Cassation court dismisses appeal regarding attempted violence and threats against public officials, rejecting procedural and substantive grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alessandra Buffa's appeal against a second-instance judgment confirming her conviction for attempted violence and threats against public officials. Buffa argued that her actions lacked the intent to coerce, were not concerted with others, and that the court improperly ignored the nature of the complaint and failed to adequately justify the aggravating circumstances. The court dismissed these claims, ruling that the appeal raised inadmissible issues regarding matters already decided by the appellate court and that the prosecutor's request for reclassification required factual findings beyond the cassation court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 339 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that an appeal challenging the conviction for aggravated threats and violence against public officials is inadmissible if it raises issues already resolved by the appellate court or requires factual determinations reserved for the trial level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Buffa Alessandra nataa Palermo il 18/08/1976 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ma riqualificarsi il reato di cui al capo a) in quello di cui all’art.336, comma terzo, cod. pen. lette le conclusioni dell’Avv. Bonaventura Zizzo, per la ricorrente, che , anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 5 giugno 2025 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato Alessandra Buffa per ireat i di tentata violenza privata e minaccia, entrambi commessi in concorso con soggetti separatamente giudicati ed aggravatiai sensi dell’art. 339 cod. pen. dall’aver agito in più persone riunitee dall’ art. 61 , n. 10, cod. pen. per essere stati commessi contro pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Secondo i giudici di merito, l’imputata aveva minacciato due addette all’ufficio rilascio certificati, carte di identità e atti notori del Comune di Termini Imerese allorché le predette avevano manifestato ostacoli amministrativi al rilascio di una nuova carta di identità al coimputato Giuseppe Salvatore Felice ed aveva successivamente, ulteriormente minacciato una delle due.
2. L’imputata ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidetta a mezzo del proprio difensore, che ha formulato i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 610 cod. pen. ed attiene alla partecipazione concorsuale dell’imputata, la quale– si legge nel ricorso − aveva avuto come unico scopo quello di criticare l’inefficienza del servizio e non già quello di coartare la volontà delle due addette all’ufficio.
La ricorrente aggiunge che, come ritenuto anche dalla Corte di appello, la condotta di dare pugni alla vetrata che divideva l’area aperta al pubblico da quella interna dell’ufficio era addebitabile al solo Felice, senza che fosse emersa prova di una previa concertazione. L’unica condotta realmente addebitabile alla Buffa era quella di minaccia, realizzataquando erano già arrivati i Carabinieri. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 131-biscod. pen. quanto ad entrambi i capi di imputazione,perché il proscioglimento in parola è stato negato solo in virtù del disvalore della condotta, a dispetto del fatto che il Tribunale aveva affermato che la condotta della Buffa non era caratterizzata da profili di eccezionale gravità ed era stata comunque animata dalla volontà di aiutare Salvatore Felice ad ottenere il documento.
La Corte di merito avrebbe eluso il dovere motivazionale sul punto anche allorché ha fatto riferimento ai precedenti dell’imputata. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe trascurato, quanto al reato sub b), procedibile a querela di parte, che quella della Geraci non era una querela, non essendo stata ivi manifestata alcuna volontà punitiva, non essendo a tanto sufficiente l’intestazione dell’atto come “verbale di ricezione di querela orale”. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. con riferimento ad entrambi i reati, per essere stati commessiin più persone riunite, mentre detta aggravante era stata contestata alla Buffa solo in relazione al reato di cui al capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.
2. Il primo motivo di ricorso –che lamenta violazione dell’art. 610 cod. pen. ed attiene alla partecipazione concorsuale al reato predetto– è infondato in quanto frutto del tentativo dell’imputata di segnare la distanza tra la propria condotta e quella del soggetto direttamente interessato al rilascio della carta di identità, il coimputato Salvatore Giuseppe Felice,e di sostenere che quelle della Buffa fossero solo rimostranze per l’inefficienza del servizio e non già una pressione sulle due persone offese. Di contro, la sentenza impugnata presenta una motivazione immune da vizi logici,in quanto ha rimarcato gli indicatori di un’iniziativa corale, nel cui ambito l’imputata aveva affermato che non sarebbe andata via dall’ufficio senza la carta di identità del Felice, mentre questi batteva i pugni contro il divisorio, rendendo plasticamente ragione di un’azione concertata e tesa ad un obiettivo comune, ossia quello di esercitare una forma di pressione sulle due addette.
3. Il secondo motivo di ricorso – che attiene al mancato proscioglimento dell’imputata exart. 131-biscod. pen. – è infondato giacché la motivazione offerta dalla Corte di appello, fondata sulle modalità esecutive del fatto e sugli aspetti circostanziali, id est sul fatto di avere agito contro due pubblici ufficiali, non è manifestamente illogica né errata in diritto e restituisce, sia pur sinteticamente, le valutazioni svolte dal Giudice di merito, rispetto alle quali questa Corte non può intervenirein ragione dei confini del giudizio di legittimità. D’altronde il motivo di appello non era particolarmente specifico, giacché sosteneva una tesi assertiva e soggettivamente orientata –quella della volontà diretta non già ad avanzare una pretesa illegittima, ma a lamentare l’inefficienza dell’ufficio − che non aveva trovato riscontro nel corso del giudizio di primo grado.
4. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe trascurato, quanto al reato sub b), ritenuto dalla ricorrente procedibile a querela di parte, che quella della Geraci non era una querela. La doglianza è manifestamente infondata perché anche il reato di cui al capo b) è procedibile di ufficio in quanto aggravato ex art. 339 cod. pen. per essere stato commesso da più persone riunite; ciò lo si desume sia dalla specifica indicazione che si legge nel capo b),«Con l’aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite[…]», sia dal fatto che la Buffa era chiamata a rispondere della minaccia in discorso insieme a Jolanda Camarda (separatamente giudicata, come si desume dalla sentenza di primo grado), sia dal fatto che detta aggravante non è stata esclusa né dal giudice di primo grado (che ha condannato l’imputata per il reato di minaccia aggravata, cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado) né da quello di appello che, anzi, ha fondato proprio sulla sussistenza della circostanza aggravante la prima ratio decidendidella reiezione della censura di improcedibilità del reato subb) (cfr. incipit del § 3.1. della sentenza impugnata) .
5. Il quarto motivo di ricorso affronta il tema dell’aggravantedi cui all’art.339 cod. pen. da un altro punto di vista e lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al suo riconoscimento con riferimento ad entrambi i reati, mentre – come già sostenuto nel terzo motivo di ricorso − detta aggravante era stata contestata alla Buffa solo in relazione al reato di cui al capo a). Il Collegio osserva, a questo riguardo, che la censura circa il riconoscimento della circostanza aggravante predetta non era oggetto dei motivi di appello, al di là delle considerazioni svolte in relazione al terzo motivo di ricorso, che indurrebbero comunque a ritenere la censura manifestamente infondata in quanto vi era contestazione dell’aggravante ex art. 339 cod. pen. anche in relazione al reato di cui al capo b).
Alla novità della censura consegue la sua inammissibilità per l’assorbente ragione che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
6. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Non si è dato corso alla riqualificazione richiesta dal Procuratore generale, in quanto essa avrebbe presupposto accertamenti in fatto che non sono prerogativa di questa Corte. P.Q.M Rigetta il ricors