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Sentenza — n. 8348/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8348/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8348/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso decreto penale con cui ha condannato Luca Bertolini alla pena di euro 4.875 di multa per il reato di cui all’art. 482 in relazione all’art. 477 cod. pen. Avverso tale decreto, emesso in data 14 febbraio 2019, depositato in data 11 marzo 2019 e notificato il 18 agosto 2021, l’imputato proponeva opposizione. In data 16 settembre 2021, il decreto diveniva irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 568 cod. proc. pen, art. 477 cod. pen, art. 461 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8348/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 482 in relazione all’art. 477 cod. pen. Avverso tale decreto, emesso in data 14 febbraio 2019, depositato in data 11 marzo 2019 e notificato il 18 agosto 2021, l’imputato proponeva opposizione. In data 16 settembre 2021, il decreto diveniva irrevocabile.

Parole chiave

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rettificazione della decisione consegna di documenti modifica di un'autorizzazione riserva di modificazione soppressione di documenti revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod. proc. pen
art. 477 cod. pen
482 in relazione all’art. 477 cod. pen.
art. 461 cod. proc. pen
Ne consegue che il termine stabilito dall’art. 461 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLINI LUCA nato a SASSUOLO il 24/01/2000 avverso il decreto del 14/02/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o disporne la conversione in incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso decreto penale con cui ha condannato Luca Bertolini alla pena di euro 4.875 di multa per il reato di cui all’art. 482 in relazione all’art. 477 cod. pen. Avverso tale decreto, emesso in data 14 febbraio 2019, depositato in data 11 marzo 2019 e notificato il 18 agosto 2021, l’imputato proponeva opposizione. In data 16 settembre 2021, il decreto diveniva irrevocabile.

2. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 648, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il decreto penale di condanna, notificatogli in data 18 agosto 2021, era stato ritualmente opposto, mediante atto notificato via PEC alla cancelleria del GIP in data 10 settembre 2021, e perciò entro il termine di cui all’art. 461 cod. proc. pen., tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini. Nonostante il tempestivo atto di opposizione, il decreto è divenuto esecutivo il 16 settembre 2021, come risulta dalla comunicazione via PEC dell’Ufficio GIP del Tribunale di Reggio Emilia in data 13 marzo 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti –cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione –risulta che l’imputato ha proposto tempestivamente opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti. Tale provvedimento, invero, gli era stato notificato in data 18 agosto 2021, e perciò durante il periodo di sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il termine stabilito dall’art. 461 cod. proc. pen. per proporre opposizione decorreva dal 31 agosto (che quindi "non computatur"), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 1° settembre (ex plurimis, Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941 –01).

Poiché il ricorrente ha proposto opposizione tramite PEC in data 10 settembre 2021, essa doveva ritenersi tempestiva. Ne consegue che, non essendosi tenuto conto della opposizione del ricorrente, il decreto penale esecutivo deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso del procedimento previsto dalla legge a seguito dell'opposizione (artt. 461 e segg. cod. proc. pen.). P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di ReggioEmilia per l'ulteriore corso.

Così decisoil 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Elena Mele Lu