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Ordinanza — n. 8211/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8211/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that grievances regarding the specific calculation of the sentence are not permissible grounds for cassation in plea agreement cases. The appellant challenged the two-year sentence and fine, arguing violations of the Penal Code and Constitution, but the court held that only issues concerning the formation of the plea's validity or the prosecutor's consent are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 69 c.p.; Art. 616 c.p.p. — In appeals against plea agreement sentences, only grievances regarding the validity of the plea, prosecutor consent, or divergent content are admissible; challenges to the specific sentencing calculation or the weight of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible cassation sentencing calculation mitigating circumstances recidivism penalty court costs award procedural admissibility sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 69 c.p.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena dell’imputatonella misura di anni due e mesi otto di reclusone e di euro 660,00 di multa.
artt. 133 cod. pen
Avverso tale decisione il Pati ha proposto ricorso per cassazione , lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pati Christian nato a Cosenzail 16/02/1987 avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano. RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena dell’imputatonella misura di anni due e mesi otto di reclusone e di euro 660,00 di multa.

2. Avverso tale decisione il Pati ha proposto ricorso per cassazione , lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 111 Cost., con conseguente illegalità della sanzione comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’ art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione comminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge(ex ceteris, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 , dep. 2020, M., Rv. 278170).

Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, senza che osti a tale conclusione, nel caso in esame, la generica doglianza con la quale il ricorrente evoca parametri costituzionali per assumere l’eccessività della pena, derivante dal divieto normativo di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente