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Sentenza — n. 9106/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal dismissal due to electronic filing system error causing address discrepancy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the appeal, ordering a remand for a new trial. The defendant argued that an automated system error caused the appeal to be accepted at an incorrect email address despite being sent to the correct one. The court found the lower court failed to investigate this technical anomaly and incorrectly relied solely on the delivery receipt showing the wrong address.

Regesto Legislator

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Art. 111-bis cod. proc. pen.; The court must verify technical anomalies in electronic filing systems before declaring an appeal inadmissible due to address discrepancies.

Parole chiave

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electronic filing system error appeal admissibility email address discrepancy automated delivery receipt remand for new trial procedural due diligence technical anomaly investigation tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 111-bis cod. proc. pen.
Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 111-bis cod.
art. 612 cod. pen
Con sentenza emessa il 23 aprile 2024, il Giudice di pace di Taranto aveva condannato Egidio Caputo in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen.
art. 111-bis cod. proc. pen
Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 111-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1998/2025 TIZIANO MASINI CC - 17/12/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA R.G.N. 33682/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO EGIDIO nato a TORRICELLA il 11/08/1973 avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23 aprile 2024, il Giudice di pace di Taranto aveva condannato Egidio Caputo in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen. Con ordinanza pronunziata il 12 agosto 2025, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’unico atto di parte ricevuto dall’indirizzo p.e.c. individuato dal D.I.G.I.S.I.A., ossia depositoattipenali.gdp. taranto@giustiziacert.it era pervenuto il 2 maggio 2025, ben oltre il temine per proporre l’impugnazione, che risultava decorso il 7 giugno 2024.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9106/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Quanto all’altro atto, quello inviato il 24 maggio 2024 alla diversa casella di posta elettronica portaledepositoattipenali@giustiziacert.it., il Tribunale l’ha ritenuto «tamquam non esset, poiché non presentato nelle forme di legge, segnatamente a un indirizzo non ricompreso in quelli previsti per il deposito telematico». L’indirizzo portaledepositoattipenali@giustiziacert.it. risultava addirittura inesistente.

2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 111-bis cod. proc. pen. Sostiene che l’appello sarebbe stato tempestivamente inviato il 24 maggio 2024 all’indirizzo corretto “depositoattipenali.gdp.taranto@giustiziacert.it”, come risulterebbe dalla documentazione allegata. Per un automatismo del sistema, tuttavia, la consegna sarebbe stata attestata da un indirizzo diverso, portaledepositoattipenali@giustiziacert.it. Solo «per un intervento incomprensibile del sistema informatico» si sarebbe «determinata automaticamente l'accettazione dell'atto presso il portaledepositoattipenali@giustiziacert.it», che, in ogni caso, sarebbe un «indirizzo esistente e tutt'ora funzionante». Non esisterebbe, quindi, «alcuna anomalia ab imis in capo al ricorrente che giustifichi la declaratoria di inammissibilità».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso il ricorso.

4. L’avv. Massimo Saracino, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

5. L’avv. Santo De Prezzo, per l’imputato, ha presentato memoria, con la quale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata ovvero, in via subordinata, «di valutarsi il rinvio della decisione ad altra data, all’esito del pronunciamento della Corte costituzionale sulle già sollevate questioni di … legittimità costituzionale dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022», rilevando la non manifesta infondatezza della questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Dagli atti (che possono essere consultati, essendo stata posta questione di carattere processuale), invero, risulta che effettivamente l’atto di appello del 24 maggio 2024 risulta inviato a depositoattipenali.gdp.taranto@giustiziacert.it, ossia proprio all’indirizzo p.e.c. ritenuto corretto dal Tribunale. Il giudice di secondo grado non ha considerato tale elemento e ha dato rilievo esclusivamente al diverso indirizzo, portaledepositoattipenali@giustiziacert.it, che risulta solo dalla ricevuta di consegna, senza fornire alcuna spiegazione in ordine a tale discrasia e senza avere accertato se il diverso indirizzo indicato nella ricevuta potesse essere dovuto ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, essendo preventivamente necessario accertare le ragioni dell’esposta discrasia e, solo all’esito, eventualmente dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Le restanti deduzioni del ricorrente risultano assorbite. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Luca Pistorelli