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Ordinanza — n. 8553/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely and improperly signed by the defendant without counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible on procedural grounds. The defendant filed the appeal personally on December 15, 2025, exceeding the 180-day deadline and violating the mandatory requirement for special counsel representation. Consequently, the court dismissed the appeal ex officio and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court must be filed within 180 days of the decision's deposit and must be signed exclusively by a qualified defense attorney, not by the party personally.

Parole chiave

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extraordinary appeal statutory deadline counsel representation procedural inadmissibility court costs tempestività dell'inoltro opposizione tardiva prove tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La prima è che è stato presentato solo il 15 dicembre 2025, oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della prima sezione penale, termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione» (principio ribadito da Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
La prima è che è stato presentato solo il 15 dicembre 2025, oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della prima sezione penale, termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
per la proposizione del ricorso in cassazione» (principio ribadito da Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alexandru Nicolae nato in Romania il 01/04/1976 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso straordinario sub iudice consiste in un atto presentato personalmente dall’imputato Nicolae Alexandru avverso la sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 29 aprile 2021, depositata il 14 luglio 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

2. Il ricorso straordinario è inammissibile per due distinte ragioni. La prima è che è stato presentato solo il 15 dicembre 2025, oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della prima sezione penale, termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. La seconda è che il ricorso è stato sottoscritto dal solo imputato, mentre detta impugnazione non si sottrae alla regola generale per cui ogni atto riconducibile ad un ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e non dall’imputato personalmente.

In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. In motivazione, al § 8.3., le Sezioni Unite hanno declinato espressamente il principio anche in relazione al ricorso straordinario affermando che «Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione» (principio ribadito da Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 – 01).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere esten