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Ordinanza — n. 7637/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error in a cassation judgment omitting a specific crime from the annulment list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7637/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a prior judgment that failed to list a specific crime in its annulment order. The lower court identified that the original decision omitted the offense under heading H1, despite the defendant having been convicted of it in the appellate court. Consequently, the Court mandated the insertion of H1 into both the operative part and the reasoning sections of the judgment to ensure legal accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 374, cod. proc. pen.: A cassation judgment containing a material error regarding the list of crimes annulled must be corrected by the Court to include the omitted offense in both the operative provision and the reasoning.

Parole chiave

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material error correction cassation judgment amendment omission of crime continuing offense annulment scope procedural rectification Corte di Cassazione pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Venezia ha chiesto alla Corte di cassazione di procedere, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod.
Art. 374, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 08/04/2025 della Quinta Sezione penale della CORTE DI CASSAZIONEnel procedimento nei confronti di: GIUSTINI EMANUELE nato a ROMA il 03/06/1969 MARIN PAOLO nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 26/05/1962 PELLEGRINI MASSIMILIANO nato a SAN DONA' DI PIAVE il 29/01/1966 PIAZZETTA ANDREA nato a PEDEROBBA il 21/02/1970 ZONIN GIOVANNI nato a GAMBELLARA il 15/01/1938 BANCA POPOLARE DI VICENZA (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO) udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Venezia ha chiesto alla Corte di cassazione di procedere, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., a specificare se il reato di cui al capo H1 ascritto a Massimiliano Pellegrini, per il quale la Corte di appello di Venezia aveva emesso, con sentenza in data 10 ottobre 2022, pronuncia di condanna a suo carico, dovesse intendersi compreso tra i reati per i quali era stato disposto l'annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 27569/2025 emessa dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in data 8 aprile 2025 (R.G.N. 22690/2023).

2. Dall'ordinanza della Corte territoriale è emerso che la sentenza n. 27569/2025 della Quinta Sezione penale contiene un errore materiale laddove, nel dispositivo e, di riflesso, anche in parte motiva, essa ha omesso di indicare, tra i reati interessati dalla pronuncia rescindente in relazione alla posizione di Massimiliano Pellegrini, anche quello di cui al capo H1 della rubrica. Detta omissione si ricava chiaramente dalla parte della sentenza n. 27569/2025 in cui, nell'esporre gli esiti del processo di merito, è stato riportato, a pag. 5, che Pellegrini, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stato condannato, con la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 ottobre 2022, anche per il delitto contestato al capo Hl; delitto che, peraltro, era stato indicato come violazione più grave nella predetta sentenza, la quale aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo H1 e quelli di cui ai capi Al, B1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.), Cl, D1, El, F1, G1, M1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.).

3. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza disponendo l'inserimento del riferimento al delitto di cui al capo H1 sia in dispositivo, sia nelle pagine 128 e 132 della motivazione, stabilendo che dopo «Gl,» e prima di «Mi,» debba leggersi «H1,». La Cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti. PER QUESTI MOTIVI Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza dell'8/4/2025 in relazione al procedimento r.g. n. 22690/2023 nei confronti di Pellegrini Massimiliano, nonché nella sentenza n. 27569/25, nel Y--- senso che laddove nel dispositivo letto in udienza leggesi "annulla la sentenza impugnata quanto a Massimiliano Pellegrini per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), F1, G1, Ml", leggasi "annulla la sentenza impugnata quanto a Massimiliano Pellegrini per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, G1, H1, Ml" e nella motivazione della sentenza alla pg. 128, rigo 12, e alla pag. 132, rigo 29, laddove leggesi "G1, Ml", leggasi "G1, H1, Ml".

Manda alla cancelleria per le relative anno