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Sentenza — n. 8212/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bail order due to insufficient evidence of flight risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible regarding the annulment of a bail order. The Prosecutor argued the lower court ignored objective facts like the suspect's nomadic lifestyle and lack of stable residence, yet the Court found the original decision adequately reasoned by citing the suspect's resistance to police control and clear residence address. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to demonstrate a violation of specific legal norms or a manifest illogicality in the lower court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 274, cod. proc. pen.: An appeal regarding the necessity of preventive interrogation or bail is inadmissible unless it proves a violation of specific legal norms or a manifest illogicality in the lower court's motivation.

Parole chiave

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preventive interrogation flight risk assessment bail order annulment manifest illogicality procedural appeal inadmissibility custodial measure lower court motivation motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
C ome noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1 - quater , cod.
Art. 274, cod. proc. pen.
E, dunque, a fronte di tale logi ca motivazione , è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenzecautelari di cui all'art. 274 cod.
art. 274 cod. proc. pen
E, dunque, a fronte di tale logi ca motivazione , è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenzecautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini
è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nellamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex aliis, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.
Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo
261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunaledi Palermo nel procedimento a carico di: Muharem Seat (cui 0312ycc) nato a Aversail 18/08/1984 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo, in riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Trapani, ha annullatoil provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624-bis, 625 n. 2 e n. 5, 56 cod. pen. per l’insussistenza del pericolo di fuga,in ragione della ricorrenza del quale era stata applicata la predetta misura in assenza del prescrittointerrogatorio preventivo.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapaniha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale assume che essa non è adeguatamente motivata poiché ha omesso di considerare elementi oggettivi emergenti ex actische depongono nel senso della sussistenza in concreto del pericolo di fuga(id sunt: l’indagato è un nomade di incerta nazionalità e data nascita, non ha unaprecisa residen za nel nostro paese, è privo di lavoro e,quindi, non ha alcun riferimento stabile con una determinata realtà territoriale).Dacché, secondo la prospettazione del ricorrente, è probabile che l’indagato stesso si sottrarrà al processo e all’esecuzione pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. C ome noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1 - quater , cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), «prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli64 e 65 , salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362 , comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Nel caso in esame, la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo all’applicazione della misura cautelare personale è stata giustificata dall’ordinanza genetica sul presupposto della sussistenza del pericolo di fuga, mentre il provvedimento impugnato ha ritenuto, accogliendo il ricorso dell’indagato, che non sussistesse tale pericul um , con conseguente nullità, tempestivamente dedotta, della misura disposta (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037).

3. Le valutazioni a tal fine compiute dal Tribunale del Riesame sono congruamente argomentatee con esse il Pubblico Ministero non si confronta in maniera adeguata. Invero, la decisione censurata ha evidenziatoche l’ordinanza applicativa della misura ha desunto il pericolo di fuga dalla condotta di resistenza a pubblico ufficiale che, pur in sé grave, non era volta a far ritenere che l’indagato intendesse così sottrarsi in via definitiva all’esecuzione della pena bensì, piuttosto, a evitare nell’immediatezza il controllo di Polizia Giudiziaria.

La stessa pronuncia impugnata ha sottolineato che il ricorrenteha indicato in sede di giudizio direttissimo il proprio indiriz zo di residenza anche ai fini dell’esecuzione della misura custodiale domiciliare, così smentendo la prospettazione per la quale sarebbe privo di fissa dimora. Il Tribunale del Riesame ha altresì sottolineato, con logico incedere, che, anche in considerazione del reato ascritto,è solo congetturale la prospettazione per la quale l’indagato godrebbe di una rete di protezione e appoggi, o che opererebbeall’interno di un contesto associativo.

D’altra parte, ha soggiunto l’ordinanza impugnata, la m odestia delle condizioni di vita dell’indagatoesclude che l o stesso possa disporre delle ingenti risorse necessarie per finanziare unalatitanza.

4. E, dunque, a fronte di tale logi ca motivazione , è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenzecautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nellamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex aliis, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177 ). Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell’interrogatorio preventivo per la sussistenza dei pericula di fuga, di inquinamento probatorio (e di reiterazione dei reati), atteso l’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’art. 274 del medesimo codice.

3. Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Minister