fosse perdurato il necessario animus necandi. Né la premeditazione poteva dedursi dai precedenti tentativi (non provati), dalle dichiarazioni del De Castro (svilite anche dal Tribunale per il riesame) e dagli argomenti di segno contrario, illustrati nella memoria depositata nel primo processo di appello (osservazioni che si ripetevano nel corpo del ricorso). 2.1.5.

Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerando sia gli esiti dei vari gradi di giudizio, anche cautelare e la richiesta della stessa pubblica accusa. Nonché la risalenza del tempo del fatto. 2.2. Gli Avv.ti Vincenzo Nico D’Ascola e Letterio Rositano, per Francesco Cicino, deducono in un unico motivo, suddiviso in capitoli, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio raccolto a carico dell’imputato, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento.

Doveva, innanzitutto, ricordarsi come il giudice di prime cure avesse assolto l’imputato ritenendo che quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Emanuele De Castro, circa il suo concorso nell’omicidio di Cataldo Aloisio, non avesse trovato adeguato riscontro nelle videoriprese effettuate dall’impianto di videosorveglianza del bar Nero Cafè, dimostrando, queste, il solo fatto che l’imputato e la vittima erano usciti contemporaneamente dal locale e non che avessero un preciso appuntamento. Il quadro probatorio a carico del Cicino era poi rimasto immutato, anche rispetto alle emergenze di cui aveva tenuto conto la sentenza di annullamento.

Nella quale, la Corte di cassazione aveva osservato come anche l’eventuale accompagnamento di Aloisio da parte di Cicino al bar successivo, il Ritual, non sarebbe stato un riscontro decisivo alle dichiarazioni del De Castro. E come non costituisse un riscontro decisivo neppure il fatto che, il giorno dell’omicidio, il telefono cellulare del Cicino si trovasse nei pressi dell’abitazione dei fratelli Benevento, in un momento in cui era ancora in corso l’incontro fra Vittorio Farao e la futura vittima, se non si dimostrava che si trattava di una prossimità inusuale (visto che Cicino abitava anch’egli nella medesima città di Legnano).

Come si è detto, rispetto a quanto analizzato dalla Corte di legittimità, il quadro probatorio era rimasto identico e, ciò nonostante, la Corte di rinvio aveva ritenuto il Cicino corresponsabile dell’omicidio Aloisio. Gli elementi di prova a carico di Cicino che la prima Corte d’appello aveva valorizzato nella sentenza annullata erano i seguenti: - la chiamata in reità, de relato (da Vincenzo Rispoli, esecutore materiale dell’omicidio), di Emanuele De Castro; - le emergenze dai tabulati dell’utenza mobile di Francesco Cicino (e degli altri soggetti coinvolti nel fatto); - le videoriprese dell’esterno del bar Nero Cafè; - la prossimità criminale fra l’imputato e Alessio Novella (referente del clan di Legnano, ove era stata organizzata l’azione personaggio di spicco della loca di ‘ndrangheta di Legnano, ove si era consumato l’omicidio).

Elementi che, nel giudizio di rinvio, non avevano trovato un assetto diverso (neppure nella verifica dei tabulati del cellulare in uso al Cicino) da quello che aveva determinato l’annullamento della Corte di cassazione. 2.2.1. Quanto, infatti, alle dichiarazioni de relato di Emanuele De Castro, era rimasto il contrasto con la diversa ricostruzione operata, sempre de relato, da Francesco Farao, che aveva collocato nella vettura ove si era consumato l’omicidio non il Cicino ma il fratello Vincenzo. E si trattava di contraddizione che la Corte di cassazione non aveva già risolto, come preteso nella sentenza impugnata, posto che l’aveva trattata solo in relazione alla posizione del Rispoli rispetto alla quale la discrasia era di ben minore portata.

Né alcuna novità era derivata dall’escussione del nuovo collaboratore di giustizia, Gaetano Aloe, che nulla aveva riferito circa il presunto ruolo del Cicino nell’omicidio dell’Aloisio. Emanuele De Castro era rimasto, pertanto, l’unico accusatore del ricorrente. Ne poteva risolversi la contraddizione fra le dichiarazioni di De Castro e quelle di Francesco Farao, come aveva fatto la Corte territoriale, ritenendo preferibili le prime posto che la fonte diretta di De Castro era uno dei partecipi al delitto, Vincenzo Rispoli, e non altrettanto lo era la fonte di conoscenza di Francesco Farao, il fratello Vittorio.

Visto che anche Vittorio, come personaggio di vertice del clan, avrebbe dovuto essere a piena conoscenza delle varie fasi del delitto e dei suoi reali autori. 2.2.2. Quanto alle riprese video del bar Nero Cafè ed ai dati emergenti dai tabulati telefoni dell’utenza in uso all’imputato, si deve osservare quanto segue. Era una mera congettura il fatto che l’imputato, il pomeriggio del 26 settembre poco dopo le ore 16.00, fosse presso l’abitazione dei Benevento insieme a Rispoli, a Vincenzo Farao e ad Aloisio. Tanto che, nella sentenza di annullamento si era richiesto di accertare se l’essersi trovato il telefono di Cicino in tale zona fosse una circostanza insolita per il medesimo, dimorante anch’egli in Legnano.

La Corte di merito aveva ritenuto di superare l’obiezione rilevando come, dai tabulati, risultasse che Cicino aveva impegnato proprio la sottocella (una frazione della intera cella) in cui era compresa l’abitazione dei Benevento proprio quel giorno per qualche minuto, ma così la Corte aveva omesso di considerare come anche il precedente 23 settembre Cicino aveva impegnato la medesima sottocella per un tempo equivalente e che, anche nei giorni successivi all’omicidio, in particolare l’11 novembre, era transitato in zona, sostandovi circa sei minuti.

Così che doveva concludersi come il passaggio nei pressi dell’abitazione dei Benevento non potesse considerarsi un’eccezione rispetto alla condotta abituale del Cicino. Del resto, il 26 settembre, quando i due cognati, Vincenzo Farao e Cataldo Aloisio, si erano incontrati, alle ore 12.00, era sopraggiunto Rispoli ma non Cicino, che, a quell’ora, si trovava a Milano, ove vi era rimasto per circa quattro ore. Né poteva affermarsi che, allontanatisi dall’abitazione dei Benevento, Rispoli, Vincenzo Farao e Aloisio, vi fosse realmente sopraggiunto Cicino visto che, dal tabulato, egli risultava in zona alle 16.22/16.26 poco prima che tale incontro terminasse.

Né, per quanto riguarda gli accadimenti successivi di quella giornata, vi era alcuna evidenza del fatto che Cicino si fosse dato appuntamento con Aloisio al bar Nero Cafè (che Cicino avesse ricevuto un messaggio del Rispoli era una mera ipotesi). Come non era emersa una loro pregressa conoscenza. Neppure era risultato che Cicino si fosse recato, fra il 22 ed il 28 settembre, nei pressi del bar Ritual, così da controllare il luogo ove si sarebbe attuato l’agguato. Sul punto, pertanto, avevano trovato smentita anche le dichiarazioni di Vincenzo Rispoli che aveva riferito come Cicino ne fosse un abituale frequentatore, quale compaesano di Edoardo Novella (e comunque nel 2008 il locale era ancora del Rispoli e non del Novella).

