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Sentenza — n. 9227/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing causing loss of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9227/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer filed the necessary documents significantly late, resulting in a loss of legal interest. Although the appeal was originally lodged in 2019, the required procedural act arrived in 2025 after the defendant had already been released from custody. The court ruled that this delay was not attributable to the client, meaning no costs or fines could be imposed.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A late filing of a cassation appeal causing a subsequent loss of interest renders the appeal inadmissible without imposing costs or fines on the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal loss of interest late procedural filing no costs imposed cassation procedure indagine per furto luogo del reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato ex art. 611 cod.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Matteu è articolato in un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Matteu è articolato in un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso è stato trattato ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025
In tal senso, va richiamato e condiviso il principio affermato da Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv.
Sez. U., n. 20 del 09/10/1996
D’altro canto, nello stesso senso, autorevolmente, si sono espresse le Sezioni Unite - Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTEU ROBERTO nato a SAN GIOVANNI SUERGIU il 03/10/1959 avverso l'ordinanza del 04/02/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVAN BATTISTA BERTOLINI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, in data 4 febbraio 2019, confermava l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di Roberto Matteu, in relazione al delitto di furto pluriaggravato.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Matteu è articolato in un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria, rilevando la contraddittorietà della ordinanza impugnata in ordine al valore ritenuto individualizzante, ma solo in parte, degli abiti indossati dall’autore del furto, quanto al difetto di gravità indiziaria del tracciato dell’utenza in uso all’indagato, nonché alla sua ubicazione nel luogo e nel giorno del furto in Lucca, come pure in ordine alla individuazione fotografica effettuata dal testimone.

4. Il ricorso è stato trattato ex art. 611 cod. proc. pen. senza l’intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dall’avvocato Dennis Gori, procuratore speciale del ricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato l’imputato scarcerato. A ben vedere a questa Corte il ricorso e gli atti sono pervenuti solo in data 29 ottobre 2025, pur essendo stato depositato il ricorso in data 15 aprile 2019. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nulla va disposto anche quanto alla sanzione pecuniaria, essendo la sopravvenuta carenza di interesse – alla quale è conseguita la rinuncia all’impugnazione - evidente conseguenza della tardività nella trasmissione degli atti, non imputabile al ricorrente. In tal senso, va richiamato e condiviso il principio affermato da Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01: in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

D’altro canto, nello stesso senso, autorevolmente, si sono espresse le Sezioni Unite - Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01, affermando che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese processuali e Cassa ammende.

Così deciso il 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Fran