Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to request statutory mitigating circumstances and conditional sentence benefits at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Antonio Mazzone's cassation appeal against a second-instance judgment that reduced his sentence. The appellant argued violations of procedural and substantive laws regarding aggravating and mitigating circumstances, as well as the discretionary power to grant a conditional sentence. The court held that the appellate judge has no duty to apply statutory mitigating factors or grant conditional sentence benefits ex officio if the defendant did not specifically request them during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.: The appellate court lacks a duty to apply statutory mitigating circumstances or grant conditional sentence benefits ex officio if the defendant did not specifically request such benefits during the appeal proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mazzone Antonio nato a Napoliil 25/09/1979 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica con la quale il difensore dell’imputato, avv. Alessandro Billé,ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente il gravame dell’imputato, escludendo la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e riducendo la pena anche per altre ragioni.
2. Avverso la richiamata sentenza il Mazzone ha proposto ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, l’imputato denuncia violazione dell’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché sarebbe stata ritenuta la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615 - ter cod. pen. , che pure non gli era stata contestata. 2.2. Mediante il secondo motivoil ricorrente deduc e violazione dell’art. 615 - ter, primocomma, cod. pen. e co rrelato vizio di motivazione , in quanto il delitto non sarebbe configurabile né sul piano oggettivo nésu quello soggettivo.
Al riguardo premette che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, i dati riportati nel pubblico registro automobilistico sono pubblic i, nel senso di essere messi a disposizione solo di determinati soggetti qualificati. Soggiunge, di qui, che, poiché egli è un appartenente all’Arma dei Carabinieri cui detto potere di accesso è riconosciuto, la sua condotta non potrebbe ritenersi come taleabusiva. 2.3. Con il terzo motivo lostesso ricorren te denuncia viola zione dell’art. 62 - biscod. pen. e vizio di motivazi one. Deduce che le circostanze attenuati generiche possono essere applicate anche d’ufficio e che la Corte territoriale non ha atal fine considerato una serie di elementi emergenti ex actis, come il suo stato di incensurat o , l’ammissione dell’accesso sin dalla fase delle indagini, la li mitata offensività delle condotte sotto il profilo materiale, il comportamento collaborativo e la scelta del rito abbreviato. 2.4.
Con il quarto motivo denuncia che il giudice d’appello non avrebbe esercitato il proprio potere/dovere di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.di concedere all’imputato i benefici della sospensione c o ndizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale. Secondo la prospettazione difensiva, tale potere avrebbe dovuto essere esercitato d’ufficio poiché la possibilità di tali benefici era derivata solo dalla riduzione della pena in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615-tercod. pen. non è stata ritenuta integrata, né si è tenuto conto della stessa nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ciò si evince con chiarezza dal § 4.a.3. della decisione impugnata che ha determinato in anni due e mesi sei di reclusione la pena base per il fatto più grave tra quelli, in regime di continuazione, tutti sussumibili sotto l’egida dell’art. 615-ter cod. pen., quello aggravato ai sensi del comma secondo, n.
1. La pena base prevista per il delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen., aggravato ai sensi del terzo comma, è infatti determinata in quella della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto non è ulteriormente aggravato giusta il secondo comma della medesima norma incriminatrice e da quattro a dodici anni in quest’ultima ipotesi. 2.Il secondo motivo non è fondato. Vi è infatti che il Marrone - nel sottolineare che egli è un soggetto che in quanto appartenente alle forze dell’ordine può accedere ai dati del Pubblico Registro Automobilistico – trascura di considerare che, in conformità ai principi espressi da Sez.
U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, l'utilizzo di credenziali proprie dell'agente e l'assenza di espressi divieti, non escludono la possibilità che l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio possa comunque essere qualificato "abusivo", quando, pur formalmente corretto, risulti effettuato per finalità estranee a quelle proprie della funzione esercitata. In altri termini, per giudicare della liceità dell'accesso, occorre aver riguardo non solo alla titolarità astratta del potere esercitato, ma (anche) al suo concreto esercizio e, quindi, alla finalità perseguita dall'agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso.
Nella fattispecie in esame gli accessi sono stati effettuati dall’imputato, avvalendosi delle credenziali di un collega, per fornire informazioni a un soggetto non legittimato: sicché non vi è dubbio che essi siano avvenuti per finalità estranee a quelle dell’ufficio. Ne deriva anche l'infondatezza della connessa censura sollevata sulla consapevolezza del carattere abusivo dell'accesso. Se, infatti, per come si è detto, l'abusività dipende anche dalla finalità per la quale il potere viene esercitato e se, parallelamente, utilizzare il sistema informatico per soddisfare interessi diversi da quelli propri dell'amministrazione ne sostanzia la condotta, la relativa consapevolezza è ontologicamente presupposta nellastessa richiesta di acquisizione delle informazioni e nella successiva comunicazione dei dati al privato nell’interesse del quale sono state acquisite. 3.Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, i l mancato esercizio del potere - dovere del giudice diappello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto diappello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 –02).
Nel caso considerato è lo stesso imputato a riconoscere, nel ricorso, e ciò è del resto confermato dall’esame degli atti processuali, che non aveva richiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in appello, invocando un preteso onere d’ufficio della Corte d’Appello di riconoscere le stesse.
4. Anche il quarto motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il principio per il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del predetto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito(Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Ritiene il collegio che detto principio – pure per l’ipotesi, caratterizzata da eadem ratio, del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziario – debba trovare applicazione anche in una fattispecie come nella in esame, nella quale la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sono derivate dalla riduzione del trattamento sanzionatorio avvenuta direttamente nel giudizio di appello. Infatti, è onere dell’imputato che propone appello chiedendo la riforma della decisione di primo grado, in punto di affermazione della sua responsabilità penale e/o di attenuazione del trattamento sanzionatorio,instare, per l’ipotesi in cui in sede di gravame la pena venga ridotta rendendolo possibile, per la concessione dei benefici via via consentiti dalla legge.
In mancanza di detta richiesta non vi è alcun dovere del giudice d’appello di provvedervi d’ufficio, come reso del resto evidente dall’utilizzo, da parte del quinto comma dell’art.597 cod. proc. pen. del verbo “può”. Nella fattispecie in esame tale richiesta non è contenuta, peraltro , né nell’atto di impugnazione né nel verbale dell’udienza di discussione dinanzi alla Corte d’Appello. 5.Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così è deciso, 20/