De Castro aveva poi riferito che, per quanto a sua conoscenza, Cicino era reperibile solo se contattato da Vincenzo Rispoli che ne aveva il recapito telefonico. 2.2.3. Quanto alle videoriprese ed al loro valore di riscontro esterno alla ricostruzione del fatto offerta da Emanuele De Castro, si osserva quanto segue. Si doveva, innanzitutto, ricordare che la decisione del giudice del rinvio non poteva fondarsi sugli stessi elementi ritenuti illogici o carenti nella sentenza di annullamento, così che non si poteva attribuire carattere di riscontro dirimente al fatto che Cicino fosse stato ripreso fra le 19.08 e le 19.12 dalle videocamere del bar Nero Cafè, negli stessi minuti in cui era stato ripreso anche Aloisio.

Né erano sufficienti le ulteriori circostanze, già illustrate nella sentenza annullata, che deponevano per il fatto che Aloisio stesse attendendo qualcuno e che Cicino fosse entrato nel bar per troppo poco tempo per effettuare una consumazione, e che, infine, Aloisio, nell’uscire dal locale, avesse ceduto il passo proprio al Cicino. Resta il fatto che i due non erano appaiati e che Aloisio si era poi recato, da solo, nel negozio gestito dal suo amico Trifino. Né appariva attendibile la ricostruzione della Corte laddove questa aveva affermato che Aloisio aveva chiesto al Trifino di utilizzare il suo cellulare per chiamare Leo per disdire l’appuntamento serale (avendo esaurito il credito del suo) e non l’avesse chiesto invece al Cicino qualora si fosse trovato in sua compagnia, posto che tale congettura si fondava si un dato incerto, che Cicino non disponesse del numero di Leo.

In ogni caso non vi era prova alcuna che i due, Aloisio e Cicino, fossero insieme anche dopo la loro contemporanea uscita dal Nero Cafè e che, ancora, Cicino avesse accompagnato Aloisio al bar Ritual (dove li avrebbe attesi Vincenzo Rispoli). Del resto, De Castro aveva riferito che Aloisio era stato accompagnato al Ritual da un suo amico e non da Cicino, che, invece, era già sul posto. Doveva anche ricordarsi come la morte di Aloisio fosse collocabile intorno alle ore 23.00 (visto che Benevento e gli altri favoreggiatori avevano cominciato a contattarsi a partire dalle 23.14) e, quindi, dopo alcune ore dal presunto incontro al Nero Cafe. 2.2.4.

Quanto agli ulteriori elementi ritenuti riscontrare le accuse di Emanuele De Castro, occorreva, preliminarmente, ricordare come la sentenza rescindente li avesse, invero, limitati alle videoriprese presso il Nero Cafè e ai dati emergenti dai tabulati telefonici. Il fatto che l’utenza del Cicino non avesse generato traffico fra le 16.26 e le 19.12 era una circostanza del tutto neutra, posto che tale intervallo di tempo era precedente al momento dell’omicidio, coincidendo solo, nell’ultima parte, con l’incrociarsi dell’imputato e di Aloisio presso il bar Nero Cafè.

Quanto ai rapporti fra Rispoli e Novella, già la Corte di legittimità l’aveva ritenuto un elemento di riscontro non individualizzante. In ordine agli ulteriori procedimenti, il processo cd. “Mythos” non era pervenuto a decisione definitiva e comunque non vi era imputato Vincenzo Rispoli. L’indagine “Linfa” era pervenuta al giudicato ma non aveva coinvolto né Rispoli né Novella. Nel processo “Infinito-Crimine” Cicino non risultava imputato. Quanto al collaboratore di giustizia Antonino Belnome questi aveva fatto il nome di Cicino, avvicinandolo al Novella, ma solo in relazione al traffico di stupefacenti.

Alessio Vincenzo Novella, poi, che avrebbe messo a disposizione Cicino per l’azione omicidiaria, neppure era stato accusato di avervi così concorso.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Maria Elena Gamberini ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. L’Avv. Valerio Vianello Accorretti, difensore di Vincenzo Farao, ha inviato memoria con la quale ha chiesto di valutare la possibile incompatibilità con la decisione di altro processo a carico del ricorrente del relatore consigliere relatore al fine di una conseguente astensione. All’udienza di discussione veniva avanzata, per la ritenuta medesima incompatibilità, istanza di ricusazione del consigliere relatore che veniva decisa dalla competente Prima sezione che ne decretava l’inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Francesco Cicino merita accoglimento, diversamente da quello di Vincenzo Farao.

1. Si deve innanzitutto ricordare come il giudice del rinvio, quando la sentenza sia stata annullata da questa Corte per vizi di motivazione, conservi ampi poteri sia riguardo alla valutazione delle prove già acquisite (ed alla possibilità di assumerne altre) sia in ordine alla verifica della persuasività delle medesime ed alla loro concludenza in ordine all’esito decisorio, sia più in generale alla corretta ricostruzione del fatto-reato, con l’unico limite, per il giudice del rinvio, di non poter riproporre gli stessi elementi di prova e le medesime argomentazioni già ritenuti, nella sentenza di annullamento, non idonei a condurre ad una declaratoria di colpevolezza.

Si è così affermato che: - il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03;

Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02; - il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità.

Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01 in cui si è ribadito che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.

Principi di diritto che trovavano una sintesi anche nella sentenza Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811 – 01 in cui si era, appunto, affermato che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.

2. Muovendo da tali premesse in diritto, giova comunque ricordare quanto osservato dalla sentenza di annullamento in ordine alle posizioni degli odierni ricorrenti. Iniziando dalla posizione di Vincenzo Farao. La Prima sezione aveva osservato (rilevando, in primis, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. a seguito della riforma della sentenza assolutoria, violazione che, tuttavia, è stata certamente “sanata” con la rinnovata escussione delle indicate fonti dichiarative): “2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione diFarao Vincenzo e non in rapporto alle posizioni di Farao Silvio, Marincola Cataldo eCicino Francesco, come si è detto in apertura.

Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cuisono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di Farao Vincenzo,al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nellasua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrastodichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto deisoggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 41358 del29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da Farao Vincenzo dopo le ore 16.00 del 26 settembre2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio Cataldo, quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciòconsistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso).

Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di Farao Elena e di De Luca Antonio e di parziale attendibilità diAloisio Francesco) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto deisoggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado. In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da Farao Vincenzo èfondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su talecircostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tracui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso Farao Francesco”.

Alla violazione di legge, sanata con la nuova escussione dei testi indicati e del collaborante Francesco Farao, si era così aggiunta, nella sentenza di annullamento, la specificazione del tema (proposto dalla sentenza in allora impugnata) sul quale si era formato il “contrasto dichiarativo tra le fonti”, ovverossia il contrasto sulla condotta di Vincenzo Farao il pomeriggio del 26 ottobre al fine di attirare il cognato Cataldo Aloisio nell’agguato che era stato organizzato per la serata a partire dall’incontro al bar Ritual. Senza però che fosse prospettata come necessaria la presenza di Vincenzo Farao in tale ultima fase, posto che il suo ruolo avrebbe anche potuto consistere nel fatto che la “sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio Cataldo, quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino”.

In altri termini è del tutto fallace la pretesa, contenuta e ribadita nel ricorso del Farao, che la sentenza di annullamento abbia limitato la possibilità della prova del suo concorso nel fatto nell’accompagnamento del cognato all’incontro decisivo (quantomeno con Vincenzo Rispoli), avendo invece, la Prima sezione, fatto riferimento ad un più ampio possibile contributo del Farao all’azione complessiva e, in particolare, al fatto che la sua presenza avrebbe rassicurato Aloisio inducendolo così (su sua sollecitazione) a recarsi al Ritual.

Restava pertanto un ampio spazio alla Corte di rinvio per valutare, dopo avere completato la rinnovazione istruttoria, l’apporto dato da Vincenzo Farao alla consumazione dell’omicidio di Cataldo Aloisio, posto che nessuno degli elementi raccolti in precedenza era stato ritenuto di per sé (o nel loro complesso) inidonei a pervenire alla riforma della sentenza di assoluzione di prime cure (l’annullamento era dipeso dalla violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.). 2.1. La Corte di assise di appello di Milano, nella sentenza oggi impugnata, aveva così potuto rivedere integralmente la posizione di Vincenzo Farao ed il compendio probatorio raccolto a suo carico (compendio che si era arricchito anche delle dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, Gaetano Aloe).

La Corte aveva, innanzitutto, ricordato il contesto e le ragioni del fatto omicidiario, già accertati in via definitiva (p. 18 e ss.): i mandanti dell’omicidio erano stati individuati in Silvio Farao ed in Cataldo Marincola – più determinato Marincola forse perché la vittima non era un suo prossimo congiunto – che intendevano porre fine alle maldicenze dell’Aloisio derivanti dal fatto dall’omicidio di suo zio Vincenzo Pirillo, avvenuto in Cirò Marina, il 5 agosto 2007, non molto tempo prima (Aloisio sarà assassinato l’anno dopo, il 26/27 settembre 2008).

Omicidio, quello di Pirillo, derivato dall’accusa mossagli di avere mal gestito la “bacinella” (la cassa comune del clan). Degli esecutori materiali dell’omicidio Aloisio, era stato individuato e condannato in via definitiva Vincenzo Rispoli, referente del clan di Lonate Pozzolo (una cittadina prossima a Legnano, dove si era consumato l’omicidio), a sua volta congiunto dei Farao posto che era figlio di Maria Grazia Farao, sorella di Silvio e di Giuseppe Farao (quest’ultimo all’epoca detenuto). Era pertanto evidente come l’uccisione di Cataldo Alosio fosse strettamente riconducibile non solo alla cosca Farao/Marincola ma anche all’ambito familiare dei Farao di cui la vittima faceva parte come marito di Elena Farao, figlia di Giuseppe e sorella del ricorrente.

Il rancore nutrito da Aloisio per l’uccisione dello zio (riferito anche da un operante, il magg. Luigi Di Santo, tanto poco mistero egli ne faceva; rapporto, questo, che era noto anche ai capi della cosca e che aveva rafforzato la decisione di ucciderlo), come aveva riferito Francesco Farao (ben addentro alle dinamiche del clan capitanato da decenni dallo zio Silvio e dal padre Giuseppe, oltre che da Marincola), ben avrebbe potuto sfociare in concrete azioni di vendetta e così ne era stata decisa l’eliminazione. Un movente composito, dunque, che aveva trovato piena conferma anche nelle parole del collaborante De Castro. 2.2.

La Corte di rinvio procedeva poi al vaglio degli elementi che supportavano e giustificavano il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia Emanuele De Castro e Francesco Farao (p. 23 e ss.), certo facendo riferimento (come lamentato in ricorso) alla sentenza di annullamento ma richiamando anche le precedenti sentenze di merito in cui si era raggiunto il medesimo esito positivo. Rendendo così una motivazione che si sottrae ai rilievi mossi in ricorso. Del resto, sia Francesco Farao sia Emanuele De Castro aveva riferito quanto a loro conoscenza dell’omicidio di Cataldo Aloisio in modo costante nel tempo e senza neppure tentare di risolvere le discrasie fra i due racconti che pure erano state a loro contestate.

Racconti, che, sul piano oggettivo, non mancano certo di logicità interna posto che ricostruiscono un “omicidio di ‘ndrangheta”, illustrandone ragioni e modi del tutto coerenti al contesto in cui erano maturati. Quanto poi alle discrasie rinvenibili fra le due ricostruzioni del fatto, le si erano risolte nella parte della motivazione in cui le si erano affrontate; ci si riferisce, in particolare, proprio a quanto riferito (per entrami i collaboratori de relato) in ordine al ruolo rivestito nell’omicidio da Vincenzo Farao: per il fratello Francesco, questi era all’interno dell’autovettura dove era avvenuto, per Emanuele De Castro, Vincenzo non era presente in tale ultima fase (con Rispoli vi era l’altro odierno ricorrente Francesco Cicino). 2.3.

Il fatto omicidiario era stato poi datato dal perito autoptico fra le 19.20 del 26 settembre (un orario che, alla luce delle videoriprese del bar Nero Cafe e del successivo spostamento di Aloisio al bar Ritual, deve essere, seppure di poco, posposto) e le 1.20 del giorno successivo (il cadavere era stato rinvenuto lo stesso 27 settembre, in aperta campagna con evidenti segni di trascinamento, comprovanti il fatto che non era stato ucciso in quel luogo). Si era inoltre accertato che Cataldo Alosio si era recato a Legnano in compagnia di suo cugino Antonio De Luca (provenendo da Bologna ove dimoravano) quello stesso 26 settembre nelle prime ore del mattino.

Mentre De Luca era ripartito per Bologna alle 17.30/18.00 sempre del 26 settembre, Aloisio, nonostante avesse programmato di rientrare con il cugino, si era trattenuto nel legnanese. 2.4. Quanto a ciò che era accaduto prima dell’assassinio di Aloisio, Francesco Farao aveva riferito (p.

27) che proprio il fratello Vincenzo gli aveva parlato dei problemi insorti con il cognato a seguito dell’omicidio Pirillo e che, a tal proposito, era stato sollecitato dal cugino Giuseppe Farao (figlio di Silvio) a recarsi dai due latitanti Silvio Farao e Cataldo Marincola (i capi del clan non detenuti, diversamente da Giuseppe Farao), a parlarne. Vi era andato e nell’occasione era anche presente Emanuele De Castro (l’altro collaboratore di giustizia). Nonostante le sue resistenze (dovute al rapporto di parentela), lo zio Silvio e soprattutto Cataldo Marincola aveva ribadito la decisione di eliminarlo (per evitare pericolo a loro stessi e ad altri personaggi di vertice della cosca, coinvolti nell’omicidio Pirillo).

