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Ordinanza — n. 9006/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-prosecution grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9006/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolillo Giuseppe inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court lacked sufficient motivation for excluding non-prosecution grounds under Article 129, but the court found the complaint generic and unsupported by specific evidence. The decision rests on established precedent stating that a negative ruling on non-prosecution requires specific motivation only when concrete elements suggest its application; otherwise, a general statement of verification suffices.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal claiming lack of motivation for excluding non-prosecution grounds is inadmissible if the complaint is generic or if no concrete elements from the case file suggest such grounds exist, as a general statement of verification suffices.

Parole chiave

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lack of motivation non-prosecution grounds inadmissible appeal Article 129 CPP procedural economy rinuncia alla motivazione motivazione sommaria giusto motivo

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibilee, trattandosi di ipotesirientrante nello schema dell’art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo consistente nella mancanza di motivazione in merito all’inesistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod.
art. 129 c.p
L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo consistente nella mancanza di motivazione in merito all’inesistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
Tale indicazione è sufficiente ad integrare la congruità e completezza della motivazione, poiché per giurisprudenza costante di questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011
22/07/2013; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep.
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019
fra le altre Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019) .
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paolillo Giuseppe nato a SCAFATI il 01/01/1994 avverso la sentenza del 19/12/2025 del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Paolillo Giuseppe, su richiesta delle parti, la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 260 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con altra sentenza dello stesso Tribunale, rideterminando la pena complessiva in quattro anni di reclusione ed euro 2.400 di multa.

2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo consistente nella mancanza di motivazione in merito all’inesistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. In particolare, ritiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto compiere uno “sforzo motivazione ulteriore”e chiarire perché non avesse ravvisato la sussi- stenza di nessuna delle ipotesi contemplate dalla disposizione sopra richiamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibilee, trattandosi di ipotesirientrante nello schema dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata d’ufficio e senza formalità di procedura. In primo luogo i l motivo è palesemente generico, visto che il ricorrente omette di individuare i punti sui quali la motivazione sarebbe carente limitandosi a lamentare la mancanza di un maggiore “sforzo” al riguardoda parte del giudice. In secondo luogo, e comunque, il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di cause di proscioglimento citando espressa- mente le fonti di prova a sostegno di tale giudizio (comunicazione di notizia di reato del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia e atti di querela di Antonello De Falco e Franca Palmigiano).

Tale indicazione è sufficiente ad integrare la congruità e completezza della motivazione, poiché per giurisprudenza costante di questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011) ”la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sen- tenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata”.Si aggiunga che, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emer- gano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consi- stente nell'enunciazione -anche implicita - che è stata compiuta la ver ifica richie- sta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (v. fra le altre Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019) .

Tali incontroversi principi, che si ricollegano alla peculiare natura della sen- tenza di applicazione pena su richiesta delle parti, devono essere ribaditi in questa sede, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. 2.La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

Così è deciso