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Sentenza — n. 8226/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8226/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 26 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Cutuli Rosa, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8226/2026 Roma, lì, 02/03/2026 Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, al fine di trarne un ingiusto profitto si impossessava di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava, abusivamente, l'impianto di Via della Gardenia n. 5, di cui aveva la disponibilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8226/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica. Nell’imputazione, “il misuratore” è indicato con specifico riferimento all’aggravante della violenza sulle cose e la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo: il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio imposta sull'energia motivo vertente sullo sviamento di potere fondamento dell'azione

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19095/2025
285422; da ultimo, in termini, Sez. 5, n. 19095/2025, n.m).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1467/2025 ANDREINA OCCHIPINTI UP - 25/11/2025 FRANCESCO CANANZI R.G.N. 29646/2025 IRENE SCORDAMAGLIA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CUTULI ROSA nata a CATANIA il 14/10/1990 avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 26 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Cutuli Rosa, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8226/2026 Roma, lì, 02/03/2026 Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, al fine di trarne un ingiusto profitto si impossessava di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava, abusivamente, l'impianto di Via della Gardenia n. 5, di cui aveva la disponibilità.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella riattivazione abusiva di un misuratore cessato, e su cose destinate a pubblico servizio. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, trattandosi della manomissione di un contatore elettrico. Il reato, pertanto, sarebbe perseguibile solo a querela della persona offesa, che non risulta presentata, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio fosse riferita al misuratore e non «ai quantitativi di energia elettrica». Secondo il ricorrente l'aggravante sarebbe stata correttamente contestata, con riferimento all'energia elettrica, che pacificamente costituirebbe un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L’avv. Francesco Navarria, per l’imputato, ha presentato memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica. Nell’imputazione, “il misuratore” è indicato con specifico riferimento all’aggravante della violenza sulle cose e la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo: il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica.

Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile sostenere che il pubblico ministero abbia riferito l’aggravante in questione al “contatore” e non all’energia elettrica. Invero, se viene contestata un’aggravante che sussiste quando l’oggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire l’aggravante all’oggetto del reato e, dunque, all’energia elettrica.

Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nell’imputazione al misuratore dei consumi. Nell’imputazione, invero, il riferimento al misuratore dei consumi è fatto con specifico riferimento all’aggravante della violenza sulle cose e non incide rispetto alla configurabilità dell’altra aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dalla quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543;

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; da ultimo, in termini, Sez. 5, n. 19095/2025, n.m). Va precisato che tale ricostruzione non viene meno neppure quando la sottrazione avvenga proprio mediante la manomissione del misuratore, atteso che «la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto …; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario» (Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174; Sez. 3, n. 1318 del 24/03/2000, Jovanovic, Rv. 217518; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013).

2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26 maggio 2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).

Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso, il 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Luca Pistorelli