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Ordinanza — n. 8116/2026 — snpen Generato dall'IA

Civil parties appeal acquittal; Cassation Court rules appeal valid to avoid conflicting judgments under Art. 580.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ruled that civil parties are entitled to appeal an acquittal despite statutory inappellability provisions. While the defendant's appeal was deemed inadmissible due to the nature of the offense, the civil parties successfully invoked their right to challenge civil liability. The Court prioritized Article 580 of the Code of Criminal Procedure to prevent incompatible judgments, thereby transmitting all files to the Court of Appeal for a unified review.

Regesto Legislator

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Art. 580 cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3 cod. proc. pen.: The principle against dual proceedings under Article 580 prevails over inappellability rules, allowing civil parties to appeal acquittals to ensure a single, coherent judgment on both criminal and civil liability.

Parole chiave

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dual proceedings prohibition civil party appeal acquittal inappellability conflicting judgments Code of Criminal Procedure perseguimento penale per diffamazione revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 580 cod. proc. pen.
Si impone, allora, l'applicazione del principio desumibile dall'art. 580 cod.
Art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
pen., ritenendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, ex art. 593, comma 3, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 576 cod. proc. pen
cit., tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen.
art. 580 cod. proc. pen
Si impone, allora, l'applicazione del principio desumibile dall'art. 580 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025
(Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, Franco, Rv.
Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025
287996-01; in tal senso anche Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025 Rv.
Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli
Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, P.m. in proc. Cherubino
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sensoli Marco nato a Cesena il 02/07/1980 avverso la sentenza del 19/09/2024 del Tribunale di Rimini con parti civili anch'esse ricorrenti: Pensalfini Diego nato a Cattolica il 30/07/1981 Casalboni Jessica nata a Cattolica il 06/03/1991 Rambelli Laura nata a Riccione il 29/04/1983 Migani Simone nato a Misano Adriatico il 03/09/1963 Bonetti Ivano nato a San Zeno Naviglio il 01/08/1964; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione (denominata "appello") proposta dal difensore di Sensoli Marco, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 19/09/2024, con cui il Sensoli è stato assolto, per insussistenza del fatto, dal delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., ritenendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

2. Risulta, tuttavia, proposta impugnazione anche da parte delle parti civili menzionate in epigrafe. Ed allora, per esse vale il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, Franco, Rv. 287996-01; in tal senso anche Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025 Rv. 288155-01, la quale, in motivazione, ha precisato che la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si applica all'impugnazione della parte civile).

3. Si impone, allora, l'applicazione del principio desumibile dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo cui non possono celebrarsi due distinti giudizi di impugnazione in relazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto: e ciò al fine di scongiurare l'eventualità di decisioni incompatibili sul medesimo oggetto (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807-01). Il disposto del citato art. 580, in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale dunque, nel caso in esame, sulla previsione di inappellabilità della sentenza assolutoria ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così, ad esempio, Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, P.m. in proc.

Cherubino, Rv. 273377-01, la quale ha chiarito - in un caso di sentenza proscioglimento emessa dal giudice di pace, impugnata con appello dalla parte civile e con ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero - che, proprio per evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili, l'art.580 cod. proc. pen. deve prevalere sulla eventuale previsione di inappellabilità prevista da talune specifiche disposizioni e determina la celebrazione del processo, in relazione a tutte le impugnazioni, innanzi al giudice d'appello).

4. Ne consegue la qualificazione, come appello, dell'impugnazione proposta dalle parti civili e, conseguentemente, la trasmissione di tutti gli atti (ivi inclusi quelli relativi all'impugnazione proposta dall'imputato), per la celebrazione del giudizio d'appello, alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 14/11/2025