Aveva poi nuovamente incontrato l’odierno ricorrente, il fratello Vincenzo, e gli aveva raccontato quanto i due latitanti avevano deciso, e questi, già conoscendo tale risoluzione, aveva esclamato “sta creando problemi (intendeva: Aloisio), io fra poco devo salire a Milano” (Legnano è nei pressi), aggiungendo anche, a Francesco che gli chiedeva cosa andasse a fare a Milano, che “questo bastardo! non mi sta facendo dormire di notte”. Poche frasi certo, ma significative del coinvolgimento di Vincenzo Farao nell’organizzazione dell’omicidio del cognato, che altrimenti il suo viaggio a Milano e le dimostrate rabbia e preoccupazione, espresse in prima persona, non avrebbero avuto senso alcuno.

Dopo l’omicidio, Francesco Farao aveva avuto notizia dalla sorella Elena il giorno dopo, 27 settembre; qualche giorno dopo ancora, in occasione del funerale del cognato, Francesco aveva incontrato il cugino Vittorio Farao (figlio dello zio Silvio) che gli aveva confidato come l’azione omicidiaria fosse stata portata materialmente a termine da Vincenzo Rispoli (anch’egli suo cugino) e da suo fratello Vincenzo; Vittorio gliene confermava anche il movente, il timore che Aloisio intendesse vendicarsi dell’omicidio dello zio Pirillo. Più nel dettaglio, Francesco Farao riferiva che sua sorella Elena, dopo l’omicidio del marito, si era lamentata con lui che il marito era uscito con “Vincenzo di zia Grazia” (Rispoli, figlio di Maria Grazia Farao, sorella di Silvio e Giuseppe) e con “Vincenzo nostro” (Farao, il ricorrente) e si era chiesta “come mai non è rientrato più?”.

Francesco Farao riferiva anche che, questa volta in epoca successiva al delitto, sempre suo fratello Vincenzo gli aveva confidato che :”magari vedendo i miei nipoti” (i figli della vittima) - “non sto dormendo più”. Era allora evidente, dalle dichiarazioni di Francesco Farao, il concorso del fratello Vincenzo nell’omicidio del comune cognato, anche nel ruolo fin da subito affidatogli dai capi del clan, di persona che, godendo della sua fiducia, poteva attirarlo nel luogo ove si era stabilito di agire. Sia da quanto accaduto prima. sia da quanto avvenuto dopo il fatto omicidiario.

Sia da quanto riferito da altri, in particolare da Vittorio Farao, sia da quanto confidato dallo stesso Vincenzo. Restando, sempre a detta di Francesco Farao, anche il ruolo di Vincenzo nell’esecuzione materiale del fatto, ruolo che, come si è detto, non ha trovato confermate nelle parole dell’altro collaboratore di giustizia, Emanuele De Castro. Discrasia, questa, di cui si parlerà più avanti. 2.4. La Corte di rinvio ricordava così quanto riferito dal De Castro. Questi, uomo di stretta fiducia di Vincenzo Rispoli, era stato da costui incaricato di partecipare all’organizzazione ed all’esecuzione dell’omicidio (p. 32 e ss.).

Sapeva che l’ordine era provenuto dai latitanti Silvio Farao e Cataldo Marincola (al cui rifugio egli stesso aveva accompagnato, in Calabria, Vincenzo Rispoli). Alcuni tentativi di perpetrare un agguato ai danni di Aloisio non erano andati a buon fine e, quando si era poi realizzato, egli non vi aveva potuto partecipare (come era programmato) trovandosi a Palermo per ragioni personali. Aggiungeva, poi, la considerazione che, per le dinamiche dei clan, all’omicidio di un Farao (la moglie di Aloisio era una Farao) doveva prendere parte un componente del clan che fosse anche un componete della famiglia anagrafica e che questi non poteva essere Francesco Farao perché questi aveva già espresso il suo disaccordo.

Quanto a Vincenzo Farao, riferiva che un primo tentativo in Calabria non era andato a buon fine anche perché questi non aveva accompagnato Aloisio (sempre molto diffidente) sul posto (a conferma dei precedenti tentativi, sempre ad opera di Vincenzo Farao, di attirare il cognato in un agguato la Corte, a p. 54, evidenziava i contatti telefonici e le celle impegnate, il 17 settembre 2008 ed il 24 settembre 2008). Sul finire dell’estate, Cataldo Aloisio era risalito nel bolognese così che l’omicidio avrebbe dovuto essere consumato nel nord Italia.

L’incarico di attirarlo nell’alto milanese, ove operava la cosca capeggiata da Vincenzo Rispoli ed era insediata anche quella dell’alleato Vincenzo Alessio Novella, era stato affidato ancora a Vincenzo Farao. L’ultimo agguato, del 26 settembre 2008, aveva avuto buon esito e De Castro era venuto a conoscenza di quanto in tale occasione accaduto da Vincenzo Rispoli al suo ritorno da Palermo. L’aveva consumato, nell’autovettura in cui erano saliti, lo stesso Rispoli, insieme a Francesco Cicino (che aveva lui stesso individuato come suo eventuale sostituto) e della ripulitura della vettura e dell’abbandono si erano occupati i fratelli Benevento.

Quanto al ruolo rivestito da Vincenzo Farao (che non era nell’autovettura con Rispoli al momento dell’esplosione del colpo mortale, come, invece, riferito da Francesco Farao), De Castro confermava che era stato grazie a costui che si era potuto attirare Aloisio a Legnano prima ed all’ultimo appuntamento poi. Più precisamente aveva detto: “Vincenzo Farao aveva portato Aloisio .. aveva fatto andare Aloisio lì al bar a Mazzafame(un quartiere del comune di Legnano). E da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato e poi l’occasione per ucciderlo”.

Tutto ciò premesso in ordine al propalato di De Castro, la Corte di rinvio osservava quanto segue. Anche De Castro (così come Francesco Farao) aveva riferito del ruolo, indispensabile, ricoperto da Vincenzo Farao nella vicenda, che era stato quello, riscuotendo la fiducia del cognato Aloisio (e, del resto, sia il fratello Francesco sia De Castro riferiscono dell’atteggiamento di Vincenzo, che, pur conscio di dovere fornire il proprio contributo perché richiestogli dai capi del clan, l’aveva vissuto con palese, personale, difficoltà), di condurlo di persona o, comunque, di farlo andare (proprio così si esprime De Castro in riferimento all’ultimo appuntamento, al bar Ritual, “Vincenzo Farao aveva fatto andare Aloisio lì al bar, a Mazzafame– il quartiere di Legnano ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ..., intende: in auto a morire). 2.5.

Se ne deduce, allora, come le dichiarazioni d’accusa dei due collaboratori di giustizia si sovrapponessero in tutto – nell’illustrare il contesto e le ragioni dell’omicidio, nell’individuarne i mandanti, nella organizzazione dell’omicidio, nella presenza di Vincenzo Rispoli nell’autovettura ove lo stesso si era consumato – ed anche nel ruolo attribuito a Vincenzo Farao almeno nella parte, confermata da entrambi, in cui lo stesso era stato incaricato, ed aveva assolto l’incarico, di attirare Cataldo Aloisio (particolarmente prudente, dovendo ben intuire come le sue proteste per l’omicidio Pirillo non potessero certo essere “gradite” ai vertici del clan Farao-Marincola) prima a Legnano e poi, lì, all’ultimo appuntamento.

La Corte di rinvio ha, invero, affrontato la discrasia fra i due racconti sul ruolo avuto da Vincenzo Farao nell’ultima parte della complessiva azione: se questi era in auto con Rispoli e Aloisio o non vi era affatto. E l’ha risolta con una argomentazione che non può considerarsi manifestamente illogica (p. 43), osservando come la fonte di Francesco Farao, il cugino Vittorio Farao, era consapevole del fatto che questi non era d’accordo ed era pertanto possibile che egli avesse inteso evitarne reazioni indicando come il materiale sparatore fosse stato proprio suo fratello Vincenzo nei cui confronti certo Francesco non avrebbe agito.

Attuando così, Vittorio Farao, una strategia comunicativa che certo non aveva dovuto adottare Vincenzo Rispoli nel riferire quanto accaduto al suo sodale Emanuele De Castro, considerando anche che questi avrebbe dovuto partecipare lui stesso all’azione finale (come si è detto era stato sostituito all’ultimo, perché lontano, da Francesco Cicino). Peraltro, deve anche aggiungersi che Vincenzo Farao aveva più volte manifestato la sua difficoltà personale a partecipare all’azione omicidiaria ed era pertanto illogico ed azzardato incaricare proprio costui ad esplodere il colpo d’arma da fuoco al capo del cognato (come, invece, Vittorio aveva riferito a Francesco). 2.6.

Solo in sede di rinvio a Francesco Farao e ad Emanuele De Castro si erano aggiunte (p.

38) le dichiarazioni di Gaetano Aloe (figlio di quel Nicodemo, detto Nick, Aloe che aveva capitanato la cosca di Cirò prima dell’avvento, determinato dal suo assassinio nel 1987, dei fratelli Farao e di Cataldo Marincola). La Corte milanese ne aveva prima vagliato l’attendibilità (sempre a p. 38 ed anche, nel prosieguo, a p. 46 e ss.), considerando certo che il prevenuto aveva fatto uso di cocaina (come egli stesso aveva riferito) ma come ciò non ne potesse intaccare il racconto, sia perché aveva egli riferito di avere superato tale dipendenza, sia perché non vi sono elementi che consentano di affermare che l’utilizzo di tale stupefacente ne abbia alterato i ricordi.

Quanto poi all’affermazione di Francesco Farao, riportata nei ricorsi, circa il fatto che di Gaetano Aloe non ci si potesse fidare proprio in ragione della sua dipendenza, deve osservarsi come sia ben diversa la fiducia che si deve nutrire nei confronti di un complice in attività criminali dalla affidabilità di quanto tale soggetto possa riferire all’autorità giudiziaria circa il suo precedente vissuto. Venendo alle dichiarazioni del nuovo collaborante sul fatto oggetto dell’odierno processo, egli aveva riferito di conoscere e frequentare i componenti della famiglia (anagrafica) Farao ed in particolare era in confidenza proprio con l’odierno ricorrente Vincenzo.

Conosceva anche la vittima, Cataldo Aloisio, marito di Elena Farao, anch’ella, come Vincenzo, figlia di Giuseppe. Era al corrente del fatto che, a seguito dell’omicidio di Vincenzo Pirillo, Aloisio si era distaccato dalla cosca ed aveva formato un piccolo gruppo (con lo scopo di trafficare negli stupefacenti ma anche, in prospettiva, di vendicarsi della morte dello zio), in cui gli aveva anche offerto di far parte. La cosa si era risaputa ed i vertici della cosca avevano deciso di eliminarlo, come gli aveva confidato suo cognato Martino Cariati, inserito nel clan.

Era consapevole del fatto che un’azione omicidiaria ai danni dell’Alosio, stretto congiunto dei Farao, avrebbe dovuto esser condotte, per le regole della ‘ndrangheta, da uno dei suoi familiari (così da evitare una spirale di vendette). Dopo l’omicidio, aveva incontrato proprio l’odierno ricorrente, Vincenzo Farao, davanti alla porta della casa di Francesco, che gli aveva detto (riferendosi al fatto consumato pochi giorni prima): “sono stanco morto, devo partire subito, comunque state tranquilli che me la sono vista io personalmente”.

Qualche tempo dopo, quanto lo stesso Aloe si trovava detenuto nel carcere di Palmi, insieme ancora a Vincenzo Farao, diffusasi la voce della possibile collaborazione con la giustizia del fratello di Aloe, Francesco Aloe, Farao gli aveva chiesto di rassicurarlo circa il fatto che non gli avesse raccontato nulla: “ma non è che sa pure il fatto mio ?” (una domanda che Aloe aveva ricondotto alla confidenza ricevuta da Vincenzo circa il suo coinvolgimento nell’omicidio Aloisio). A conferma del fatto che nel clan era risaputo il contributo dato da Vincenzo Farao all’omicidio del cognato, Gaetano Aloe aveva anche riferito che, nel corso della comune detenzione cautelare per il processo denominato “Stige”, Vittorio Farao, saputo della collaborazione con la giustizia di Francesco Farao, gli aveva detto di temere per le accuse che questi poteva muovere, appunto, a Vincenzo. 2.7.

Ed allora, considerava la Corte di rinvio, anche la ricostruzione offerta da Gaetano Aloe si somma e conferma quanto riferito dai precedenti collaboratori di giustizia in ordine al coinvolgimento di Vincenzo Farao nell’omicidio del cognato Aloisio. Ricostruzione, quella di Aloe, la cui attendibilità è vieppiù confermata dalla originalità, rispetto alle dichiarazioni di Francesco Farao e di Emanuele De Castro, di alcuni dettagli. Quanto al contesto ed al movente, più ricco appare il racconto di Aloe che, sempre riconducendo la decisione ai vertici della cosca e riferendo dell’astio che Aloisio nutriva a seguito dell’omicidio dello zio Pirillo, riferiva come Aloisio avesse coagulato intorno a sé un gruppo di persone (di cui faceva i nomi) che ne condividevano gli intenti, circostanza venuta a conoscenza dei vertici della cosca, così ancor più chiarendo le ragioni per le quali Silvio Farao e Cataldo Marincola, temendo vendette, aveva deciso per la sua eliminazione.

E, ancora, quanto riferito da Aloe confermava la rivendicazione da parte del ricorrente Vincenzo Farao circa il suo contributo concreto e personale all’omicidio e, quanto al colloquio con Vittorio Farao successivo al fatto, confermava come proprio questi fosse stato la fonte di conoscenza di Francesco Farao (visto il timore nutrito da Vittorio che questi rivelasse quanto confidatogli). Per chiudere, poi, sul punto, la ipotizzata non autonomia della varie chiamate in reità de relato, resta smentita (o rimane una mera congettura), posto che la fonte di Vittorio Farao (e, di riflesso, di Francesco Farao) non è nota (e comunque si tratta di notizie che circolavano nel clan), e, in ogni caso, Francesco aveva anche raccolto le confidenze dirette del fratello Vincenzo;

De Castro aveva ricevuto il racconto-confessione da Vincenzo Rispoli ed aveva avuto anch’egli conoscenza diretta del coinvolgimento di Vincenzo Farao; Aloe aveva anch’egli raccolto la confidenza-confessione di Vincenzo. A tale ultimo proposito poi dal racconto fattone da Aloe, non si può dedurre con certezza che al momento dell’incontro con Vincenzo fosse presente anche Francesco (che non ne aveva conservato il ricordo) posto che il riferimento è solo al luogo dell’incontro, la porta della sua abitazione. Da ultimo, la Corte di rinvio ha anche analizzato le dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, Francesco Oliverio, che, de relato da un proprio parente, era venuto a sapere che Vincenzo Farao si era recato a far visita al padre Giuseppe nel carcere dover questi era detenuto, al fine di ottenere anche il suo assenso all’omicidio dell’Aloisio, assenso che evidentemente vi era stato.

