Court corrects material errors in a criminal judgment regarding recidivism and sentencing due to clerical mistakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of material errors found in a prior criminal judgment. The errors included contradictory statements regarding recidivism and irrelevant text inserted by mistake during the drafting process. The court ruled that these clerical flaws did not affect the substantive decision and could be remedied without altering the original ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Material errors in a judgment, even those contradicting the reasoning, are correctable if they do not affect the substantive decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, pronunciata nei confronti di GIANNETTA PAOLO nato a ORTA NOVA il 02/07/1964 D'AGOSTINO PASQUALE nato a PIETRAMONTECORVINO il 29/07/1963 DE LUCA RENATO nato a BOLZANO il 27/11/1974 visti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dalla lettura della sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, depositata in data 02/02/2024, si evincono alcune interpolazioni in carattere maiuscolo che seguono l'esposizione di alcuni motivi di ricorso nel "Ritenuto in fatto" della sentenza documento e che, pur non avendo alcuna incidenza sulla motivazione ed essendo coerenti con la decisione adottata, è opportuno eliminare, in quanto evidentemente frutto di un fortuito inserimento, per la copia informatica ufficiale, di alcune pagine del documento in bozza piuttosto che nella versione definitiva.
2. Le eliminazioni riguardano, nel "Ritenuto in fatto": - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E IN FATTO"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "GIURISPRUDENZA DI RUOLO CONSULENTE EXTRANEUS"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "LA RECIDIVA ERA CONTESTATA. NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A NUMEROSI BOND BULGARI UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L'AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "LA RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA. .COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del 31.5.2022", le parole "VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO".
2. I refusi di bozza precedentemente descritti risultano non solo evidenti, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata, nella mera esposizione dei motivi di ricorso, e, per questo, sono immediatamente emendabili, mediante la loro eliminazione. Come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 — 01, richiamata da Sez. U, ord. n. 14422 del 10/04/2025).
3. Deve quindi procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., con le modalità già stabilite nel recente provvedimento di analogo tenore emesso dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 14422 del 10/04/2025, che ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025.
P.Q.M.
Dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 4556/2024 del 03/10/2023, dep. 01/02/2024 eliminando: - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E IN FATTO"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "GIURISPRUDENZA DI RUOLO CONSULENTE EXTRANEUS"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "LA RECIDIVA ERA CONTESTATA. NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A NUMEROSI BOND BULGARI UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L'AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "LA RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA. .COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del 31.5.2022", le parole "VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO".
Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale e per la formazione di una copia attestante nel frontespizio che il testo è la risultante delle correzioni degli errori materiali di c