Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7616/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7616/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Collodel Nadia nataa San Pietro di Feletto il 07/06/1960 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procu ratore Generale, Nicola Lettieri, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. Paolo Pastre, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1. Con la sentenza indicata in e pigraf e la Corte di Appello di Trieste ha confermatola pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per quello di bancarotta documentale semplice, così riqualificato rispetto all’originaria prospettazione accusatoria di bancarotta fraudolenta documentale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 40 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7616/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per omessaconsiderazione, da parte della pronuncia impugnata, di elementi decisivi idonei ad escludere la sua responsabilità, denunciando il mancato vaglio delle dichiarazioni del dottor Pavon, Presidente del collegio sindacale, e del nuovo commercialista, dottor Bozzola , i quali avevano confermato le circostanze indicate nel secondo motivo atte ad escludere il dolo specifico. 2.4. Con il quarto motivo la Collodel denuncia violazione dell’art. 27Cost. e dell’art. 40 cod. pen. per mancanza del nesso di causalità , poiché è stata affermata la sua responsabilitàpenale per fatti avvenuti dopo la cessazione dalla carica, nonostante la documentazione fosse scomparsa in un momento successivo. 2.5.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito danno ai creditori credito in esecuzione attestato di carenza beni appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la richiamata sentenza la Collodel ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 533 cod. proc. pen.
art. 40 cod. pen
e dell’art. 40 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Collodel Nadia nataa San Pietro di Feletto il 07/06/1960 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procu ratore Generale, Nicola Lettieri, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. Paolo Pastre, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1. Con la sentenza indicata in e pigraf e la Corte di Appello di Trieste ha confermatola pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per quello di bancarotta documentale semplice, così riqualificato rispetto all’originaria prospettazione accusatoria di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, l’imputata era stata chiamata a rispondere, quale componente del consiglio di amministrazione della società MS s.r.l. in liquidazione, ammessa al concordato preve n tivo, del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per non aver provveduto alla riscossione dei canoni di locazione dell’immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo nei confronti della Steel Time s.r.l. (società che aveva ivi fissato la sede e della quale l’imputata possedeva il 45% delle quote) e per non essersi attivata, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, per ottenere l’adempimento da parte della Steel Time,così determinando un depauperamento pari ad euro 430.266,67 euro.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, era stato contestato alla ricorrentedi aver tenuto la contabilità in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ecomunque in maniera irregolare ed incompleta.

2. Avverso la richiamata sentenza la Collodel ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo,la ricorrente de n uncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza laddove ha afferma to la s u a responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sebbene fosse pacifico che era cessata dalla carica formale sin dalla data del 17 settembre 2014 e l’attestatore dottor Cinelli avesse potuto esercitare regolarmente l’attività di verifica della contabilità in tale periodo, fino alla da t a del 31 ottobre 2014.

Lamenta, di conseguenza, che sarebbe stata illegittimamente chiamata a rispondere di carenze documentali verificatesi dopo la cessazione dalla carica. 2.2. Con il secondo motivo l’imputata assume mancanza di motivazione sull’elemento soggettivodel delitto di bancarotta documentale. Evidenzia, in particolare, che la Corte territoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico senza considerare che aveva immediatamente segnal a to le irregolarità contabili del rag. Pilli al collegio sindacale, collaborando attivamente per far emergere le condotte dello stesso, che era cessat a dalla carica prima della scomparsa della documentazione e che non aveva alcun interesse economico a danneggiare la società ai fini dell’ammissione al concordato preventivo della quale aveva messo a disposizione 1.000.000 ,00 di euro di risorse proprie. 2.3.

Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per omessaconsiderazione, da parte della pronuncia impugnata, di elementi decisivi idonei ad escludere la sua responsabilità, denunciando il mancato vaglio delle dichiarazioni del dottor Pavon, Presidente del collegio sindacale, e del nuovo commercialista, dottor Bozzola , i quali avevano confermato le circostanze indicate nel secondo motivo atte ad escludere il dolo specifico. 2.4. Con il quarto motivo la Collodel denuncia violazione dell’art. 27Cost. e dell’art. 40 cod. pen. per mancanza del nesso di causalità , poiché è stata affermata la sua responsabilitàpenale per fatti avvenuti dopo la cessazione dalla carica, nonostante la documentazione fosse scomparsa in un momento successivo. 2.5.

Mediante il quinto motivo denuncia,quanto alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, travisamento della prova rispetto alle testimonianze acquisite, in particolare quella del commissario giudiziale, che aveva riferito che tutti i crediti verso Steel Time s.r.l. erano stati oggetto di transazione nel corso della procedura. Inoltre, deduceche la predetta condanna si è fondata sulla sola circostanza che non era stato richiesto alla Steel il pagamento delle somme, circostanza negativa, questa, che avrebbe dovuto provare il Pubblico Ministero, essendo stata smarrita la contabilità per circostanze non imputabili ad essa ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I primi quattro motivi di ricorso , che riguardano il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili, perché non si confrontano con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822). 2.Come si evince dai ripercorsi motivi, l’imputata assume , per un verso , che la contabilità mancante sarebbe quella successiva alla sua cessazione dalla carica formale nel consiglio diamministrazione della fallita e, per un a ltro , che la sua condotta dovrebbe essere sorretta dal dolo specifico.

Sotto quest’ultimo profilo, la ricorrente non si avvede che, essendo stata riqualificata la sua condotta già dalla pronuncia di primo grado in quella di bancarotta documentale semplice, sul piano dell’elemento soggettivo era sufficiente la sola colpaper l’integrazione del delitto. Per altro verso, quanto all’elemento oggettivo del reato, occorre premettere che, poiché il reato si era già prescritto alla data della pronuncia di primo grado, la valutazione della Corte territoriale sui motivi di appello si è basata sulla mancata emersione di una prova evidente dell’insussistenza del fatto di reato.

Ciò posto, la motivazione della decisione impugnata è in parte qua assolutamente congrua, e con essa la Collodel omette qualsivoglia necessario confronto criticoladdove deduce che le condotte del Ragionier Pilli che avevano determinato serie problematiche ai fini della ricostruzione della contabilità dell’impresa erano antecedenti all’anno 2012 (e quindi ben anteriori alla cessazione della carica da parte della ricorrente).Infatti, se è vero che, una volta scoperte le anomalie contabili nello stesso anno 2012, la ricorrente le ha denunciate,come ha correttamente evidenziato la decisione impugnata, la sua condotta colposa è consistita nel l’ essersi avveduta, s olo dopo molto tempo, dell’infedeltà del suo collaboratore, sul quale avrebbe dovuto invece esercitare il necessario e continuativo controllo essendo tra i responsabili della gestione dell’impresa.

3. Il quinto motivo , afferente invece il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva,è manifestamente infondato. Sotto un primo aspetto, infatti , ciò che rileva - come ha congruamente evidenziato, nel disattendere il motivo di appello , in termini analoghi già formulato dalla Collodel, la Corte territoriale – è che al momento dell'ammissione al concordato preventivo vi fosse ancora una forte esposizione debitoria della Steel e della quale la medesima imputata possedeva il 45% delle quote attraverso un'altra società. Per altro verso, l’ imputata , nella veste di componente del consiglio di amministrazione della società fallita sino a poco prima dell’ammissione al concordato preventivo, aveva, alla stregua di quanto del pari valorizzato dalla pronuncia di merito, l’onere di conservare l’eventuale documentazione – certamente non di natura contabile come assume – afferente ipotetiche azioni, anche solo prospettate mediante una lettera di messa in mora, poste in essere nei confronti della società inadempiente.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme