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Ordinanza — n. 7736/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of material error in appellate judgment regarding remittal to another section.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The President of the Fifth Criminal Section ordered a correction of a material error in the public hearing record dated July 11, 2025. The original transcript omitted the mandatory remittal clause for the appellants, Polimeni Carmine and Artuso Antonio Riccardo, despite the correct judgment text containing it. The court ruled that the omission was a material defect requiring immediate amendment to ensure procedural correctness.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: A material error in the transcript of a public hearing that alters the substantive disposition of the judgment, such as omitting a remittal clause, mandates its correction to restore the legal effect of the original decision.

Parole chiave

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material error correction appellate judgment transcript remittal to another section procedural defect Corte di Cassazione c.p.p. correction hearing record amendment rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POLIMENI CARMINE nato a REGGIO CALABRIA il 11/03/1980 ARTUSO ANTONINO RICCARDO nato a REGGIO CALABRIA il 30/04/1977 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA - Considerato che, in data 8 ottobre 2025, il Presidente titolare della Quinta Sezione Penale, rilevata la presenza di un errore materiale nel ruolo dell'udienza pubblica del 11.07.2025 ha disposto la correzione di errore materiale, poiché, con riferimento al proc.

R.G. n. 11942/2025, non è stato precisato che al parziale annullamento seguiva il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria (mentre invece la sentenza-documento reca il dispositivo corretto); - Rilevato che, effettivamente, è necessario disporre la correzione dell'errore materiale del contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del 11/07/2025 in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: « - Polimeni Carmine limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - Artuso Antonio Riccardo limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» deve intendersi scritto:

«- Polimeni Carmine limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso; - Artuso Antonio Riccardo limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso».

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del 11/07/2025 in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: «- Polinneni Carmine limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - Artuso Antonio Riccardo limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» 0005- deve intendersi scritto:

«- Polimeni Carmine limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso; - Artuso Antonio Riccardo limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso» Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'origin