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Sentenza — n. 8826/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for exceeding triple penalty limit under Art. 81 Criminal Code during continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order regarding the recalculation of the total sentence for continued offenses. The appellant argued the new sentence exceeded the statutory maximum allowed under Article 81 of the Criminal Code. The Court ruled that the total penalty cannot surpass three times the base penalty for the most serious crime, not merely add three times the base to the original amount.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 1, cod. pen.; The total penalty imposed for continued offenses cannot exceed three times the base penalty for the most serious crime, rather than adding three times the base to the original sentence.

Parole chiave

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continued offenses penalty recalculation triple limit Criminal Code Cassation annulment pena massima aggravamento della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 1, cod. pen.
Era allora evidente che la pena complessiva fissata con l'ordinanza impugnata, di anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa fosse superiore al triplo previsto dall'art. 81, comma 1, cod. pen., visto che il massimo consentito era di anni 4 di reclusione ed euro 1.401 di multa.
art. 444 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
pen., che era stata però pronunciata in relazione a tre diversi reati), non potendosi così valutare se, con gli aumenti per la continuazione, fosse stato superato il limite del triplo fissato dall'art. 81, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076 — 01
In tal senso sono, in concreto, le sentenze delle Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076 — 01, in cui si era provveduto al ricalcolo della pena complessiva in euro 3.000, con la pena base fissata in euro 1.000, e n.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hila Sht Jefen nato in ALBANIA il 30/08/1985 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la rideternninazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento ad opera della sentenza di questa Corte di cassazione del 15 aprile 2025, ritenuta la continuazione fra i reati ascritti a Hila Sht Jefen nelle sentenze di condanna indicate in premessa, rideterminava la pena complessiva in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa, ritenendo più grave il delitto contestatogli al capo 1 della sentenza della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, un furto pluriaggravato (rispetto al quale era stata inflitta una pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 467 di multa). 1.1.

La Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza perché, pur riconoscendo il vincolo della continuazione fra le tre sentenze pronunciate a carico del prevenuto, la Corte territoriale: - non aveva individuato il reato più grave (indicando soltanto una delle sentenze, quella del Gip del Tribunale di Asti del 23 gennaio 2023, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che era stata però pronunciata in relazione a tre diversi reati), non potendosi così valutare se, con gli aumenti per la continuazione, fosse stato superato il limite del triplo fissato dall'art. 81, comma 1, cod. pen., né apprezzare la misura di ogni aumento; - non aveva consentito neppure di comprendere se gli aumenti fissati per i reati posti in continuazione fossero maggiori di quelli già stabiliti nel giudizio di merito (si citava la sentenza Sez.

U. Nocerino Rv. 268735-01).

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Rocco Femia, deducendo, con l'unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, per avere, la Corte territoriale, determinato la pena complessiva in misura eccedente il triplo della pena base. La Corte, infatti, aveva considerato come reato più grave il furto pluriaggravato contestato al capo 1 della sentenza della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, per il quale era stata inflitta (su concorde richiesta delle parti) la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 467 di multa. Era allora evidente che la pena complessiva fissata con l'ordinanza impugnata, di anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa fosse superiore al triplo previsto dall'art. 81, comma 1, cod. pen., visto che il massimo consentito era di anni 4 di reclusione ed euro 1.401 di multa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha inviato requisitoria scritta con la quale cha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la rideternninazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L'art. 81, comma 1, cod. pen. prevede che, nel caso in cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione fra una pluralità di reati, la pena inflitta per la violazione più grave possa essere aumentata "fino al triplo".Tale espressione va interpretata nel senso che la pena complessiva non può essere superiore al triplo della pena base e non che alla pena base possano aggiungersi aumenti fino al triplo della stessa. In tal senso sono, in concreto, le sentenze delle Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076 — 01, in cui si era provveduto al ricalcolo della pena complessiva in euro 3.000, con la pena base fissata in euro 1.000, e n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01 in cui si era rideterminata la pena complessiva in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3098,73 di multa muovendo da una pena base di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1031,91 di multa.

Come si vede, in entrambi i casi giungendo fino al triplo complessivo della pena per la violazione più grave e non aggiungendo il detto triplo alla stessa. La pena comminata nell'ordinanza impugnata è pertanto superiore al massimo consentito.

2. Dalle ricordate sentenze emerge anche che questa Corte può ricondurre la pena complessiva, superiore al triplo fissato dall'art. 81 cod. pen., alla misura legale (anche considerando che questa era l'unica censura proposta dal ricorrente), che, nel caso di specie, è quella di anni quattro di reclusione ed euro 1.401,00 di multa, come riportato in dispositivo e come prospettato in ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, limitatamente alla entità della pena che ridetermina in anni 4 reclusione ed euro 1401 di multa.