La difesa obietta che, come puntualizzato dalla medesima Corte, Vincenzo era stato accompagnato proprio da Aloisio ed era pertanto impossibile che si fosse parlato del suo assassinio. E, tuttavia, non emerge, dalla lettura della sentenza impugnata, che Aloisio, oltre ad aver accompagnato sul posto il cognato, fosse stato anche presente al colloquio fra padre e figlio ed è, comunque evidente, che Giuseppe e Vincenzo ben avrebbero potuto approfittare di un momentaneo allontanamento o distrazione dell’Aloisio o ne avessero trattato con poche parole in linguaggio allusivo o cifrato, non da altri intelleggibile.

In ogni caso si trattava solo di un ulteriore conferma non di per sé, come annotato dalla Corte, necessaria. Tanto che a Giuseppe Farao non era stata neppure mossa l’accusa di essere stato l’ulteriore mandante dell’omicidio del genero. 2.8. Così ricostruita, dalla Corte di rinvio, con motivazione manifestamente priva di aporie logiche, la “convergenza del molteplice” fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la medesima aveva analizzato anche gli ulteriori elementi di prova. E ciò al fine di trovare riscontri a quanto riferito dai collaboratori circa il fatto che Cataldo Aloisio, già attirato a Legnano da Vincenzo Farao, si fosse recato al Ritual perché Vincenzo stesso gli aveva dato proprio lì il secondo appuntamento di quel giorno (i due erano stati insieme, a casa dei fratelli Benevento, dalle 12.00 alle 16.20, circa).

Affrontando così anche il contenuto delle rinnovate deposizioni, disposte ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (come indicato nella sentenza di annullamento), di Francesco Alosio (il fratello della vittima), Antonio De Luca (il cugino di Cataldo Aloisio, che l’aveva accompagnato Aloisio da Bologna a Legnano e che la sera stessa vi era tornato, diversamente da quanto programmato, da solo) ed Elena Farao (la moglie di Cataldo Aloisio). Era, innanzitutto, non controverso (era stato dato per scontato anche nella sentenza di annullamento) il fatto che, quel giorno, il 26 settembre 2008, Vincenzo Farao e Cataldo Aloisio si fossero incontrati intorno alle ore 12.00 e fossero rimasti insieme, presente anche Vincenzo Rispoli (come aveva ammesso lui stesso nel corso di un colloquio in carcere con i suoi familiari), nell’abitazione di Antonio Benevento.

Alle 16.20, Aloisio, ancora in casa di Antonio Benevento si era sentito con De Luca, mentre alle precedenti 14.44 Vincenzo aveva risposto al telefono dello stesso Antonio Benevento (come questi confermava in una conversazione, successiva alla sua escussione, con il fratello Mario). Aloisio aveva poi raggiunto il cugino De Luca al bar Ferraro ed i due erano andati ad incontrare Adalberto Leo a Fagnano Olona (una cittadina distante pochi km) e, quindi, De Luca stesso, poco prima delle 19.00, si era avviato sulla strada del ritorno, a Bologna, senza Aloisio che aveva nel frattempo deciso - De Luca lo era venuto a sapere durante l’incontro con Leo - di non tornare a casa quella sera, come avevano (Aloisio e De Luca), invece, in origine preventivato.

Tra le 19.07 e le 19.12 vi era stato l’incontro al Nero Cafe fra Aloisio e Cicino. Incontro che non assume rilevanza particolare quanto alla posizione di Vincenzo Farao, pur dovendosi ritenere priva di vizi logici la complessiva ricostruzione fattane dalla Corte di rinvio, con rinnovata e persuasiva motivazione, nel senso che, appunto, in quel bar i due si erano proprio incontrati, trovandosi Aloisio sul posto in evidente attesa di qualcuno ed essendo usciti dal locale entrambi, dopo che Cicino vi era entrato qualche istante prima, in reciproca compagnia tanto che il primo aveva ceduto il passo al secondo.

Dopodiché Aloisio, si era recato nell’esercizio commerciale di un suo amico (tale Trifino) lì nei pressi e con il cellulare di questi (non funzionando più il suo) aveva contattato Adalberto Leo. Ed infine Alosio era andato verso il bar Ritual. Nel frattempo, erano stati registrati una serie di contatti, fra i soggetti poi monitorati, che interessavano prima una conversazione fra De Castro e Rispoli, alle 19.18, e poi, a partire dalle 19.49, anche il luogo ove, il giorno successivo verrà ritrovato il cadavere di Aloisio, contatti ascrivibili agli uomini che gravitavano intorno al Rispoli medesimo:

Mario Benevento e Luigi Mancuso. In particolare, tra le 20.56 e le 21.12 l’utenza di Mario Benevento andava e veniva dal bar Ritual al luogo di rinvenimento del cadavere, come se facesse la spola fra i due punti. Contatti che erano però continuati fino a ore più tarde anche fra Antonio Benevento e Giuseppe Rovito. 2.9. Il concreto contributo fornito da Vincenzo Farao all’omicidio che, come si è detto, era già stato in parte realizzato attirando il cognato a Legnano si era, tuttavia, secondo la Corte di rinvio, confermato e completato dando ad Alosio, già convinto a rimanere a Legnano piuttosto che tornare a Bologna, un secondo appuntamento proprio al bar Ritual ove l’attendeva (quantomeno) Vincenzo Rispoli.

La Corte di rinvio ne traeva la prova (p.

61) dalle dichiarazioni di Emanuele De Castro, de relato da Vincenzo Rispoli, da quelle di Francesco Farao, per averlo saputo dalla sorella Elena, e, infine, da quanto riferito da Francesco Aloisio, per averlo appreso da Antonio De Luca e, ancora, da Elena Farao. Di Emanuele De Castro (“Vincenzo Farao aveva fatto andare Aloisio lì al bar , a Mazzafame– il quartiere di Legnano ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ...) e di Francesco Farao (la sorella Elena gli aveva riferito che il marito era uscito con “Vincenzo di zia Grazia” - Rispoli, figlio di Maria Grazia Farao, sorella di Silvio e Giuseppe - e con “Vincenzo nostro” (Farao, il ricorrente) ed aveva soggiunto:

“come mai non è rientrato più?”) si è già detto. Francesco Aloisio, per suo conto, aveva riferito (di quanto era venuto a conoscenza dopo l’omicidio del fratello): “ho telefonato a mia cognata Elena, lei mi ha detto che era andato ad un appuntamento (e si riferiva ovviamente a quello da cui non era più tornato, perchè altrimenti la frase non avrebbe avuto senso) con il fratello Enzo Farao” – come del resto Elena aveva già osservato, parlando con il fratello Francesco. Del resto, Francesco Alosio aveva anche ricordato come il cugino Antonio “De Luca mi raccontò che venerdì (il 26 settembre 2008, il giorno dell’omicidio, era di venerdì) era salito da Bologna insieme a mio fratello Cataldo e che quest’ultimo si era incontrato verso le 12.00 con Vincenzo Farao e che con il cognato si sarebbe dovuto vedere anche la sera di venerdì e che aveva un secondo appuntamento alle ore 18.30”.

