Sentenza — n. 7612/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ravvisata la causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Mariagrazia Cinquepalmi, sottoposta a indagini per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso su internetla reputazione dell’Avvocato Isabella Tritta, affermando, in commenti ad un articolo di giornale dal titolo «Parapedonali. Azienda fa causa al Comune di Trani che non l’autorizza», pubblicato dal giornale on line «Il giornale di Trani», che la suddetta professionista, nella qualità di legale dell’azienda indicata, aveva proposto «ricorso al TAR contro il Comune di Trani, per giustificare una intervenuta transazione», aggiungendo successivamente che la stessa professionista era «A volte a favore a voltecontro» il Comune di Trani (fatti commessi in Trani il 21 gennaio 2024 e il 14 febbraio 2024).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 - bis cod. pen; Sentenza — n. 7612/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va riconosciuta la legittimazione della persona sottoposta ad indagini a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento, a carattere decisorio e dotato della capacità di incidere su situazioni di diritto soggettivo, non altrimenti impugnabile (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 -01): tanto perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463).
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cinquepalmi Mariagrazia nataa Trani il 08/04/1970 avverso l'ordinanza del 13/09/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DELTRIBUNALE DI TRANI Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ravvisata la causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Mariagrazia Cinquepalmi, sottoposta a indagini per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso su internetla reputazione dell’Avvocato Isabella Tritta, affermando, in commenti ad un articolo di giornale dal titolo «Parapedonali. Azienda fa causa al Comune di Trani che non l’autorizza», pubblicato dal giornale on line «Il giornale di Trani», che la suddetta professionista, nella qualità di legale dell’azienda indicata, aveva proposto «ricorso al TAR contro il Comune di Trani, per giustificare una intervenuta transazione», aggiungendo successivamente che la stessa professionista era «A volte a favore a voltecontro» il Comune di Trani (fatti commessi in Trani il 21 gennaio 2024 e il 14 febbraio 2024).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagata, affidando l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha denunciato, sotto l’egida della violazione dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, limitatosi a recepire la richiesta del Pubblico Ministero senza esaminare l’opposizione all’archiviazione e la memoria difensiva presentate nell’interesse di Maria Grazia Cinquepalmi, con le quali erano stati dedotti la mancanza di condizione di procedibilità e il difetto degli elementi costitutivi del reato. Era stato, infatti, eccepito come la querelante non fosse la persona offesa del reato contestato, di modo che non era legittimata a proporre la querela, e come fossero emerse specifiche circostanze di fatto atte ad escludere la configurabilità del reato ipotizzato.
3. Con requisitoria in data 17 novembre 2025, il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va riconosciuta la legittimazione della persona sottoposta ad indagini a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento, a carattere decisorio e dotato della capacità di incidere su situazioni di diritto soggettivo, non altrimenti impugnabile (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 -01): tanto perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463).
2. Ciò posto, le doglianze articolate nell’interesse della ricorrente non colgono nel segno. Nell’ordinanza impugnata è stato espressamente esaminato il tema oggetto dei rilievi sviluppati con l’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto presentata dall’indagata Mariagrazia Cinquepalmi e con l’ulteriore memoria difensiva nel suo interesse: ossia, che altri,vale a dire la ditta ‘Finpuglia’ o il partito politico ‘Forza Italia’,e non l’Avvocato Isabella Tritta, fossero i destinatari delle espressioni diffamatorie contenute nei due commenti al pezzo giornalistico riportato in imputazione.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, richiamando il principio di diritto secondo cui «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione» (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899 -01), ha dato chiaramente conto delle ragioni -basate sull’esame del contesto comunicativo globale dei due commenti –per le quali aveva ritenuto che le espressioni diffamatorie ascritte a Mariagrazia Cinquepalmi fossero rivolte proprio alla persona dell’Avvocato Tritta e nonall’azienda, la cui causa intentata nei confronti del Comune di Trani quella aveva patrocinato, o a terzi (persone fisiche o giuridiche) mai menzionati. 3.Di tanto dato atto, avuto riguardo al profilo del la violazione di legge, che,giusta la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata , costituisce l ’unico vizio che può essere fatto valere con il ricorso per cas s a zione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto,e tenuto conto che, secondo il diritto vivente, devono considerarsi ricompres i nella relativa nozione anche «quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»(Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01), deve riconoscersi che il motivo, cui il ricorso in disamina è affidato, pur se ammissibile in astratto , non lo è in concreto. L a motivazione rassegnata dal giudice censurato a sostegno del provvedimentoimpugnato, infatti, non può qualificarsi né come assente né come apparente, di modo cheil vizio dedotto esula dall ’ ambito del la violazione di legge.
4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces