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Sentenza — n. 8327/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8327/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato Fabiano Antonella per il delitto di bancarotta fraudolenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8327/2026 Roma, lì, 03/03/2026 patrimoniale, in relazione alla società “Pellicano Immobiliare s.r.l.”, fallita il 18 febbraio 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata – nella qualità di amministratrice della società – avrebbe distratto dal patrimonio della fallita la somma complessiva di euro 18.300,00, mediante diversi prelevamenti dal conto cassa e successivi versamenti ai soci, non sorretti da una reale giustificazione causale.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 8327/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di temi decisivi che la tesi difensiva poneva e che non hanno trovato alcuna effettiva risposta nella sentenza di appello. Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell’Agnola, Rv. 257967).

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta flussi finanziari illeciti abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di fondi reato economico cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 164 cod. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 1515/2025 MARIA TERESA BELMONTE UP - 03/12/2025 MARIA ELENA MELE R.G.N. 18125/2025 MICHELE CUOCO PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABIANO CATIA nata a COSENZA il 06/11/1967 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE DI APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’avv. Pierluca Bonofiglio, per la ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato Fabiano Antonella per il delitto di bancarotta fraudolenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8327/2026 Roma, lì, 03/03/2026 patrimoniale, in relazione alla società “Pellicano Immobiliare s.r.l.”, fallita il 18 febbraio 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata – nella qualità di amministratrice della società – avrebbe distratto dal patrimonio della fallita la somma complessiva di euro 18.300,00, mediante diversi prelevamenti dal conto cassa e successivi versamenti ai soci, non sorretti da una reale giustificazione causale.

Avrebbe, inoltre, distratto dal patrimonio della fallita l'importo complessivo di euro 1.140.056,00, mediante diversi bonifici disposti (tra il 24 novembre 2014 e il 5 gennaio 2015) sul c/c n. 0070411, intestato alla “Pellicano Immobiliare s.r.l.”, in favore del c/c n. 0346443, cointestato ai soci della fallita (tra i quali la stessa imputata).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente esaminato il motivo di gravame relativo alla ricostruzione alternativa dei flussi finanziari fornita dalla difesa, secondo la quale la somma di euro 1.140.056,00 non sarebbe mai concretamente entrata nel patrimonio della fallita. La motivazione resa sul punto sarebbe meramente apparente, atteso che la Corte di appello non si sarebbe confrontata effettivamente con le argomentazioni difensive, limitandosi ad affermare che, «anche a voler circoscrivere l’analisi ai 130 mila euro originariamente versati», una distrazione si sarebbe comunque consumata.

La risposta della Corte territoriale al motivo di gravame non solo sarebbe fondata su un presupposto ipotetico e privo di riscontro logico, ma non consentirebbe neppure di comprendere se la ricostruzione prospettata dalla difesa sia stata ritenuta infondata e per quali ragioni. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’effettiva “causale” dei versamenti effettuati dalle socie alla fallita e della conseguente natura “preferenziale” e non distrattiva delle restituzioni effettuate dall’imputata.

Dalla consulenza tecnica del dott. Aristide Vercillo e dalla deposizione da lui resa in udienza, invero, emergerebbe che i versamenti effettuati dalle socie sarebbero dei finanziamenti infruttiferi e non dei conferimenti in conto capitale. Tale qualificazione avrebbe imposto di ricondurre la condotta contestata alla fattispecie della bancarotta preferenziale e non a quella della bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 164 cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la Corte di appello avrebbe basato la sua decisione solo su «una pregressa condanna per la fattispecie depenalizzata di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, valutata come indice ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole di mancata reiterazione nel reato».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il motivo di appello oggetto delle deduzioni del ricorrente era basato sulla ricostruzione del consulente tecnico di parte, secondo il quale tutta l’operazione sarebbe stata legata alla costruzione della struttura alberghiera “Villa Fabiano Palace Hotel”, in esecuzione di un regolare contratto di appalto, in forza del quale la fallita aveva ricevuto dalla “Fabiano Angelo s.p.a.” (costituita dagli stessi soci della “Pellicano Immobiliare s.r.l.”) l’incarico di costruire la struttura turistica.

