Sentenza — n. 8117/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO GAETANO nato a BARI il 27/09/1943 avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Roma, in data 17.9.2024, aveva condannato Telegrafo Gaetano alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 595, co. 1, in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2504-bis cod. civ; Sentenza — n. 8117/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso il ricorso non può essere accolto, perché sorretto da motivi infondati. Sull'elemento oggettivo del reato in contestazione, il ricorrente non svolge alcuna specifica censura, concentrando le proprie doglianze esclusivamente sull'elemento psicologico del reato, nonché sul mancato riconoscimento "dell'esimente della provocazione" ex art. 599 co. 2, cod. pen., e dell'esimente di cui all'art. 598, cod. pen., posto che l'avv. Telegrafo era convinto della illegittimità dell'iniziativa giudiziale posta in essere in sede civile in danno della società da lui difesa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO GAETANO nato a BARI il 27/09/1943 avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Roma, in data 17.9.2024, aveva condannato Telegrafo Gaetano alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 595, co. 1, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 595, co. 1, 599, co. 2, e 598, cod. pen. Con memoria di replica e conclusioni scritte del 5.11.2025, l'avv. Giampaolo Filiani, difensore e procuratore speciale della parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese.
3. Con requisitoria scritta del 6.11.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Perla Lori, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va rigettato.
5. La condotta contestata all'imputato è consistita nell'avere offeso, comunicando con più persone, la reputazione dell'avv. Petrivelli Ferdinando, inviando un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e indirizzato anche al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, con cui il Telegrafo aveva accusato il suddetto Petrivelli di avere violato con la propria condotta, nell'ambito del procedimento civile che lo vedeva contrapposto alla parte processuale difesa dall'avv. Telegrafo, l'art. 88, cod. proc. civ., venendo meno al dovere di lealtà e ponendo in essere in danno della "Itaproinvest Srl", difesa dall'imputato, comportamenti sleali e disonesti atti ad ottenere effetti vantaggiosi in conseguenza di manovre scorrette, con fini defatigatori e pretestuosi; l'art. 640, cod. pen., poiché, allo scopo di procurare a sé ed alla società da lui difesa, la "Microgame S.P.A.", un ingiusto profitto ha iniziato un'azione giudiziaria concorsuale, ingenerando nella società "Itaproinvest Srl" il timore di poter subire gravi ripercussioni economiche ed all'immagine; l'art. 65 del Codice Deontologico Forense, per avere posto in essere in danno della menzionata società azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie.
Tanto premesso il ricorso non può essere accolto, perché sorretto da motivi infondati. Sull'elemento oggettivo del reato in contestazione, il ricorrente non svolge alcuna specifica censura, concentrando le proprie doglianze esclusivamente sull'elemento psicologico del reato, nonché sul mancato riconoscimento "dell'esimente della provocazione" ex art. 599 co. 2, cod. pen., e dell'esimente di cui all'art. 598, cod. pen., posto che l'avv. Telegrafo era convinto della illegittimità dell'iniziativa giudiziale posta in essere in sede civile in danno della società da lui difesa.
Il giudice di appello, dopo essersi diffusamente soffermato sulla natura diffamatoria dell'esposto, anche alla luce della fondatezza della questione giuridica rappresentata dall'avv. Petrivelli (riguardante la messa in esecuzione di una sentenza del tribunale di Roma favorevole alla "Microgame S.P.A.", società che aveva incorporato la precedente società "Nuovo Pianeta Scommesse s.r.l.", ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.), conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza civile della Suprema Corte, si è soffermato sull'elemento soggettivo del reato, desumendone correttamente la sussistenza dalle modalità della condotta e, in particolare, dal tenore offensivo, immediatamente percepibile delle espressioni utilizzate, che sono consistite in accuse specifiche, formulate non in termini dubitativi, ma di assoluta certezza e dalla circostanza che nell'esposto l'imputato aveva taciuto circostanze rilevanti a proposito della controversia civile, come il rigetto da parte della Corte di appello di Roma dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza civile favorevole alla "Microgame S.P.A." Appare, pertanto, evidente come il tribunale abbia fatto buon governo dei principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (cfr., Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Rv. 258943 - 01).
Principi ribaditi in una recente decisione, nella quale si è evidenziato come, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo sia sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Rv. 288819 - 01). Nessuno spazio può riconoscersi al preteso convincimento dell'imputato di trovarsi di fronte a un'ingiustizia, che non può integrare la causa di non punibilità invocata dal ricorrente.
Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza (circostanze non riscontrabili nel caso che ci occupa), purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Rv. 273131 - 01;
Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Rv. 259882 - 01). Infondato, infine, appare l'ultimo rilievo difensivo, in quanto, come affermato da un recente e condivisibile arresto, in tema di diffamazione, l'esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, prevista dall'art. 588, co. 1, cod. pen., è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce (cfr.
Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Rv. 289074 - 01) 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquid