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Sentenza — n. 8821/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defamation conviction, upholding court's finding of reputational harm and lack of justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maurizio Bogetti against the lower court's conviction for defamation. Bogetti argued that his email responses to threats were merely defensive reactions and did not constitute insults, while the prosecution contended the language used was sufficiently offensive to damage reputation. The court ruled that the expressions crossed the line into humiliation and that the specific context of a private email exchange did not qualify as a protected defense against judicial or administrative authorities.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 610 c.p.: The court may complete missing reasoning in appeal judgments; insults in private correspondence sent to third parties do not benefit from the exemption for defensive writings addressed to current judicial or administrative parties.

Parole chiave

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defamation conviction reputational harm defensive writings judicial authority appeal reasoning provocation defense private correspondence perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Da ultimo, in risposta a quanto affermato in ricorso circa la pretesa nullità della sentenza del Giudice di pace perchè non avrebbe motivato sulle invocate scriminanti, deve ricordarsi che persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
Art. 51 c.p.
Quanto alla sentenza del Tribunale, in ordine alla ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod.
Art. 52 c.p.
Art. 599 c.p.
Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 599 cod.
Art. 598 c.p.
Peraltro, doveva tenersi conto anche del dettato dell'art. 598 cod.
Art. 610 c.p.
Art. 612 c.p.
art. 51 cod. pen
Quanto alla sentenza del Tribunale, in ordine alla ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ci si era limitati ad affermare che l'epiteto di "mafioso" superava i limiti della continenza.
art. 599 cod. pen
Né poteva ritenersi l'ipotesi della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen.
art. 598 cod. pen
Peraltro, doveva tenersi conto anche del dettato dell'art. 598 cod. pen in ordine alla non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti e dai difensori all'autorità giudiziaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano
Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Fazio
Sez. II, n. 3287 del 27/11/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bogetti Maurizio nato a SALUZZO il 06/10/1964 avverso la sentenza del 16/06/2025 del TRIBUNALE di Cuneo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per la parte relativa alla parte civile Nicoli ed il rigetto nel resto. ime cr i1ce„5:,útt.-secige àcee'cza./ _2c-t o ,) 4->, • A-. k e rAívvt-t-,L l' -13

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 giugno 2025, il Tribunale di Cuneo confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Maurizio Bogetti colpevole del delitto di diffamazione ascrittogli, irrogando la pena di euro 1.000 di multa e condannando il medesimo a risarcire i danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. L'imputato era accusato di avere offeso la reputazione di Paolo Radosta (suo vicino di abitazione) e di Alessandra Nicoli (proprietaria dell'appartamento locato a Radosta), inviando all'amministratore del condominio, Paolo Canavese, ed alla medesima Nicoli una mail accompagnata da una diffida e da una contestuale denuncia querela, in cui aveva definito Radosta con termini ingiuriosi (indicandolo come: tossico, alcolista, pericoloso, border-line, persona che agiva in perfetto stile mafioso) ed offendendo anche la reputazione della Nicoli, affermando che la stessa non aveva verificato i requisiti di moralità di un simile affittuario.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Antonino Rossi, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta offensività delle espressioni rivolte al Radosta ed alla Nicoli nella mail incriminata. In essa, infatti, si era soltanto reagito al fatto che Radosta aveva minacciato l'imputato "in perfetto stile mafioso", espressione che non corrisponde all'accusa di essere un "mafioso". Di conseguenza, non si poteva neppure affermare che si fosse offesa la reputazione della Nicoli, che aveva concesso in locazione al Radosta l'appartamento di sua proprietà (senza verificarne i requisiti morali).

Doveva poi aggiungersi che, negli atti trasmessi all'amministratore del condomino, non si era accusata la Nicoli di essere corresponsabile delle condotte del Radosta, tanto che la diffida e la denuncia querela non erano rivolte anche contro di lei. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla invocata configurabilità delle scriminanti di cui agli artt. 51, 52 e 599 cod. pen. Sul punto nulla aveva motivato il Giudice di pace così che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità di detta sentenza.

