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Ordinanza — n. 8202/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8202/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8202/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fabio Ricciardi ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, in accoglimento del concordato sulla pena siglato dal suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8202/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-biscod. proc. pen.

Parole chiave

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domanda di ricusazione annullamento del lodo arbitrale revoca del concordato diritto di ottenere una decisione revoca della sospensione condizionale ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ricciardi Fabio nato a Castel San Niccolò il 19/11/1960 avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fabio Ricciardi ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, in accoglimento del concordato sulla pena siglato dal suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.

2. Rileva il Collegio che il solo motivo, cui il ricorrente ha affidato la propria impugnativa ─ ossia, «l’incertezza sulle motivazioni poste a base delle decisioni assunte» determinata dall’omessa indicazione della «sezione del Tribunale, del numero del procedimento penale e del numero» della sentenza appellata, della quale era stata riportata solo la data di adozione da parte del Tribunale di Roma ─, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). In ogni caso, l’individuazione della sentenza appellata con il solo riferimento all’autorità emittente, il Tribunale di Roma, e alla data di emissione, il 7 ottobre 2024, non è ragionevolmente tale da determinare un'incertezza invincibile quanto al processo da trattare, tenuto conto che, formulando la proposta di concordato, l’appellante non poteva non averetenuto conto proprio delle questioni sollevate in relazione a quella sentenza.

3. Alla stregua di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presi