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Ordinanza — n. 9003/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of Cassation ruling scope to limited bankruptcy mitigation circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The First Section of the Court of Appeal of Venice requested a material error correction regarding the scope of the Supreme Court's annulment. The Court found the original ruling text erroneously implied a general annulment rather than a specific one limited to the bankruptcy mitigation circumstance under Article 219, paragraph 3 of the Bankruptcy Law. Consequently, the Court ordered the correction of the operative provisions in both the role and the judgment document to reflect this precise limitation.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 219, comma 3, legge fallimentare: A material error in a Supreme Court judgment's operative part requiring correction when the text broadly states annulment but the reasoning and appeal grounds strictly limit the annulment to a specific mitigating circumstance.

Parole chiave

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material error correction Cassation judgment scope bankruptcy mitigation circumstance Article 219 Bankruptcy Law procedural correction order rettificazione della decisione revisione processuale procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del 16.2.2026 per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. La segnalazione della Corte di appello di Venezia è fondata.
Art. 219, comma 3, legge fallimentare
Con tale ordinanza si chiede a questa Corte di precisare, ove ritenuto, che l’annullamento è stato da questa Corte disposto esclusivamente in relazione al riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall.
art. 625-bis c.p
A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del 16.2.2026 per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA Richiesta di correzione di errore materiale in relazione alla sentenza del 06/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di Marchetti Davide nato a FONTANIVA il 10/01/1972 Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 16.2.2026 è pervenuta l’ordinanza emessa dalla Prima Sezione della Corte di appello di Venezia in relazione alla sentenza di questa Corte n. 19208/22 del 6.4.2022, con la quale è stato disposto l’annullamento, con rinvio, della sentenza emessa da altra Sezione della Corte di appello di Venezia nei confronti di Marchetti Davide. Con tale ordinanza si chiede a questa Corte di precisare, ove ritenuto, che l’annullamento è stato da questa Corte disposto esclusivamente in relazione al riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall.

– così evincendosi dalla motivazione. A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del 16.2.2026 per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. La segnalazione della Corte di appello di Venezia è fondata. Effettivamente sia nel dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, che nella sentenza- documento n. 19208/2022 nei confronti di Marchetti Davide, è scritto "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia” senza precisarsi che l’annullamento era circoscritto alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.

E che ciò sia dipeso da un mero errore materiale risulta evidente dal momento che dalla stessa sentenza in argomento emerge che il ricorso aveva dedotto unicamente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. e che questa Corte lo aveva accolto dando conto delle ragioni che rendevano insufficiente la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione dell’attenuante in parola. Sicché il dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e nella sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di Marchetti Davide, deve essere corretto nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." P.Q.M Dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e della sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di Marchetti Davide, nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." Così deciso il 26/02/2026.

Il Consigliere estensore Il Pr