Dichiarazione che Francesco Aloisio sostanzialmente confermava in dibattimento seppure con un “mi sembra”. Colloqui – con Elena Farao e con Antonio De Luca – che il teste sostanzialmente (seppure ancora con i “mi sembra”) confermava anche nella nuova escussione davanti alla Corte di rinvio. 2.10. Anche Antonio De Luca aveva rilasciato dichiarazioni che finiscono (pur con molta titubanza e asseriti difetti di memoria) per confermare quanto riferito da Francesco Aloisio, almeno sull’appuntamento che Cataldo Aloisio aveva alle 20.30 di quel giorno (senza tuttavia precisare con chi l’avesse).

Nelle sue prime dichiarazioni, in indagini preliminari, aveva infatti affermato: “appena siamo usciti a far ripartire la vettura mio cugino mi riferiva di rientrare a casa da solo a Bologna in quanto lui aveva un altro appuntamento alle 20.30”. Nel primo dibattimento aveva lamentato un difetto di memoria: “ricordo che doveva rimanere là, ma il motivo perché doveva rimanere là non me lo ricordo .. magari mi ricordavo che forse mi ha detto “c’ho da fare qualcosa alle 20.30””. Nel dibattimento di rinvio, ribadiva di non ricordare la circostanza (del secondo appuntamento) ma affermava anche che, quanto alle prime dichiarazioni (le interpolazione, dello scrivente, servono a comprenderne il seso):

“se voi vi prendete, senza (bisogno di) leggerli(ora, davanti a me) i fogli (su cui era stato verbalizzato ciò … ) che vi dissi la prima volta che mi chiamarono la dottoressa Bocassini ve li firmo tutti perché quella là è la … (visto la premessa la parola che manca è: la verità) adesso io non posso essere corretto e preciso sulle cose a distanza di anni”. E proseguiva, riferendosi alle prime dichiarazioni “se io dissi così vuol dire che aveva un appuntamento (alle 20.30) però con chi non ..(intende: non lo so). Era pertanto evidente la conferma, proveniente anche dalle dichiarazioni del De Luca, di quel secondo appuntamento che aveva trattenuto in Legnano Cataldo Alosio.

Quanto alle dichiarazioni di Elena Farao, la moglie della vittima, costei aveva riferito che, quel 26 settembre del 2008, si era preoccupata quando alla sera (il marito era partito per Milano la mattina stessa) Cataldo non era rientrato, non rispondeva alle chiamate ed il suo cellulare era divenuto, infine, irraggiungibile. Il giorno dopo, il 27 settembre, intorno alle 13.00, i carabinieri le avevano comunicato il ritrovamento del cadavere del marito. Solo nei giorni successivi aveva saputo che suo marito era andato in Lombardia in compagnia di Antonio De Luca e che, quello stesso 26 settembre, si era incontrato anche con suo fratello Vincenzo.

Negava tuttavia di avere chiesto qualsivoglia chiarimento su quanto accaduto a costoro. Affermando, inoltre, di non essersi fatta alcuna domanda su quanto accaduto quel giorno. Ribadendo tali dichiarazioni anche quando era stata nuovamente escussa dalla Corte di rinvio. 2.10. Era allora priva di manifesti vizi logici il giudizio della Corte di assise di appello, nella sentenza oggi impugnata, circa la sostanziale conferma di quel secondo appuntamento nel narrato di Francesco Aloisio fissato al fratello Cataldo da Vincenzo Farao, la ragione per cui di era recato a quel bar Ritual, dove lo attendeva Vincenzo Rispoli.

E come tale appuntamento avesse trovato conferma – almeno sulla sua oggettiva esistenza se non sulla sua attribuibilità soggettiva - in quanto dichiarato da Antonio De Luca, così da inserirsi, perfettamente, nel quadro probatorio già sopra delineato (che, lo si ribadisce, è composto anche dalle plurime confessioni stragiudiziali del ricorrente circa il suo fattivo concorso nel fatto). Certo, sia Francesco Alosio sia Antonio De Luca, perfettamente consapevoli (anche per i meri legami familiari con gli interessati) del contesto complessivo in cui era maturato l’omicidio e del calibro criminale dei soggetti coinvolti, avevano mostrato una qualche reticenza, ma avevano anche ammesso che le dichiarazioni per prime rilasciate in sede di indagini preliminari rispondevano al vero, pur non volendole ripetere davanti agli imputati.

Quanto ad Elena Farao, era evidente come non fosse attendibile il fatto che si fosse totalmente disinteressata delle ragioni e dei modi dell’uccisione del marito (plurimi, invece e comprensibilmente, erano stati i suoi contati telefonici quel 26 settembre con De Luca, visto che il marito non rispondeva, dalle 19.25 alle 22.30) e, come, al contrario, ella avesse ben intuito chi l’avesse ucciso: più volte si era lamentata del fatto che Cataldo era uscito con i due Vincenzo (Rispoli e Farao) e, da allora, non avesse fatto più ritorno. 2.11. Quanto, infine, alle dichiarazioni dell’altra Elena Farao (cl. 77, figlia di Silvio), le stesse venivano giudicate inattendibili e, comunque, prive di rilievo probatorio.

La testimone aveva, infatti, riferito di vivere a Legnano nella abitazione di sua zia Maria Grazia Farao (madre di Vincenzo Rispoli, oltre che sorella di suo padre Silvio) e che, quel 26 settembre, anche suo cugino Vincenzo era ospite della zia, essendovi giunto qualche giorno prima. Ricordava che, quel giorno, Vincenzo era rientrato a casa intorno alle 17.30/18.00 e che vi era rimasto almeno fino alle 20.30/21.00, quando lei era andata a dormire. La Corte di merito giudicava inattendibile tale deposizione la testimone aveva riferito di una presenza di Vincenzo in Legnano da più giorni, una circostanza però che non era vera.

Ed aggiungeva, comunque, la Corte, che quanto riferito non poteva costituire unalibi per Vincenzo Farao sia perché egli era accusato di avere organizzato un appuntamento (e non di essersi trovato sul posto), sia perché l’ora dell’omicidio era stata fissata in un intervallo di tempo (dalla 19.20 alle 1.00 di notte) su cui il preteso alibi (che cessava alle 21.00) avrebbe ben poco inciso. 2.12. Da tutto quanto sopra argomentato - rivisto dalla Corte di rinvio l’intero compendio probatorio raccolto nei confronti di Vincenzo Farao, integrato ai sensi dell’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., come richiesto dalla sentenza di annullamento – un quadro che era stato anche integrato da nuove acquisizioni, ne discende la non manifesta illogicità della ritenuta colpevolezza di Vincenzo Farao in ordine all’omicidio del cognato Cataldo Aloisio.

