Ordinanza — n. 8231/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha applicato a Hudorovic Stefania la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione, aggravato dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (artt. 624- bis, commi 1 e 3, e 61 n. 7 cod. pen.). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8231/2026 Roma, lì, 02/03/2026 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice non avrebbe motivato in ordine all’effettiva sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8231/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da LUCA PISTORELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1837/2025 ANDREINA OCCHIPINTI CC - 25/11/2025 FRANCESCO CANANZI R.G.N. 34638/2025 IRENE SCORDAMAGLIA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STEFANIA Alias DRAGUTINOVICH STEFANIA (cui 06ps800) nata a CHIARI il 28/02/2004 avverso la sentenza del 22/09/2025 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha applicato a Hudorovic Stefania la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione, aggravato dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (artt. 624- bis, commi 1 e 3, e 61 n. 7 cod. pen.). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8231/2026 Roma, lì, 02/03/2026 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice non avrebbe motivato in ordine all’effettiva sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Luca Pistorelli