Sentenza — n. 7693/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Roberto Vapori per il delitto di atti persecutori commesso ai danni di due vicine di casa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7693/2026 Roma, lì, 26/02/2026 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudizio negativo espresso dalla Corte di appello si fonda, secondo la difesa, sulle condotte pregresse, senza tenere conto delle valutazioni formulate dal Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale, e senza apprezzare le condizioni attuali dell'imputato, il quale, come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa, ha intrapreso un percorso di riabilitazione presso il Sert, ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ed è andato ad abitare distante dalle persone offese.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 7693/2026 — snpen · Corte di Cassazione: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7693/2026 Roma, lì, 26/02/2026 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudizio negativo espresso dalla Corte di appello si fonda, secondo la difesa, sulle condotte pregresse, senza tenere conto delle valutazioni formulate dal Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale, e senza apprezzare le condizioni attuali dell'imputato, il quale, come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa, ha intrapreso un percorso di riabilitazione presso il Sert, ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ed è andato ad abitare distante dalle persone offese.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 259/2026 TIZIANO MASINI UP - 10/02/2026 ALESSANDRINA TUDINO R.G.N. 39322/2025 ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vapori Roberto nato a Riano il 06/06/1976 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. Francesco Colosimo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Roberto Vapori per il delitto di atti persecutori commesso ai danni di due vicine di casa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7693/2026 Roma, lì, 26/02/2026 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudizio negativo espresso dalla Corte di appello si fonda, secondo la difesa, sulle condotte pregresse, senza tenere conto delle valutazioni formulate dal Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale, e senza apprezzare le condizioni attuali dell'imputato, il quale, come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa, ha intrapreso un percorso di riabilitazione presso il Sert, ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ed è andato ad abitare distante dalle persone offese.
3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’unico motivo di censura, imperniato sul diniego di pene sostitutive, non merita adesione. Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno negato l’applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in ragione del rischio concreto di inadempimento delle prescrizioni alla luce: della misura cautelare tuttora in corso di esecuzione per il pericolo di recidiva; dell’assenza di segnali concreti di resipiscenza; dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; della violazione della misura cautelare applicata. E, rispetto a tali allarmanti indici, hanno giudicato recessiva la documentazione allegata dalla difesa circa la frequentazione di un Sert (per dichiarata dipendenza da sostanze alcoliche e con valutazione della struttura non completata alla data della più recente presentazione del gennaio 2025) e lo svolgimento di attività lavorativa. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il fatto non riguarda rapporti familiari, pertanto si ritiene di non dover disporre l’oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Grazia Rosa Anna Miccoli