Quanto alla sentenza del Tribunale, in ordine alla ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ci si era limitati ad affermare che l'epiteto di "mafioso" superava i limiti della continenza. Ed invece l'imputato aveva inviato la diffida ed aveva presentato la querela dopo che Radosta si era rifiutato di corrispondergli quanto dovuto, dopo averlo anche minacciato, così che i termini usati rientravano nel previsto diritto di critica. Peraltro, doveva tenersi conto anche del dettato dell'art. 598 cod. pen in ordine alla non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti e dai difensori all'autorità giudiziaria. 2.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 599 cod. pen.Scrinninante che sussisteva posto che, come si è detto, poco prima, l'imputato era stato minacciato da Radosta perché questi non intendeva versargli quanto doveva per l'acquisto della mobilia della abitazione della madre.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Gabriele Mazzotta, ha inviato requisitoria scritta con la quale cha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Alessandra Nicoli per difetto di querela ed il rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Bogetti non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso, sulla offensività delle espressioni utilizzate nella mail nei confronti di entrambe le persone offese, è infondato. Il Tribunale aveva osservato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, che plurimi erano stati gli epiteti, tutti offensivi, rivolti al Radosta. Lo si era definito come "tossico", "alcolista", "socialmente pericoloso", "spesso in stato di ebbrezza violenta e potenzialmente pericoloso e border-line", "sotto l'effetto dei fumi dell'alcol", affermando poi, l'imputato, di essere stato da costui minacciato "in perfetto stile mafioso".

Tutti epiteti, come si è detto, certamente offensivi ed in particolare l'ultima espressione che aveva attribuito al Radosta le caratteristiche della "mafiosità". A fronte poi del fatto che questi avrebbe tardato nel corrispondere quanto dovuto per la cessione di accessori di cucina e per i rumori molesti che assumeva di dover sopportare. E, quindi, di condotte che certo non potevano costituire la ragione di una simile reazione così gravemente lesiva della reputazione del Radosta stesso ma anche di colei che ne veniva indicata come sostanziale corresponsabile, la proprietaria dell'immobile, Alessandra Nicoli.

Né l'imputato aveva assolto l'onere di allegare le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di quanto riferito in ordine alla minaccia proferita nei suoi confronti dal Radosta a seguito della sua richiesta di corrispondere quanto dovutogli (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01). Così che, congruamente, il Tribunale aveva escluso la ricorrenza delle scriminanti invocate, in assenza dei requisiti della verità del fatto e della continenza trattandosi con tutte evidenza di epiteti (quelli sopra complessivamente ricordati) gratuitamente ingiuriosi.Si è infatti precisato (ex plurimis Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01) che, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (in una fattispecie relativa alla diffusione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi).

Da ultimo, deve osservarsi come non possa dichiararsi il difetto di querela della Nicoli invocato dal Procuratore generale in assenza degli atti che potrebbero consentire a questa Corte il vaglio di tale difetto, anche considerando che la Nicoli medesime si era poi costituita parte civile.

2. Né poteva ritenersi l'ipotesi della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen. in assenza di prova del fatto ingiusto a cui l'imputato avrebbe reagito. Senza, inoltre, che siano stati offerti elementi per verificare se, nel caso, tale reazione, fosse collegabile al medesimo fatto ingiusto. Si è infatti precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio (Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 265220 - 01) Né ricorre l'ipotesi dell'art. 598 cod. pen., non concernendo le espressioni usate l'oggetto della controversia, peraltro neppure esattamente individuata (riguardando la querela sporta una serie di titoli diversi, dalla diligenza del buon padre di famiglia, artt. 1176 e 2043 cod. civ. a rilievi di carattere penale, gli artt.610 e 612 cod. pen.) e, soprattutto, non essendo, le espressioni ingiuriose, contenute in uno scritto riservato alle parti di un processo (era stato inviato all'amministratore del condominio).

Si è infatti affermato che, in tema di diffamazione, l'esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Fazio, Rv. 289074 - 01).3. Da ultimo, in risposta a quanto affermato in ricorso circa la pretesa nullità della sentenza del Giudice di pace perchè non avrebbe motivato sulle invocate scriminanti, deve ricordarsi che persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liq