Da ciò discende il rigetto dei motivi di ricorso attinenti a tale declaratoria. 2.13. Nel ricorso Farao si contesta anche la ritenuta configurabilità delle circostanze aggravanti – dell’avere agito con premeditazione ed al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta Farao/Marincola – ma i motivi spesi sul punto sono anch’essi infondati. Da tutto quanto sopra osservato, infatti, si deduce che Vincenzo Farao era perfettamente consapevole dell’esigenza del clan capeggiato anche dai suoi stretti familiari di eliminare Aloisio visto che questi, non condividendo una precedente azione omicidiaria, era diventato, oggettivamente, un pericolo per il clan nel suo complesso.

Altrettanto evidente è la sua partecipazione alla complessa attività ed organizzazione dell’azione omicidiaria stessa così concretandosi anche in capo al ricorrente l’aggravante della premeditazione. È inoltre infondato l’ulteriore motivo attenente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La gravità del fatto, il contesto in cui è maturato, la piena adesione a tale contesto dell’odierno ricorrete sono tutti elementi che non possono essere superati dal mero decorso del tempo dal fatto. Non vi erano poi altre ragioni, in ipotesi afferenti il comportamento processuale, che giustificassero il riconoscimento della sollecitata diminuzione della pena.

Al complessivo rigetto del ricorso di Vincenzo Farao segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

3. Diversa, come si è preannunciata, è la decisione in ordine alla posizione di Francesco Cicino. La sentenza di annullamento della Prima sezione aveva così argomentato: “il ricorso di Cicino Francesco è fondato. Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente dirisolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533cod. proc. pen . - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primogrado. Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel casodel Cicino - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così comededotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali:

a) le dichiarazioni rese dalRispoli (rectius: dal De Castro);

b) la sequenza video che inquadra prima Aloisio e poi Cicino tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe , con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'Aloisio, evidenziato nella decisione diprimo grado. E' di certo possibile che Aloisio, pur in un complessivo contesto di diffidenzaemerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del Cicinoe abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo oveavrebbe (secondo la narrazione del De Castro) incontrato il Rispoli, tuttavia lavalenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato),pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che ildecesso dell'Aloisio sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbeessere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del Cicino) nonprive di cittadinanza logica.

Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievoattribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall'apparecchio telefonico del Cicino (in particolare intorno alle 16.30 nei pressidella abitazione dei fratelli Benevento, sodali del Rispoli e indicati dal De Castrocome favoreggiatori nella fase post delictum). Non viene chiarito, inparticolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del Cicino sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi dalui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui ilCicino era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli Benevento.

Anche la comune militanza associativa, per vicinanza del Cicino al Novella e dicostui al Rispoli - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbedecisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», diinteresse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portatonarrativo del De Castro sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuovo giudizio, quanto alla posizione di Cicino Francesco, a diversa Sezionedella Corte di Assise di Appello di Milano.” 3.1.

Nella sentenza di annullamento si erano così soppesati (diversamente da quanto accaduto nel valutare la posizione di Vittorio Farao, in cui si era ritenuto “preliminare a tutto” la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) gli elementi di prova che avevano determinato la Corte di assise di appello a riformare la sentenza assolutoria. Si era, innanzitutto, rilevato come questi fossero le dichiarazioni d’accusa di Emanuele De Castro e le videoregistrazioni in cui Francesco Cicino era stato registrato entrare ed uscire dal bar Nerocafè quel pomeriggio del 26 settembre 2008 tra le 19.08 e le 19.12, insieme (nell’uscire) alla vittima del reato, Cataldo Aloisio.

E come a ciò si fosse aggiunto – si osservava ancora nella sentenza di annullamento - quanto era emerso dall’analisi dei tabulati del telefono cellulare in uso al ricorrente, con particolare riferimento al fatto che il medesimo si fosse trovato nella medesima cella in cui era inclusa l’abitazione dei fratelli Benevento, in un orario compatibile con la parte finale dell’incontro fra la vittima, Vincenzo Rispoli e Vincenzo Farao. Questa Corte, tuttavia, come si è visto, aveva osservato come l’incontro presso il bar Nerocafè, fra Cicino ed Aloisio, non avesse valenza di inequivoco riscontro posto che l’omicidio non era stato consumato immediatamente dopo e che non vi erano elementi concludenti da cui poter dedurre il fatto che Aloisio, incontrato Cicino al Nerocafe, fosse stato poi da questi accompagnato all’appuntamento finale, fissatogli da Vincenzo Farao, presso il bar Ritual.

Osservava ancora, la Prima sezione, che neppure i dati ricavati dai tabulati telefonici potessero costituire un adeguato riscontro al narrato del De Castro se non si fosse concretamente accertato che la posizione registrata del Cicino quel pomeriggio nei pressi dell’abitazione dei Benevento costituisse una “anomalia” rispetto alla sua condotta abituale, dimorando anch’egli nella città di Legnano. 3.2. E, allora, si deve ricordare quanto già in premessa sottolineato, in linea generale, circa i limiti del giudizio di rinvio, in cui il giudice, a seguito di una sentenza di annullamento per difetto di motivazione, nel rivalutare il compendio probatorio, trova il (solo) limite consistente nel non ripetere il percorso logico già censurato, così da fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione.

Riportando tale principio di diritto alla odierna concreta fattispecie, occorre allora verificare se la sentenza del giudice del rinvio su Francesco Cicino abbia superato il rilevato deficit motivazionale senza valicare il limite indicato, riproponendo il medesimo assetto motivazionale. Deficit che, invece, non è stato colmato, posto che le assunte specificazioni del quadro probatorio non hanno, invece, adeguatamente superato le carenze evidenziate nella sentenza di annullamento. 3.3. Quanto all’incontro fra Francesco Cicino e Cataldo Aloisio presso in Nero Cafe – premesso che appare del tutto convincente il giudizio circa il significato delle immagini che depongono, in modo non equivoco, sull’incontro fra i due, programmato in precedenza – fra le 19.08 e le 19.12 non si è aggiunta alcuna altra circostanza, alcun altro elemento logico, che consentisse di superare l’affermazione della Prima sezione circa la non valenza del medesimo fatto quale adeguato riscontro individualizzante a carico del Cicino, a conferma delle accuse mossegli da Emanuele De Castro.

In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza di annullamento – circa il fatto che l’incontro fosse avvenuto in orario non prossimo all’omicidio e che non vi fosse prova che avesse preluso all’ulteriore accompagnamento (di Aloisio da parte di Cicino) al bar Ritual - deve anche osservarsi come neppure soccorrono le dichiarazioni di Emanuele De Castro che aveva, invece, riferito come, per quanto poteva ricordare dei racconti fattigli da Vincenzo Rispoli (p. 37 e 38 della stessa sentenza impugnata), non fosse stato Cicino ad accompagnare Aloisio presso il Ritual ma questi vi fosse giunto in auto con un suo amico mentre Cicino era già sul posto con Rispoli stesso. 3.4.

Quanto all’analisi dei tabulati telefonici, la Corte di rinvio accentrava la propria attenzione sulla settimana tra