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Sentenza — n. 9019/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9019/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9019/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sabato Fabio nato a SALERNO il 23/05/1977 avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale dr.ssa CINZIA PARASPORO, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 129 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9019/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Non sarebbe ravvisabile la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, non contestata espressamente dal pubblico ministero e non desumibile nemmeno “in fatto” dalla lettera dell’imputazione, dal momento che il furto sarebbe stato consumato con la “manomissione del contatore”, nell’ambito di un “rapporto bilaterale fornitore-utente”. 2.2.Con il secondo motivo si è prospettata, attraverso il richiamo dei vizi di inosservanza di legge penale e della motivazione, l’estraneità dell’imputato al reato contestato, trattandosi di semplice intestatario dell’utenza Enel, relativa all’azienda agricola gestita dal fratello Daniele, unico utilizzatore.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni sabotaggio sottrazione di energia furto di lieve entità truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 129 comma 1 cod. proc. pen
1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha commesso il fatto, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sabato Fabio nato a SALERNO il 23/05/1977 avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale dr.ssa CINZIA PARASPORO, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1.È stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ed in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, ha dichiarato Sabato Fabio e Sabato Daniele colpevoli del reato di furto aggravato di energia elettrica in concorso (con l’indicazione degli articoli “624-625 c.p.” nel capo d’imputazione), e li ha condannati alle pene di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Sabato Fabio, a mezzo di difensore abilitato, che ha dedotto due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge penale a causa della ritenuta perseguibilità d’ufficio del delitto di furto, esclusa dal primo giudice.

Non sarebbe ravvisabile la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, non contestata espressamente dal pubblico ministero e non desumibile nemmeno “in fatto” dalla lettera dell’imputazione, dal momento che il furto sarebbe stato consumato con la “manomissione del contatore”, nell’ambito di un “rapporto bilaterale fornitore-utente”. 2.2.Con il secondo motivo si è prospettata, attraverso il richiamo dei vizi di inosservanza di legge penale e della motivazione, l’estraneità dell’imputato al reato contestato, trattandosi di semplice intestatario dell’utenza Enel, relativa all’azienda agricola gestita dal fratello Daniele, unico utilizzatore.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Cinzia Parasporo, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione. 4.In data 27 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha commesso il fatto, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. 2.È fondato, in particolare, con carattere assorbente, il secondo motivo. La sentenza impugnata (pag.5) ha distinto le posizioni di Sabato Daniele, effettivo utilizzatore dell’energia elettrica sottratta con le modalità fraudolente descritte, da quella del ricorrente Sabato Fabio, mero intestatario dell’utenza Enel,e ne ha poi accomunato la sorte processuale con la sentenza di condanna.Nulla ha specificato a riguardo di un contributo penalmente rilevante fornito da quest’ultimo al compimento dell’azione illecita, anche soltanto di natura morale, che deve comunque produrre un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o un aiuto all'attività di costui (Sez. 6, n. 14368 del 08/03/1989, Giorgini, Rv. 185632).

Non appare appagante il riferimento alla titolarità, in capo ad entrambi i germani, dell’azienda agricola (unico indice valutato dalla Corte di merito, insieme all’intestazione dell’utenza, ai fini della pronuncia della sentenzadi condanna del ricorrente, pag.

5) che costituisce comunque un semplice dato formale privo di valenza conducente ove non accostato, con le dovute argomentazioni, ad un apprezzabile, concreto apporto concorsuale alla condotta altrui.

3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, perché l’imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sabato Fabio per non aver commesso il fatto. Così deciso in Roma, 10/02/2026 Il consigliere estensore Il presidente Tiziano Masini Grazia Rosa Anna Miccoli