Contratto stipulato tra le parti in data 2 luglio 2010, con corrispettivo stabilito in 1.581.000 euro più IVA e che prevedeva dei finanziamenti regionali, legati alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per la costruzione dell’albergo. Secondo il consulente di parte, la provvista sul conto corrente della società “Fabiano Angelo s.p.a.” era costituita da un bonifico, effettuato da una delle socie della “Pellicano Immobiliare s.r.l.”, di 100.000 euro e da un’ulteriore somma di 30.000 euro derivante da un giroconto della stessa società “Fabiano Angelo s.p.a.” Questa stessa somma sarebbe stata fatta “girare” più volte sui conti delle socie e della società interessate al solo fini di fornire alla “Fabiano Angelo s.p.a.” la mera rappresentazione documentale del pagamento dei lavori di costruzione dell’albergo, in assenza di un effettivo esborso di denaro.

Le socie avrebbero congegnato un meccanismo ripetitivo per il quale la Pellicano Immobiliare, dopo avere incassato i 130.000 euro dalla “Fabiano Angelo s.p.a.”, li rigirava alle stesse socie dalle quali la somma era inizialmente partita. Tali operazioni venivano effettuate per rappresentare, solo documentalmente, il pagamento degli acconti in fattura, in modo tale da consentire alla “Fabiano Angelo s.p.a.” di conseguire i finanziamenti pubblici. Questo mero “giro” di denaro aveva avuto termine il 31 dicembre 2014, con il pagamento dell'importo di euro 61.920 a saldo della fattura n. 23/2011.

Gli otto bonifici da 130.000 euro e l'altro di 61.920 sarebbero stati restituiti con la medesima sequenza, secondo la quale le somme di denaro partivano dalle socie e alle socie venivano restituite, al solo fine di rappresentare documentalmente il pagamento di oltre un milione di euro. A fronte di tale ricostruzione, la Corte di appello si è limitata ad affermare che «anche a voler circoscrivere l’analisi ai 130 mila euro che sarebbero stati originariamente versati dalla Angelo Fabiano s.p.a. alla Pellicano Immobiliare e a ritenere la differenza con l'importo complessivo del credito, per quanto appostato in bilancio, una sorta di partita di giro costituita dal reiterato reimpiego della stessa iniziale provvista, pare evidente che una distrazione – quand'anche per un importo inferiore al milione di euro (ma comunque superiore ai centomila euro) – dal patrimonio della Pellicano Immobiliare si sia consumata».

La Corte territoriale, dunque, non ha accertato se la tesi del consulente di parte fosse fondata, limitandosi a sostenere che, anche se fosse fondata, vi sarebbe stata comunque una distrazione, seppure per un minore importo. Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che la distrazione di 130.000 euro non è equivalente a quella di oltre un milione di euro. Se l’importo distratto fosse stato di 130.000 euro, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputata in ordine alla distrazione della maggiore somma, con le eventuali conseguenze anche in tema di trattamento sanzionatorio e di risarcimento del danno.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto affrontare il tema dell’eventuale natura simulatoria dell’intera operazione – compresa l’iniziale formazione della provvista di 130.000,00 – e valutare se essa potesse portare a ritenere che fosse mancata l’effettiva entrata di qualsiasi somma nel patrimonio della fallita oppure se, a prescindere dalle intenzioni di alcuni soci, il passaggio di denaro dalla “Fabiano Angelo s.p.a.” alla “Pellicano Immobiliare s.r.l.” avesse determinato comunque un incremento effettivo del patrimonio della fallita.

Si tratta di temi decisivi che la tesi difensiva poneva e che non hanno trovato alcuna effettiva risposta nella sentenza di appello. Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell’Agnola, Rv. 257967).

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo esame. 1.2. I restanti motivi – essendo relativi all’eventuale riqualificazione giuridica della bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla sospensione condizionale della pena – risultano assorbiti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli