Criminal appeal partially allowed; annulment of sentencing due to lack of justification for double minimum penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appealed judgment solely regarding the sentencing, while dismissing the claim regarding the statute of limitations. The appellant argued that the first-instance court failed to provide adequate reasoning for imposing a penalty double the statutory minimum. The court found this omission unjustified because the judge failed to explain the significant deviation from the minimum sentence despite balancing aggravating and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 590 cod. proc. pen.: A criminal judgment must explicitly justify any sentencing that deviates significantly from the statutory minimum; failure to explain such a disparity constitutes a violation of the duty to motivate, warranting annulment for retrial on that specific point.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PECORARO FEDELE ANTONINO nato a PALERMO il 06/07/1975 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, SIMONA CICCARELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha riformato unicamente in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per il resto confermato la pronunzia del Tribunale di Termini Imerese, con la quale l’imputato Pecoraro Fedele Antonino era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti,per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Pur avendo la difesa richiesto la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, manca qualsivoglia motivazione sul punto. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. A fronte di un articolato motivo di appello che evidenziava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado rispetto ai criteri seguiti per il trattamento sanzionatorio, la Corte ha omesso di motivare sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Risultadalla sentenza impugnata come il termine di prescrizione del reato sia stato analiticamente computato con riferimento alla posizione del coimputato, la cui condotta si è ritenuta consumata sino al 1/1/2011. Rispetto a tale data di consumazione, il decidente ha evidenziato l’intervenuto decorso del termine di prescrizione, spirato il 24/6/2024, e quindi l’estinzione del reato, evidenziando specificamente i periodi di sospensione del termine.
In tal modo, ha implicitamente risposto anche alla richiesta del ricorrente per il quale invece la condotta si è consumata sino all’aprile 2014, circostanza che comporta, con tutta evidenza, lo scorrimento del termine di prescrizione per ulteriori anni due, mesi 3 e gg. 24 (dall’1/1/2011 sino al 24/04/2014). Trattandosi di furto pluriaggravato,il termine prescrizionale massimo è pari ad anni 12 e mesi 6 a decorrere dall’indicato tempus commissi delicti individuato nel 24/04/2014, con la conseguenza che il termine maturerà alla data del 24 ottobre 2026.
A siffatto termine vanno aggiunti gg.359 di sospensione come correttamente indicati nella sentenza impugnata, con la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione al 18 ottobre 2027. 1.2. L’omessa motivazione sul punto si giustifica atteso che non vi eraalcuna necessità di specificare che il termine di prescrizione non fosse spirato per il ricorrente, potendosene evincere le ragioni dal complesso delle argomentazioni riferite al coimputato.
2. Il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta fondato. 2.1.A fronte di uno specifico motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava la mancata indicazione dei criteri con i quali era stata determinata la pena nella sentenza di primo grado, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la pena è congrua. L’omessa motivazione è ravvisabile neitermini seguenti: il giudice di primo grado, dopo avere operato il bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti in termini di equivalenza, ha fissato la pena in anni 1 di reclusionee dunque in misura doppia rispetto al minimo edittale,pari a mesi sei di reclusione, senza fornire alcuna giustificazione in ordine a siffatto rilevante discostamento dai minimi. 2.2.
La sentenza va, dunque,annullata per nuovo esame sullo specifico punto affinché il giudice del rinvio fornisca adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. C