Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues via penalty agreement under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant waived all appeal issues by entering into a penalty agreement. The defense argued for a reduction of the sentence based on generic mitigating circumstances, but the court held that such arguments are precluded once the parties agree on the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A party's agreement on the penalty constitutes a waiver of all appeal issues, rendering subsequent cassation appeals inadmissible even for matters relevable ex officio, except for illegal sentencing.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lanzone Gaetano nato a NAPOLI il 29/01/1977 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell'imputato Lanzone Gaetano ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestando l’entità della pena inflitta e, specificamente, l’omessaconcessione nella massima portata riduttiva delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, n. 20300del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. 3, n. 24317 del 7/3/2025, non massimata, su eventuali cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 24522 del 17/6/2025, non massimata, su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12