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Sentenza — n. 8597/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal court's rejection of new evidence request in murder retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8597/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Appeal's decision to reject the request for retrial based on new evidence. The appellant, Salvatore Altieri, argued that an environmental interception obtained in 2017 was novel and decisive enough to overturn his 2011 life sentence for the premeditated murder of Antonio Metafora. The court rejected these claims, ruling that the interception lacked decisiveness because its content did not contradict the existing evidence regarding the victim's discovery and the appellant's actions.

Regesto Legislator

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Art. 630, lett. c) c.p.p.; Art. 634 c.p.p.: The request for retrial based on new evidence is inadmissible if the new evidence is not decisive for overturning the final judgment or if its alleged novelty is not substantiated.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Request for Retrial New Evidence Admissibility Decisiveness of Proof Environmental Interception Manifestly Unfounded Final Judgment Effect indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 630, lett. c) c.p.p.
Art. 634 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017
Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013
Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Altieri Salvatore nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Donzella, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata, del 30 ottobre 202 5 , la Corte di Appello di Roma ha dichiarato, con procedura de plano,inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli,del 14 ottobre 2011 , che aveva condannato Salvatore Altieri alla pena dell’ergastolo per l’omicidio premeditato di Antonio Metafora, commesso il 5 dicembre 2008. La richiesta di revisione era basata su l contenuto d i un'intercettazione ambientale , effettuata il 4 settembre 2017,all'interno di un veicolo in uso a Umberto Schettino, nella quale quest'ultimo avrebbe confessato di essere l'unico autore materiale dell'omicidio dell'avvocato Antonio Metafora.

2. Altieri Vincenzo ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore.

21. Con primo motivo denuncia violazione dell'articolo 630 , lett . c ) , cod . proc . pen . e l'erronea valutazione del requisito della prova nuova dolendosi che la Corte di appello abbia escluso il carattere di novità dell'intercettazione anche se maiacquisita nel giudizio di cognizione, concluso con la sentenza di condanna definitiva. 2.2.Con secondo motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine alla decisività della prova nuova essendo mancata un’analisi specifica del contenuto della captazione e della sua idoneità a scardinare il quadro probatorio originario. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazione dell'art.634 cod. proc . pen . per avere la Corte dichiarato inammissibile un'istanza che presentava elementi meritevoli di approfondimento. 2.4.Con un quarto motivo denuncia vizio di motivazione stante la mancata valutazione dell'attendibilità del testeVincenzo M etafora e di una rinnovata valutazione delle dichiarazioni del medesimo, congiunta alla prova nuova addotta. 3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ilricorso è inammissibile. 1.Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della revisione non costituisce un’impugnazione tardiva che permette di dedurre , in ogni tempo , ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Secondo l’insegnamento di questa Corte, inoltre, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez.2, n. 15652 del 14/02/2019 , Rv. 276437 – 01;

Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718). Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità -l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono,e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). Evidentemente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione,sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili "ictu oculi" (Sez.5, n. 44925 del 26/06/2017 , Rv. 271071 – 01;

Sez. 2, n. 49113 del 16/10/ 2013 , Rv.257496 - 01 ). Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati -che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.Tale valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez.3, n. 15402 d el 20/01/2016 , Rv. 266810 – 01) Tale preliminare filtro di ammissibilità, è funzionale ad evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoligiudizi di revisione in circostanze nelle quali si è già in grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenzasul giudizio di colpevolezza 2.Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del prim o motiv o con cui la difesa si duole dell’erronea valutazione del requisito della prova nuova , dedotta a fondamento dell’istanza di revisione, in quanto distonico rispetto alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale che- lungi dall ’ escludere il requisito della novità della prova addotta rappresentata da una intercettazione ambientale nella quale un terzo soggetto ( Umberto Schettino) avrebbe confessato di essere stato l’unico autore materiale dell’omicidio dell’avv.

Metafora, in quanto risalente al 4 ottobre 2017 e pertanto cronologicamente successiva almomento di definitività della sentenza di condanna (del 12 Febbraio 2013) - risulta aver sviluppato un ragionamento radicalmente diverso con il quale la difesa non si confronta. In particolare,la Corte di appello, dopo essersi riportata al contenuto di precedenti provvedimenti che hanno dichiarato inammissibili altreistanze di revisione, di identico tenore , p resentat e dal medesimo Altieri , ha evidenziato la mancanza di decisività dell’ intercettazione e l’inidoneità della stessa a neutralizzare il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna, costituito dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno individuato in modo convergente l’Altieri come colui che ha sparato alla vittima; particolare rilievo è stato, altresì, dato alle dichiarazioni del teste Vincenzo Metafora, figlio della vittima, il quale ha riferito di essersi trovato nello studio del padre al momento di esecuzione dell’omicidio e di avere visto l’Altieri uscire dalla stanza, nella quale ha rinvenuto il padre privo di vita, dopo gli spari.Non è ravvisabile, pertanto, alcun errore nella valutazione del requisito della novità della prova addotta, in quanto il giudizio della Corte risulta piuttosto incentrato sulla mancanza di decisività della stessa a determinare il superamento dei giudizi già espressi. 3.Èinammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione sulla decisività della prova nuovaaddotta.

La Corte di appello ha escluso il carattere di decisività dell'intercettazione addotta a fondamento della richiesta di revisionein ragione del suo contenuto oggettivo, che non corrisponde a quello prospettato dall’istante; le doglianze difensive mirano a fondare un giudizio alternativo di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese, nel giudizio di merito, da vari collaboratori di giustizia e che hanno trovato conferma anche in altri convergenti elementi di prova. A fronte, di tale motivazione la difesa non oppone contrarie argomentazioni da cui desumere che il contenuto dell’intercettazione ambientale, richiamata nell’istanza e riportata per sintesi, sarebbe idonea a dimostrare la fallacia del precedente giudizio di colpevolezza e a delineare eventualmente un profilo di responsabilità esclusiva del suddetto Schettinonell’esecuzione dell’omicidio, non concorrente con quella dell’istante , fondata nei giudizi di meritosu plurimi elementi, compre se le dichiarazioni del figlio della vittima . 4.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dell' erronea applicazione del criterio della manifesta infondatezza.

La doglianza è generica ed in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, sopra richiamato e che si ribadisce, secondo cui integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono , e la fondano,a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, per l’inconferenza o inaffidabilità della prova nuova riscontrabile"ictu oculi", rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez.5, n. 44925 del 26/06/2017 , Rv. 271071 – 01;

Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01 ). 5.È manifestamente infondato anche il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata valutazione dell'attendibilità dal teste Vincenzo Metafora,avendo,al contrario, la Corte territoriale evidenziato la mancata indicazione di elementi che neghino il fatto storico così come riferito dal medesimo testeil quale ha riferito di avere r invenuto il padre esanime nel suo studio , dopo averevisto il medesimo istante uscire,con una pistola in mano, correndo d opo l'esplosione di quattro colpi di pistola in rapida successione.

6. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore