Italian court annuls criminal sentence for missing mandatory fine due to statutory joint penalty requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Parma court sentence convicting Singh Dalvir of crimes under Articles 56 and 624 of the Penal Code. The prosecutor argued the conviction was illegal because the statute mandates a joint pecuniary fine with the custodial sentence, which was omitted. The court agreed, annulling the judgment solely regarding the sentencing treatment and remanding the case for a new trial with a different defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, Art. 624 cod. pen.; The omission of a mandatory joint pecuniary fine prescribed by law renders the custodial sentence illegal, necessitating annulment and remand for a new judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: Singh (cui: 03zw0vc) Dalvirnato a (INDIA) il 13/12/1988 avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Parma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorre per saltumavverso la sentenza del Tribunale di Parma del 5 giugno 2025, con la quale Singh Dalvir è stato ritenuto responsabile delreato di cui agli artt. 56 , 624 cod. pen. e condannato alla pena di mesi tredi reclusione.
2. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione alla omessa della sanzionepecuniaria, prevista per il titol o di reato come pena congiunta.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. E’ fondat a la censura di illegalità della pena nella parte in cui il Procuratore ricorrente ha sottolineato l’omessairrogazione della pena pecuniaria, che la fattispecie per l a qual e l’imputato è stato condannato è prevista come congiunta a quella detentiva. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Parmain diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Parma in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Agnino Rossella Catena